Il duca di Caccuri, i capitolari di Santa Severina ed i coloni di Cotronei

Arme Cavalcanti

Arme della famiglia Cavalcanti (cappella del SS. Rosario nel convento dei Domenicani di Caccuri).

La voce del grano di Crotone, che usciva alla fine del raccolto, era prezzo/indice di riferimento che regolava la compra/vendita del grano e molti contratti, stipulati al tempo della semina tra i coloni ed i proprietari delle terre.

I tempi della carestia
L’annata 1762/1763 fu molto scarsa ed ai primi di settembre 1763 uscì la voce del grano di Crotone al prezzo molto elevato di carlini 12 e grana 8 e 1/3. Prevedendosi la carestia, molte università stabilirono la quantità di grano da reperire per assicurare il pane ai cittadini fino al nuovo raccolto. Si tentò di obbligare chi aveva il cereale nei magazzini a venderne una certa quantità al prezzo della voce all’università ed a non esportarlo dal territorio cittadino. Molti mercanti però erano già pronti a speculare e, corrompendo, ottennero, con provvisioni della Regia Camera e con ordine della Regia Udienza di Catanzaro, di essere esentati dal fornire la loro parte e di non essere impediti nell’estrazione.
Poiché i prezzi dei cereali salivano, si cercò di calmierare il mercato, ed a novembre dispacci reali li fissarono a carlini due più della voce, con rigorosissime pene per i trasgressori e per chi avesse rifiutato di vendere; si ordinò inoltre di fare le rivele dei grani presenti nei magazzini delle diverse città, così gran parte del grano fu imboscata.
A Crotone, il centro commerciale più importante e punto di riferimento principale per quanto riguarda il mercato del grano, la situazione con il passare del tempo si aggravò, sia perché si alimentavano i numerosi forestieri che lavoravano nelle vicine campagne, sia perché il grano, ammassato per l’annona, non era stato “panizzato” per uso e necessità della popolazione, ma era stato rivenduto sottobanco e percependo ingenti guadagni personali dagli stessi governanti fraudolentemente in natura. Inoltre del poco pane, che si era fatto, una parte se n’era fatto commercio con i paesi vicini; il rimanente era stato accaparrato dalle famiglie facoltose legate ai nobili, che gestivano la cosa pubblica. Non trovandosi più né grano, né pane, il re il 31 dicembre 1763 accoglieva la richiesta fattagli dall’auditore F. Labanchi di vietare l’estrazione da Crotone di 4500 tomoli di grano, destinati alle truppe di Messina, ed ordinava di metterli sul mercato cittadino per alimentarlo. Scattava subito il tentativo degli speculatori per accaparrarselo, con l’intento di rivenderlo poi ad un prezzo molto più elevato. Per condurre a buon fine la speculazione, essi attivavano l’università di Crotone, sulla quale avevano tramite gli eletti il controllo. Facendosi forte del fatto di avere la precedenza, pochi giorni dopo l’università di Crotone deliberava di acquistare tutti i 4500 tomoli, con la causale che serviva per l’annona, pagandolo al prezzo “politico” di due carlini più della voce, prezzo stabilito a suo tempo dal dispaccio reale, decidendo allo stesso tempo di venderne una parte “a minuto per i poveri bisognosi della città” ; in pratica ad un prezzo irrisorio, rispetto a quello esistente nel mercato, ai prestanome degli stessi nobili/speculatori, che gestivano tutto l’affare .
Ormai il grano si acquista solo per contanti ed a prezzi sempre più elevati e la fame incalza. Interviene presso i mercanti il sindaco dei nobili di Crotone, che riesce a far vendere “a credenza” alcune quantità di grano, ma solo “secondo la qualità delle persone”, cioè ai propri amici.
La situazione peggiora e cominciano a morire ed ad essere uccisi gli animali. A fine gennaio il governatore ed i sindaci sequestrano orzo ed avena ad un bastimento, che per il maltempo si era rifugiato nel porto, per poter sfamare le mule ed i cavalli rimasti e consentire la macina del grano, poiché in città “non ci sono molini d’acqua ma tutti gentimoli”.
Mentre nelle città vicine le università, per assicurare il pane ai cittadini, tentano di impedire l’estrazione del poco grano presente nei loro territori e di sequestrarlo agli speculatori, dal castello di Crotone partono due compagnie di soldati per sedare i tumulti di Monteleone, dove la popolazione affamata si è ribellata.
Dal porto di Crotone per paura, che per la protesta popolare non “sopravenisse qualch’ordine pello disbarco de grani”, i bastimenti, pur non avendo il carico al completo, tolgono l’ancora per Napoli.
Nonostante la grave carestia continua infatti l’estrazione di grandi quantità di cereali verso Napoli e Roma, mentre la popolazione non ha di che sfamarsi.
All’inizio di febbraio 1764 monta la protesta popolare con i primi assalti ai magazzini.
I Rossanesi “d’ogni stato e condizione”, ben armati, scassati i magazzini a Torretta nella marina di Crucoli, trasportano per terra e per mare il grano in piazza a Rossano dove è venduto pubblicamente.
A Crotone rimanevano all’annona solo 1100 tomoli di grano. L’acquisto dei 4500 tomoli era stato momentaneamente sospeso per l’opposizione del proprietario, che facendo pressione sul re aveva ottenuto che, pur rimanendo il divieto di estrazione, il grano non potesse essere venduto fino a nuovo ordine.
Nel frattempo era stata abolita la limitazione del prezzo di vendita del grano, che il re aveva imposto, ed il grano, ritornato sul mercato, a prezzi altissimi ben presto andava ad esaurirsi “per la gran concorrenza de bastimenti e forastieri”: Rimanevano soltanto alcune migliaia di tomoli nei magazzini di alcuni mercanti del Fosso.
Carlo Minieri, segretario della regia udienza di Catanzaro, arriva a Crotone ed accertata la quantità di grano, ne impedisce sia l’imbarco che la pubblica estrazione. Sentendosi le funeste notizie di quello che succedeva in diversi luoghi del regno, per tranquillizzare la popolazione, è proposto un nuovo ratizzo per l’annona cittadina di tomola 2200, pari alla decima parte dei grani accertati nei magazzini della città.
L’università elegge alcune persone del primo e del secondo ceto perché vigilino e costringano i proprietari a consegnare il prefissato.
Quest’ultimi, mentendo ed imboscando, accelerano le vendite, eludendo il sequestro.
Furtivamente il grano di notte lascia con le condotte i depositi per gli imbarchi e le montagne.
Mentre i mercanti per fini speculativi rifiutano di consegnare il grano ratizzato e ricorrendo in Regia Udienza ottengono di farne l’uso che vogliono, un subalterno rimisura il grano nei magazzini e ne trova la metà di quello presente pochi giorni prima. Su pressione popolare l’università decide allora di comprarlo tutto per l’annona e tenta di accordarsi con i mercanti, che fingono di accondiscendere.
Poiché il popolo non si fidava si adottò l’espediente di far consegnare le chiavi dei magazzini in mano a Francescantonio Sculco, nobile “circospettissimo ed onestissimo”. Fatto uscire dal tetto e da altre parti dei depositi, il grano di soppiatto continua ad essere venduto a prezzi sempre più esorbitanti.
Il 25 febbraio mentre pubblicamente il governo cittadino dibatteva sul prezzo da dare ai mercanti, arriva la notizia che si sta estraendo da un magazzino del Fosso.
Sospesa la seduta ed accertato che numerosi animali carichi di grano erano pronti a partire per Nicastro, si sequestra il carico e lo si porta in città.
Il popolo reclamava che tutto il grano fosse preso e portato dentro le mura. I governanti trovavano nuovi espedienti per calmarlo, aggiungendo nuovi catenacci e sollecitando i mercanti a consegnare le chiavi.
Correva voce che nella notte dovevano arrivare 45 carri, ognuno con due armati, e continuava ad andare a vuoto il bando di consegna delle nuove chiavi, anzi si trovarono che alcuni magazzini erano senza maschiature perché anche le vecchie erano state tolte dai proprietari.
Poiché i mercanti, “congregati in un scandaloso monopolio a guisa di tanti Dardanarii con far incetta di grani, e seccando ogni rivolo della Divina Munificenza, an fatto alterare i prezzi de grani, in guisa tale che an recato un gran scandalo ad ambedue le province di Calabria”, continuano ad
evadere le consegne e trovandosi la “città nel deplorabile stato che si sentono moltissimi luoghi di q(ue)sta e dell’altre Prov(inc)e e di quasi tutto il Regno”, la mattina di domenica 26 febbraio, su ordine del regio governatore i deputati eletti dall’università, costretti da una folla sempre più inferocita, fatto bandire vanamente per tre volte l’ordine di consegnare le chiavi dei magazzini altrimenti si procederà con la forza, si portano al “Fosso” e, scassati i magazzini sospetti di traffico illecito, requisiscono il grano, lasciando ai proprietari il sufficiente per l’uso familiare e per la semina.
Troppo tardi, il grano è quasi del tutto sparito.
Pochi giorni dopo arriva l’avvocato fiscale della Regia Udienza per vagliare le proteste dei proprietari e vedere se poteva approvvigionare altre città bisognose. Visto che il grano preso dai cittadini era appena sufficiente per il loro sostentamento non impose la restituzione e se ne ritornò a Catanzaro.
Entrò marzo con piogge dirotte e nevischio mettendo in pericolo i seminati, che il sereno e caldo febbraio aveva prematuramente fatto germogliare.
Il grano, che era trattato a carlini 24 il tomolo, balza prima a ducati 4 e mezzo e subito dopo a 5 e mezzo.
Ormai in città non si macina più per mancanza di animali. Il grano requisito per il pubblico pane parte è dolosamente rivenduto, parte è scortato nei mulini ad acqua.
Le popolazioni dei paesi vicini, affamate e “armate di scopette, mazze ed altri sorti d’istromenti”, assaltano i mulini di Corazzo ed i convogli con i cereali che escono dalla città.
Il prezzo cresce ancora. La fame spinge gli abitanti dei paesi vicini ad accorrere presso i magazzini della città dove alcuni, cercando di alimentarsi, lasciano violentemente la vita.
Più volte viene il Preside con armati per cercare cereali per Catanzaro e altri luoghi; a metà maggio Crotone è una delle poche città dove si può ancora trovarne.
Anche da lontano e spesso inutilmente giungono le delegazioni.
A volte riescono con la violenza ed a caro prezzo a trovarne un po’, che poi scortano per non essere depredate.
“Multi exteri his mensibus ob summam frumenti penuriam hic mendicantes fame periuntur, quia nomen et cognomen eorum ignoratum fuit”.
Tutti attendono il nuovo raccolto, che si annuncia buono.
Dopo una primavera con improvvisi temporali, si affaccia la “staggione in cui l’aere s’infetta e ne produce i suoi soliti funesti malori”.
I magazzini del “Fosso” si riempiono, arrivano i procuratori dei mercanti napoletani che si accaparrano il grano, impegnandosi a pagarlo ad un carlino più del prezzo della voce, che sarà stabilita a fine mercato.
Gli incaricati dell’università annotano le quantità ed i prezzi di compra e di vendita per poter stabilire la voce e tra furti e frodi riprende il commercio controllato e sorvegliato dagli speculatori.

La vicenda
La carestia colpì duramente anche i coloni di Cotronei, i quali per poter coltivare ed alimentare le loro famiglie dovevano indebitarsi di continuo con i proprietari dei terreni, dei capitali, dei magazzini, dei buoi e dei semi, cioè i nobili e gli ecclesiastici. Prima della semina essi si riunivano in società per poter affittare i vasti territori dei feudatari e della chiesa, obbligandosi a stipulare dei contratti alla voce. Tali contratti prevedevano il pagamento posticipato al raccolto del grano preso in prestito per la semina. L’entità del pagamento non era stabilita, ma aleatoria, cioé legata all’andamento dell’annata. Teoricamente doveva essere vincolata e stabilita dal prezzo medio delle contrattazioni di compra/vendita del grano, che avvenivano al raccolto. Doveva essere l’incontro della domanda e dell’offerta di grano a stabilire la voce, ma in realtà essa era fissata e condizionata da alcuni nobili/speculatori crotonesi, che uniti in monopolio controllavano il mercato del grano e lo gestivano e lo indirizzavano a loro piacimento speculativo. Al raccolto, quando il prezzo del grano era al suo minimo, i coloni erano costretti a vendere il grano agli speculatori, per potersi esimere dai debiti contratti nell’inverno precedente per potersi alimentare e coltivare. Solo quando il raccolto era molto abbondante, essi riuscivano a trattenersi una parte per la nuova semina e per il loro vitto. Quasi sempre alla maggior parte dei coloni questa mancava, in quanto avveniva che nel mese di agosto tutto il grano andava a riempire i magazzini degli speculatori. Questi, uniti in una truffaldina complicità, imponevano le condizioni ed i prezzi, sia al tempo della semina che al raccolto. Al raccolto controllavano il mercato e costringevano i coloni, che avevano già obbligato con contratti capestro, a vender loro il grano a prezzi bassissimi, di molto inferiori alla voce. Attorniati dai loro sgherri, tenevano lontano dal mercato del grano con minacce e violenza chi aveva intenzione di comprare e vendere il grano alla voce.
In tale periodo temporale è inserita una lunga ed aspra lite, che oppose il duca Rosalbo Cavalcante al Capitolo della chiesa metropolitana di Santa Severina, ma che di riflesso e loro malgrado interessò anche alcuni coloni di Cotronei, i quali presi tra l’incudine ed il martello alla fine furono quelli che maggiormente dovettero sopportare le conseguenze della carestia.
Il capitolo di Santa Severina ed alcune cappelle e chiese di Rocca di Neto esigevano dal duca un annuo censo di ducati 165 e grana 21 per un capitale di ducati 2753 e grana 50. Tale capitale era stato concesso fin dal 1720, alla ragione del 6%, al duca di Caccuri Marzio Cavalcante, alla moglie Serafina Cavalcante e alla madre Laudonia de Gaeta. Morto Marzio, il figlio Rosalbo per molti anni non volle più pagare il censo. Per tale ragione su istanza dei creditori furono sequestrati alcuni beni, che il duca possedeva in territorio di Caccuri. Non ottenendo ancora il pagamento, fu decretata la vendita. Per procedere all’esecuzione nell’autunno 1763 fu inviato dalla Gran Corte della Vicaria lo scrivano ordinario Filippo Vara. Mentre il Vara a Caccuri stava per mettere all’asta i beni sequestrati, per non creare ed alimentare ulteriormente gli odi tra le parti, alcuni amici comuni dei contendenti si interposero e nei primi giorni di novembre del 1763 fu raggiunto tra il duca ed il Capitolo di Santa Severina un accordo, che fu convalidato per atto del notaio Vincentio Pancari in Santa Severina. Con tale atto il duca s’impegnava a pagare annualmente una determinata somma annua sopra l’affitto della sua Difesa di Tenimento fino all’estinzione degli interessi maturati e non pagati ed all’estinzione del capitale ( Atto del notaio Vincentio Pancari, Santa Severina, 9 novembre 1763). Il Capitolo di Santa Severina vantava un credito per capitale di ducati 2070, a suo tempo concesso ai duchi di Caccuri, che all’interesse annuo del 6% dava un censo di ducati 124,20. Tuttavia per diverse annualità di censi non pagati e per le spese sostenute dal Capitolo di Santa Severina per costringere ad un accordo il duca, fu concordato che per attrassi di annualità di censi non pagati a tutto agosto 1763 e spese sostenute il duca era in debito con il Capitolo di Santa Severina, oltre che per il capitale di 2070 ducati, anche per altri 750 ducati. Allo scomputo di questi 750 ducati dovevano far fronte, secondo l’accordo, i conduttori della Difesa del Tenimento, che in quell’anno erano Rosario Rizzuto della terra di Cotronei e Lorenzo Pignanelli, originario della terra di San Giovanni in Fiore ma abitante a Cotronei. I due, assieme ed in società con altri coloni, avevano preso in affitto la Difesa. Il Rizzuto ed il Pignanelli, come tutti i coloni, per poter coltivare si erano indebitati con il proprietario del terreno, che nel loro caso era il duca di Caccuri. Essi avevano avuto in prestito dal duca al momento della semina 200 tomoli di grano da semenza e per ottenerli si erano dovuti obbligare a pagarli al momento del raccolto secondo il prezzo stabilito dalla “voce dei grani accredenzati”, che verrà stabilita in Caccuri. Oltre a pagare al raccolto a caro prezzo la semente, i due conduttori dovevano al duca altri 300 ducati per i terraggi della Difesa. Per soddisfare tale pagamento, al tempo del raccolto i conduttori dovranno trasportare e consegnare nel casale di Altilia, a loro spese, tanto grano “recettibile, e di buona qualità, ed alla giusta misura napolitana da computarsi alla comune voce che verrà stabilita in agosto nella città di Cotrone”. I due conduttori dovranno pagare al Capitolo di Santa Severina nel giorno 25 agosto 1764 il prezzo dei tomoli 200 di grano semenza e per quanto riguarda i ducati 300 consegnare in Altilia la quantità che verrà stabilita al tempo della raccolta del 1764. Essi dovranno inoltre contribuire sopra gli stessi terraggi anche in tanto grano da escomputarsi alla suddetta voce di agosto in modo da far fronte a tutte quelle spese che si faranno, sia per il mantenimento e la conservazione del grano nel casale di Altilia, come per il suo trasporto in Santa Severina.

Il documento
“In Dei nom.e Amen. Anno D.ni 1763, undecima Ind.ne, Die v. quinta m.s Novembris, In T.ra Caccurii . Reg.te . Nos infra.ptis Personalm.te cost.ti nella n.ra p.nza l’Ecc.mo Sig.r D. Rosalbo Cavalcante, Duca di q(uest)a sud(ett)a t(er)ra il q(ua)le agge, ed interviene alle cose infra.tte per se suoi Eredi, e Successori in p(er)petuum/ da una parte.-
E li m(agnifi)ci R. Rev(eren)di Sig.ri D. Bartolomeo Arcidiacono de Grazia, D. Gius(epp)e can(oni)co Carozza, e D. Pasquale can(oni)co Sculco qui pre(sen)ti a noi ben cog(ni)ti/ li quali consentendo primieram(en)te nella n(ost)ra giurisdiz(io)ne tanto in Loro nome, q(uan)to in nome, e parte di tutti li R. Rev. Cap(ito)lari della metrop(olita)na chiesa della Città di S(ant)a Severina, dalli q(ua)li sono stati constituiti Procuratori in vigor dell’annessa Legal Procura, e ne promettono per magg(io)r validità del p(rese)nte contratto la rattifica fra il ter(mi)ne di giorni 8 ab hodie, e nell’istesso tempo p(rese)ntare a me infra.tto la copia per registrarla in calce del p(rese)nte, aggono similm(en)te, ed intervengono alle cose infra.tte, tanto in loro nome, q(uan)to in nome, e parte delli stessi e capitolari successivam(en)te dell’istessa metropo(lita)na chiesa in perpetuum, dall’altra parte.-
Asseriscono spontaneam(en)te in d(ett)a n(ost)ra p(rese)nza ambe esse Parti, come sotto il dì 3 marzo dell’anno 1720 il Sig.r D.n Francesco Scala de Sanctis, come messo ed internunzio dell’Ecc.mo Sig.r D. Marzio Cavalcante P(adr)re di d(ett)o attuale Sig.r Duca D. Rosalbo, e dell’Ecc.ma Sig.ra D. Laudonia di Gaeta, e D.a Serafina Cavalcante, di lui Ava, e madre respett(ivament)e, in vigor di mandato di Procura vendè al R.mo Cap(ito)lo di d(ett)a Città di S(ant)a Severina, e per esso al di lui Proc(urato)re di quel tempo q.m Rev. D. Leonardo Tes(orie)re Lepera, ed al fu Diacono Lorenzo Monaco Proc(urato)re delle V(enera)b(i)li Cappelle del SS.mo Sagramento, Purgatorio e Rosario, e chiese della Pietà, di Sette Porte, e di S. Agostino della T(er)ra di Rocca di Neto un’annuo cenzo redimibile di D(oca)ti 165.21 per Cap(ita)le di D(oca)ti 2753.50 alla ragg(io)ne del sei per 100; cioè al cennato R.mo Cap(ito)lo D(oca)ti 124.20 d’annuo cenzo per suo cap(ita)le di D(oca)ti 2070; e di D(oca)ti 41.01 alli soprad(ett)i Luoghi Pii di Rocca di Neto per il loro respettivo Cap(ita)le di D(oca)ti 683.50; che uniti d(ett)i annui cenzi costituiscono la soprad(ett)a somma di D(oca)ti 165.21 per tutto il soprad(ett)o Cap(ita)le di D(oca)ti 2753.50, sopra li primi, e p(ri)ncipali frutti e rendite delle difese dette L’Amari, Pantano di magagnano, e sopra La Possessione alborata detta il Campo Soprano, e Sottano, s(it)i detti beni in territorio di q(uest)a sud(ett)a T(er)ra di Caccuri, come il tutto appare dall’Istrum(en)to stipolato per gl’atti del q.m Not(a)r Fran.co Ant.o Capozza di d(ett)a Città di S.a Severina sotto lo stesso dì, ed anno, e roborato di Real Beneplacito, E sotto il dì 8 dello stesso mese, ed anno, come sopra, detto Itrom(en)to fu rattificato, emologato, ed accettato dalli sud.ti Ecc.mi Sig.ri D. Marzio, D. a Laudonia, e D.a Serafina, come per istrom(en)to stipolato per gl’atti del fu not.r Antonio Guarasci di Cosenza; E poi sotto il dì 6 Ap.le dell’anno 1755 stante la morte di d.i Ecc.mi Si(gno)ri; rattificato detto istrum(en)to dallo Ecc.mo Si.re Costituto D. Rosalbo, il q(ua)le obbligossi de facie ad faciem a benef(ici)o di d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, e Cappelle respettive, come il tutto si legge dall’Istr(oment)o di rattifica rogato dal fu not(a)ro Rajmondo d.Ippolito di S. Gio(vanni) in Fiore allo q(ua)le; Ed avendo d(ett)o Ecc.mo costituto D. Rosalbo mancato di corrispondere per più anni a d(ett)o R.mo Cap(ito)lo la sua annualità di censo di d(oca)ti 124 . 20, ne seguì,che stante la mora di tal pagam(en)to per peso d’esso R.mo Cap(ito)lo sotto il dì 27 marzo dell’anno 1762 si ne introdusse nella G(ran) C(orte) della Vic(ari)a la causa per la rescissione dell’Istrom.to nella q(ua)le rendosi attivato, si divenne già a d(ett)a rescissione, ed indi al sequestro d’alcuni corpi stabili, e finalm(ent)e alla vendita di detto sequestro già fatto, per dissimpegno di qual vendita si trova ora venuto in q(uest)a sud(ett)a T(er)ra di Caccuri con special commessa di d(ett)a G(ran) C(orte) il Sig.r D. Filippo Vara, scrivano ordinario della causa, affinchè col ritratto d’essa vendita rimanesse il R.mo Cap(ito)lo soddisfatto per tutti gl’attrassi, Cap(ita)le, e spese in d(ett)a causa erogate.
E comeche per mediazione, e trattato d’amici, e Persone probbe, s’è operato non effettuarsi la cennata vendita, tanto per evitarsino gl’incovenienti, e lamarezza ne potrebbero seguire, q(uan)to per esentarsino da altre ulteriori spese occorrende, perciò ambe esse parti, appuratosi prima fra di loro tutto il conto degl’attrassi delle annualità a tutto agoso prossimo passato 1763; e spese erogate, che in unum ascendono alla somma di d(oca)ti 750, cioè per residuo dell’anno 1758 d(oca)ti 48.40, e per l’intiero censo dell’anni 1759, 1760, 1761, 1762 e 1763 à tutt’agosto d(oca)ti 621; ed altri d(oca)ti 80.60 per le spese, oltre le diete d’accesso, recesso, e mora vacate dal detto scrivano D. Filippo Vara convenute,e concordate col detto Ecc.mo Sig.r Duca D. Rosalbo per d(oca)ti 80, sono venute all’infra.tta amichevole concordia, e convenz(io)ne.
che il prenominato Ecc.mo Sig.r Duca Rosalbo debba effettivamente fare a benef(ici)o del memorato R.mo Cap(ito)lo un’assegnamento di certa, e determinata somma sopra l’affitto della Difesa del Tenimento, e suoi annuali conduttori, affinchè col ritratto del pagamento di quella potesse esso R.mo Capitolo in primo luogo pagarsi li soprad(ett)i d(oca)ti 750 di terze decorse, e spese fatte, ed indi le annualità per l’avvenire decorrende, ed insiemam(en)te il suo cap(ita)le di d(oca)ti 2020 a raggione di censo scalare, q(ua)le si senta, che, alloraquando dalla congiunz(io)ne dell’assegnanda somma, sodisfatta prima la corrente annualità, verrà ad avanzare danaro, tutto il med.o computar s’abbia ad esso Sig.r Duca sopra la sorte capitale, e venendo così questo à diminuirsi, scalar si debba ancora rispettiv.e il censo, ed in tal maniera proseguirsi in ogn’anno, finché resterà totalmente estinto il mentovato capitale, e sue contingenti terze; Benvero però che sempre debbansi dal pagamento della somma assegnanda pagarsino, e levarsino prima le terze; e che d.o assegnamento debba l’Ecc.mo Sig.r Costituto farlo dal p(rese)nte giorno, e da durare fino a tanto, che sarà finito d’estinguersi il surriferito cap(ita)le, e sue capienti terze; E che d(ett)o R.mo Cap(ito)lo all’incontro debba in ogn’anno, doppo che sarà stato sodisfatto dall’assignam(en)to, cautelare con la debita apoca di recepto li conduttori della sud(ett)a Difesa, che faranno il pagamento.
E fatta l’assertiva predetta, volendo ambe esse parti mandar il tutto in effetto, e per la sud(et)ta convenz(io)ne, ed accordio passarne pubblica, e solenne scrittura, come si conviene, quindi è, che oggi sud(ett)o giorno il sud(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca D. Rosalbo Cavalcante, come sopra cost(itu)to, sponte, non vi, dolo sed omni mediante il suo giur(amen)to liberamente, cede, assegna, e delega da ora in avanti a favore, e beneficio di detto R.mo Capitolo in escomputo delli sopradetti d(oca)ti 750 sopra li m(agnifi)ci Rosario Rizzuto della T.ra di Cotronei, e Lorenzo Pignanelli della T(er)ra di S. Gio(vanni) in Fiore, abitante anche in essa Cotronei, ed altri consocii conduttori della nomata Difesa del Tenimento; così il prezzo di tt.a 200 di grano, che li medesimi s’han ricevuto da esso Sig. Duca per tanta semenza per coprirne le terre di d(ett)a Difesa, da valutarsi giusta la voce de grani accredenzati, che si farà nella T(er)ra di Caccuri, a tenore di obbliganza passata tra d(ett)i Sig.ri conduttori, e la prefata Eccellenza, stipolata per mani del notaro marcello martino di Policastro; com’anche d.ti 300 da pagarsi da essi conduttori sopra i terraggi di d(ett)a difesa, e per essi d(oca)ti 300 corrisponderne e consegnarne dentro il casale d’Altilia a loro proprie spese tanto grano recettibile, e di buona qualità, ed alla giusta misura napolitana, da computarsi alla commune voce, che si farà nella città di Cotrone in agosto venturo; Promettendo esso Ecc.mo Sig.r Duca in sequela di d(ett)o assegnam(en)to far obligare nell’atto p(rese)nte Istrom(en)to li soprad(ett)i conduttori Rizzuti, e Pignanelli di facie ad faciem con li soprad(ett)i Proc(urato)ri costituti, e stipularsine la necessaria cautela d’obbliganza, col patto espresso di dover essi condutt(o)ri pagare d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, o li suoi Procuratori nel giorno de’ 25 agoso dell’entrante anno 1764 il prezzo delli mentovati tt.a 200 grano semenza, e rispetto alli d(oca)ti 300 consegnarne in Altilia, come sopra, la capiente quantità di grano nella raccolta dello stesso anno, obligandosi di vantaggio esso Ecc.mo Sig.r Duca far contribuire dalli sud.ti Rizzuti, e Pignanelli sopra li stessi terraggi anche in tanto grano da escomputarsi alla sud(ett)a voce d’agosto tutte quelle spese, che il R.mo Capitolo si faranno, così per lo mantenimento, e conservazione di d(ett)o grano in d(ett)o casale d’Altilia, come per il trasporto d’esso in Santa Severina. E nel caso che d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca nel principio della scugna de grani pagasse in danaro cont(an)ti li sopra d(ett)i d(oca)ti 300 a d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, o suoi Proc(urato)ri, in tal caso l’assegnam(en)to di d(ett)a somma di grano, resti nullo, ne da d(ett)i conduttori trasportarsi debba in Altilia, ma tutto resti a benef(i)cio e di poss(essio)ne di d(ett)o Sig. Duca.
E questo sud(ett)o assegnam(en)to sopra li tt.a 200 grano di semenza, e sopra li terraggi per d(ett)i d(oca)ti 300 corra, e s’intenda correre per l’anno venturo 1764 a tutt’agosto; e per l’anno 1765, e per gl’altri successivi in avvenire il pred(ett)o Ecc.mo Sig. Duca anche da questo med(esim)o giorno assegna, e delega ad esso R.mo Capitolo la somma di d(oca)ti 250 annui sopra l’affitto dell’accennata Difesa del Tenimento; per li quali promette, e resta tenuto mediante il d(ett)o assegnamento, e delegaz(io)ne, sempre che occorrerà farsi il nuovo affitto di d(ett)a Difesa del Tenimento, farne ad ogni richiesta d’esso R.mo Capitolo, o suoi Procu(rato)ri prò tempore obbligare li condurtt(o)ri della stessa Difesa à di lui beneficio, con stipularne l’obbliganza in faccia dello stesso, ed in d(ett)a obbliganza costituire il pagam(en)to di d(ett)a somma in Fiera di S. Ianni, ò Ronza di ciaschedun’anno; Ed in caso che li conduttori pro tempore di d(ett)a Difesa ricuseranno di fare l’obbliganza sud(ett)a a favore di d(ett)o R.mo Capitolo, sia a questo lecito senza veruna autorità giudiziaria, ma ex motu proprio far carcerare il Bestiame, che pascolerà nell’istessa, quia sic.
Quali d.ti 250 come sopra assegnati, e deleg(a)ti si debbano effettiv(ament)e pagare dalli conduttori di d.a Difesa nelle tande, e tempi già di sop(r)a stabiliti, cioè in Fiera S. Ianni, ò della Ronza, a d(ett)o R.mo Capitolo, o suoi Proc(urato)ri pro tempore in ogn’anno per tanto spazio di tempo, che rimarranno total(ment)e soddisfatte, ed estinte tutte le terze decorse, e decorrende, una col capitale delli d.ti 2070 da scalare del modo, e maniera, che stà avanti accennato, e stabilito: E per il pagam(en)to, che si farà in ogn’anno di d(oca)ti 250, si ne debba dal R.mo Capitolo, o suoi Proc(urato)ri fare ad essi coloni l’apoca de recepto colla spiega di quel danaro, che si scomputa, così che le spese, ed annualità decorse, e decorrende, come di quelle, che si scomputa per conto del capitale. E quando però sarà estinto tutto il detto capitale ed sue contingenti terze, debbasi per parte d’esso R.mo Capitolo affrancare, dismettere, ed annullare a favore di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca il sud(ett)o Istrumento cenzuale riguardo a quella parte, che tocca, e spetta ad esso R.mo Cap(ito)lo per il sopra d(ett)o suo cap(ita)le di d.ti 2070; restando però nel suo pieno robbore, e vigore il med(esim)o istrom(en)to rispetto alla parte, che riguarda il cap(ita)le, ed annualità delle sopra nominate cappelle, e chiese di Rocca di Neto, atteso che la p(rese)nte concordia, e convenz(io)ne è stata fatta, e conchiusa tra esso R.mo Cap(ito)lo, e suoi Rev. Proc(urato)ri cost(itut)i, coll’Ecc.mo Sig.r Duca, toccante solam(en)te l’interesse del cap(ita)le, e terze d’esso med(esi)mo R.mo Cap(ito)lo, penitus escluse le sopra memorate Cappelle, e chiese di Rocca di Neto, a favore delle quali restano illese, ed illibbate tutte le ragg(io)ni, ed azz(io)ni che li competono avverse di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca.
E con espresso patto, e condiz(io)ne a favore di d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, che li soprad(et)ti d(oca)ti annui 250, già come sopra s’è detto, assegnati, e delegati, li si debbano dalli conduttori della d(ett)a Difesa pagare nelle tande già stabilite, per tutto il tempo fino alla totale estinz(io)ne del cap(ita)le, e terze, liberi precipui, ed intieri, senza veruna defalcaz(io)ne, diminuz(io)ne, e bonifica, che mai da med(esim)i si pretendesse per raggion di carestia, sterilità, morte del bestiame, ò per qualunq’altro caso fortuito, Divino, ò umano q. absit, raro, insolito, ed inopinato, ma in caso, che far si dovesse defalcaz(io)ne, o bonifica, questa debba andare a danno di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca, ed all’istesso domandarla, quia sic.
E dippiù, che se per caso la sud(ett)a Difesa del tenimento rimanesse in qualch’anno inaffittata, corra, e correr debba anche a conto , e danno del d.o Sig.r Duca, Erediq. restando tenuto in detto caso il med(esim)o pagare, e corrispondere a d.o R.mo Cap(ito)lo li mezionati d(oca)ti 250 dà altri suoi effetti, e non interrompersi mai per qualsiv(ogli)a causa, e pretesto il di loro pagam(en)to. E similm(ent)e è stato pattuito, e convenuto, ch’occorendo fra d(ett)o spazio di tempo, che dureranno l’assegnam(en)to sud(ett)o. affittarsi la cennata Difesa ad uso di semina per qualche triennio, nel quale il pagam(en)to delli assegnati d(oca)ti 250 sopra il suo affitto, e suoi conduttori, deve farsi in tanta somma di grano, in tal caso una tal somma di grano debbasi da essi conduttori a loro spese trasportare dentro il casale d’Altilia; E l’Ecc.mo Sig.r Duca, suoi Erediq. sia tenuto così far seguire, e dippiù esso Sig.r Duca, oltre della somma sud(ett)a di grani capiente per il pagam(en)to di detti d(oca)ti 250, debba, e sia tenuto farne portare in d(ett)o casale anche in grano altretanta quantità per quanto importeranno le spese del mantenim(en)to di d(ett)o grano nel d(ett)o casale, e del trasporto d’esso da ivi in Santa Severina, quali spese è stato convenuto andare a danno, e conto d’esso Ecc.mo Sig.r Suca, e con l’espressa dichiaraz(io)ne che ogni qualvolta il pagam(en)to delli d(oca)ti 250 si farà in grano, debbasi questo valutare alla commune voce , che si ne farà in ogn’anno nel mese d’agosto nella città di Cotrone; E d.o Ecc.mo Sig.r Duca in simil contingenza debba, e sia sempre tenuto far portare nel soprad(ett)o casale d’Altilia il grano in somma capiente per il pagam(en)to di d(ett)i d(oca)ti 250; e per le spese di mantenimento, e viaggio, come sopra s’è dichiarato; intendendosi in tal maniera e non altrimenti fatto da questo punto l’assegnam(en)to, e delegaz(io)ne, quando la d.ta Difesa accaderà affittarsi in semina (alias) Benvero però, che pagando esso Ecc.mo Sig.r Duca al d(ett)o R.mo Cap(ito)lo o suoi Proc(urato)ri pro tempore nel principio della scugna de’ grani in danari contanti l’espressata somma di d(oca)ti 250; restino li conduttori della d(ett)a Difesa esentati, e liberati dalla consegna, e trasporto di d(ett)o grano, il quale resti intieram(en)te a beneficio di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca. E con altro special patto fra esse parti convenuto per maggior cautela di d(ett)o R.mo Cap(ito)lo senza il q(ua)le non avrebbero contratto, che tutti gl’atti fabricati per la causa di d(ett)a rescissione dell’Istrom(en)to nella G(ran) C(orte) della Vicaria in virtù del p(rese)nte non s’intendano in verun conto, ò in minima parte preggiudicati, derogati, ò annullati, ma restino, e siano nel loro pieno robbore, e vigore in caso che non adempiendo d(ett)o Sig.r Duca in tutto, ò in parte in q(uan)to s’è sopra obbligato, possa, e sia lecito al d(ett)o R.mo Capitolo, stante l’assegnamento già pattuito, e convenuto per la corrisponsione de sud(ett)i d(oca)ti 250; nell’atto del pagam(en)to non possano allegare, ed addurre veruna eccezz(io)ne, scusa, e pretesto d’essserli stati impediti da altri creditori, e qualora così accaderà, debba a sia obblig(at)o in tal caso d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca pagare e corrispondere de proprio da altri suoi migliori effetti la sud(ett)a somma. ed anche tutte le spese, che dal d(ett)o R.mo Cap(ito)lo si sopporteranno per costringim.to dei detti conduttori alla soddisfazione, perchè così/
Ed all’incontro essi R.Rev. Sig.ri Proc(urato)ri Cap(itolar)i tanto in loro nome, come sop.a, promettono, e con giur(amen)to tacto pectore s’obligano tanto il prezzo di tt.a 200 grano di semenza, quanto li d(oca)ti 300 consistentino in tanto grano da pagarsi rispettiv(ament)e nelle descritte tande nel venturo anno 1764 dalli riferiti Rizzuti, e Pignanelli, attuali conduttori di d(ett)a Difesa del Tenimento; ed altresì l’annuid.ti 250 computarsi, e bonificarli a d(ett)o Sig. Duca al suo debito delli d.i d.ti 750 di terze decorse, e spese fatte, e doppo la soddisfazz(ion)e di queste, agl’altri annui cenzi maturandi, ed il dippiù che poi annuatim supererà, ponerlo in scomputo del capitale, e così seguire in ogn’anno a ragg(io)ne di cenzo scalare fino alla totale soddisfazzione dell’intero cap(ita)le, ed annualità contingenti; e nel fine, che saranno estinte tutte le spese, annualità decorse, e decorrende, e cap(ita)le, comesa s’obbligano sotto lo stesso giuram.to affrancare, dismettere, ed annullare il sud.o istrom.to cenzuale riguardo solam(ent)e a quella parte, che tocca, e spetta ad esso R.mo Cap(ito)lo per il suo Cap(ita)le di d.ti 2070, restando nel suo primiero robbore, e vigore esso Istrom(en)to per la parte, che riguarda il cap.le colle sue contingenti terze delle menzionate Cappelle, e Chiese di Rocca di Neto; obbligandosi ancora far in ogn’anno a benef(ici)o di d(ett)o Sig.r Duca per le somme, che si riceveranno da esso R.mo Capitolo le opportune ricevute, le quali si debbano consegnare in mani delli coloni, che faranno i rispettivi pagam(en)ti; ed spiegarsi in esse ricevute la somma del danaro, che si scomputa così per le spese, ed annualità decorse, e decorrende, come di quelle, che si scomputa per il capitale.
Il tenore del mandato di Procura è del modo seg(uen)te, e s’inserisce =
Per il p(rese)nte mandato di Procura fatto per modo di Lettera sia noto a tutti, e singoli, qualm(en)te Noi qui sott(oscritt)i, Dignità, e Cano(ni)ci della metropolitana chiesa di questa Città di S.ta Severina, che componono il Capitolo della med(esim)a, non potendono di persona assistere, ed esser presenti nella T(er)ra di Caccuri si per la distanza del luogo, che per la cotidiana assistenza de coro, ed impediti ancora da premorosi affari, che non permettono tal distanza di Luogo a poterci partire, fidati pertanto nella fedeltà, ed integrità delli m.ci R. Rev. Sig. D. Bartolomeo Arcidiacono di Grazia, S.r can(oni)co D. Pasquale Sculco, e Sig.r Can(oni)co D. Giuseppe Canozza, li med(esim)i perché p(resen)ti nella d(ett)a T(er)ra di Caccuri costituimo nostri Proc(urato)ri coll’Alter Ego, et vices, et voces, dà nostra parte, à poter effettuire, e terminare ogni nostro commune interesse Capitolare coll’Ecc.mo Sig. Duca di d(ett)a T(er)ra di Caccuri per raggion d’attrassi di cenzo va il med(esim)o dovendo a d(ett)to Capitolo, per Capitale, come per int(eress)e in maniera che non avendo ritratto alcuno d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca di soddisfare tali attrassi, che importano m(olt)ti centinaja, convenire dippiù, che a d(ett)i nostri Procuratori parerà mandarlo in effetto, dandamoli tutta la piena facoltà, promettendo aver rato, grato, e firmo quanto dà essi si farà, e così promettemo, giuramo. / S.ta Severina 2 Nov(embr)e 1763=
Giuseppe Decano Severino Costituisco come sopra= Giu(sepp)e Can(to)re Mirante costituisco come sopra= Giu(sepp)e Tes(orie)re Faraldi costituisco come sopra= Dom(eni)co Ant(oni)o Prim(ice)rio Mirante costituisco come sopra= Nicolò Arcip(ret)e Marzano costituisco come sopra= Oronzio Can(oni)co Severino costituisco come sopra= Tomaso Can(oni)co Manfredi costituisco come sopra= Gius(epp)e Caloggero can(oni)co Marrajanni costituisco come sopra= Andrea Can(oni)co Maltese costituisco come sopra= Giulio Can(oni)co Sapia dico come sopra= Antonio Can(oni)co Sculco dico come sopra= Dom(eni)co Can(oni)co Torchia costituisco come sopra= Pietro Can(oni)co Capozza costituisco come sopra= Giacinto Can(oni)co Borrelli costituisco come sopra= Gius(epp)e Can(oni)co Mirante costituisco come sopra= Agnello can(oni)co Vichi costituisco come sopra= Fran(ces)co Ant(oni)o can(oni)co Godano costituisco come sopra= Rocco Pen(itenzie)re Godano costituisco come sopra= Pasquale can(oni)co Tallarico dico come sopra= Filippo Vetere son testim(on)e= Dom. Ant.o Capozza son test(imon)e.


Creato il 19 Febbraio 2015. Ultima modifica: 30 Marzo 2015.

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