Richieste dell’università di Crotone al Vicerè (1592-1691)

Crotone sigillo

Sigillo di Crotone raffigurante S. Dionigi che regge in mano il simulacro della città.

Le “Provvisioni” rappresentano i provvedimenti richiesti dall’università di Crotone al vicerè. La supplica dell’università, che qui si presenta, è accompagnata dalla copia del verbale del parlamento cittadino ed è completata dal decreto vicereale, che approva ed autorizza quanto richiesto. L’università doveva richiedere l’assenso e beneplacito regio su alcuni particolari atti: per la vendita e l’affitto di dazi e gabelle, per prendere a interesse denaro, per cambiare il tipo di tassazione, per acquisti massicci di grano, per fronteggiare carestie, per imporre nuove imposte, per convalidare le elezioni e gli eletti, specie nel caso di rielezione non consentita, per variare la modalità e la durata della fiera, per fissare i prezzi, per la convalida, modifica e ripristino di consuetudini e statuti cittadini, per colpire i soprusi di funzionari regi, ecc.

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“Ill.mo et Ecc.mo Sig.re

la citta di cotrone supp(lican)do le fa int(ende)re come essendosi questo mese de Agosto prox(im)o passato unita in regim(en)to g(en)erale si fe conclusione che non se vivesse piu per apprezzo ma in datii sopra la qual conclusione fu per V. E. precedente consulta della R(egi)a Cam(er)a esp.to il R(egi)o Assenso per cinque anni, et volendo conf(orme) a quello far vendere detti datii essendo stati banditi più e più volte in diversi tempi etia. candela accensa non vi e comparsa persona alcuna che voglia quelli comprare ne ponere a nesciuno preczo. Il che procede per lo gran mancam(en)to che in essa citta quest’anno tanto di grani quanto di carne vini ogli et altre legume sopra li quali forno posti detti datii et gabelle di modo che non possendoli vendere ne meno exigerli essa per il mancam(en)to predetto, non tiene comodita come possa sodisfare alla R(egi)a Corte per li pag(amen)ti fiscali per li quali il R(egi)o thesoriero et suo loc(otenen)te giorno sono ha tenuto et tiene il Governo de essa carcerato et la porta serrata et minaccia voler far correria sopra il bestiame et extraherlo per venderlo et per complire alle altre spese uni(versa)li per non havere altre intrate ne tenendo altro espediente unitosi il regim(en)to de essa ha fatto conclusione che per questo anno si superseda de vivere in datii per il mancamento pred(it)to ma in preczo conf(orm)e al solito con restar solo il datio del intratura de vittvaglie che se vendira o exigera a racolta futura, et tanto meno si ponera sopra l’untiario come per il passato hanno soluto vivere et che li datii p(redi)tti si mettano in exeq(utio)ne da la mita de agosto innanze nel qual tempo se spera che la futura recolta sara fertile et li datii predetti se venderanno con ogni guadagno, et utile de essa supp(li)ca pero V. E. se degni ord(ina)re alla R(egi)ia Cam(er)a della Sum(ari)a che proveda che si possa imponere dette collette nel modo p(redi)tto conf(orm)e a questa ultima conclusione et che il termine de cinq(ue) anni che durara il vivere in datii conf(orm)e al Assenso de V. E. se intenda correre dalla mita de Agosto p(roxim)o futuro che lo recevera a gra(tia) da V. E. ut Deus.”[i]

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“Ecc.mo Sig.re

La Città di Cotrone supp(lican)do dice a V. E. come se ritrova debitrice alla Reg(i)a Corte per le impositioni ordinarie, et extra ordinarie, in docati settecento incirca per attrassato, et acciò essa supplicante non patisca più danni de comissarii per detto debito attrassato, perciò per quello estinguere ha concluso a 10 de Giug(n)o 1660 affittare al pre(sen)te il Jus della bonatenenza di detta Città per un anno; Quale dedotte le spese suole rendere D(oca)ti seicento incirca l’anno, et benche detto Jus di bonatenenza per il passato, in virtù d’assignam(en)to sia andato in beneficio della Regia Corte per il corrente hoggi detta Città per lo disgravio de fuochi, viene a pagare per il corrente d(oca)ti 600 meno, et intanto detto Jus di bonatenenza non è necess(ari)o per detto corrente, et che l’affittatori siano obligati rimborzare il prezzo di tale affitto al Regio Tesoriero Prov(incia)le in conformità della sua conclus(ion)e. Ricorre percio da V. E. et la supp(li)ca se degniprestarne il Regio Ass(ens)o et beneplacito servata la forma della conclus(ion)e preditta, et l’haverera gra(tia) da V. E. ut deus.”[ii]

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“Emin.mo Ecc.mo S.re

La Città di Cotrone supp(lican)do espone a V. E. come essendosi congregata in publico regim(en)to per pigliare l’espedienti necessario per il pagamento da farsi delli car(li)ni quaranta dui, g(ra)na sei, et cavalli cinq(ue) a foco alla R(egi)a Corte, have concluso che si facci un libro dove s’habbino da scrivere et annotare tutti li Cittadini et commodarenti in essa, loro territori, et animali, tassandoli per rag(io)ne di foco affinch’ogni uno porti il suo peso di maniera che si giunga la so(m)ma, che si deve alla R(egia) Corte, et per l’altri spese ordinarie, et estraordinarie conf(orm)e il solito, et fatto d(ett)o libro si facci l’assignam(en)to et si dia ad esig(er)e per sodisfarsi come sop(r)a la R(egi)a Corte conf(orm)e più ampliam(en)te appare dalla d(ett)a conclusione, cop(i)a della q(ua)le si presenta a V. E. Supp(li)ca in tanto V. E. per convalidat(io)ne della d(ett)a conclusione resti servita prestare il suo beneplacito, et R(egi)o assenso accio si possano stipulare le quali necessarie, et che li sia lecito viver in q(ue)sto modo per anni cinq(ue) conoscendo esser maggior utilità ai Cittadini, et servitio della R(egi)a Corte, et l’haverà a gra(tia) ut deus.”[iii]

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“Emin.mo e Rev.mo Sig.re

La Città di Cotrone dice a V. Ecc.a come nell’anno 1661 ottenne dall’Ecc.mo Vicerè Predecessore R(egi)o Ass(ens)o e facultà che per potersi sodisfare più commodam(en)te la R(egi)a Corte et altri pesi li fusse stato lecito fare un libro, et in quello descrivere et annotare l’huomini, cittadini et habitatori della Città p(redi)tta, loro territorii et animali et quelli tassare per raggione di fuoco acciochè ogn’uno portasse il suo peso in modo che si giungesse alla somma che si deve alla R(egi)a Corte, et per l’altre spese ordinarie et estraordinarie conf(orm)e al solito et fatto d(ett)o libro si fusse fatto l’assegnam(en)to e si fusse dato ad esiggere per sodisfare come sop(r)a la Reg(i)a Corte et altri pesi, previo le legitime sollennità. E perche s’è sperimentato d(ett)o muodo d’esatt(io)ne essere molto proficuo, supp(li)ca V. E. a servirsi di prorogare la d(ett)a facultà per il tempo che meglio li parerà, stante che il pre(di)tto ass(ens)o concesso per cinq(ue) anni a Gennaro pro(ssi)mo venturo spirerà, con dare alle cose pre(de)tte in nome di S. M.tà il R(egi)o Ass(ens)o e beneplacito perche si facci con più esatezza il servitio di S. M.ta ut deus.”[iv]

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“Ecc.mo Sig.re

L’Università della Città di Cotrone supplicando espone a V. E., come essendosi proveduto servata la forma del solito all’elettione de sindici, et eletti così de nobili, come de gl’honorati, et M(astr)o Giurato di d(ett)a Città sotto il 15. del caduto mese d’Agosto; sono stati eletti comun(emen)te e con giubilo universale Gio. Paulo Pipino sindico de Nobili, Pelio Petrolillo sindico de gl’honorati, Stefano Labruti, Diego Suriano, et Horatio Presterà eletti de nobili, Carlo Scarnera, Carlo Scavello e Fabritio Manfredi eletti de gl’honorati et Felice Berlingieri mastro giurato conf(orm)e appare da gl’atti dell’elettione che si presentano. Pertanto supplica V. E. degnarsi confirmare l’elettione pred(itt)a et concedere il suo beneplacito et assenso tanto de sindici, quanto degli eletti così nobili come de gl’honorati et mastrogiu(ra)to li q(ua)li servata la forma della d(ett)a elettione esercitano li loro officii, qualsivogliano provisioni, che forsi ci fussero spedite in contrario ad istanza di chi cerca il danno et interesse di d(ett)a università, ch’oltre l’esser giusto lo riceverà a gra(tia) da V. E. ut Deus.”[v]

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“Ecc.mo Sig.re.

La fedeliss(im)a Città di Cotrone sup(lican)do fà intendere a V. E. come per concessione antichissima delli Serenis(si)mi Re di questo Regno confirmata dalli Serenis(si)mi Re austriaci, e particolar(men)te dall’Invit(issi)mo Imperadore Carlo Quinto si ritrova in legitima possessione di fare la fiera detta di Giesù Maria fuori le Mura di d(ett)a Città nel primo sabato del mese di Magio di ciaschun anno, con la concessione del Stendardo Reale del R(egi)o Castello di d(ett)a Città, et giurisd(ition)e di cause civili criminali, e miste durante per giorni quattro con l’abdicatione del m(agnifi)co Governatore, q(ua)le s’esercita dal m(agnifi)co Mastrogiurato d’essa supp(lican)te, q(ua)le fiera in virtù di d(ett)i privilegii è franca et immune da qualsiv(ogli)a deritto, come l’altre fiere, e Mercati del Regno, et al presente per la penuria di tempi è scemata di conditione, mentre non vi vengono li Mercanti e Negotianti come prima, ma solam(en)te pochi Merciari per sfugire le spese che solevano fare; per il che per il decoro di d(ett)o stendardo Reale servitio di S. M(aes)ta Catt(oli)ca che Dio g(uar)di, e pub(li)ca utilità essa supp(lican)te in pub(li)co parlam(en)to ha concluso di voler ridurre la d(ett)a fiera nel suo primiero stato, con conceder alli Mercanti et

alli Negotianti che vi anderanno l’infratte immunità e franchitie per diece anni, cioè delle spese spettantino al Mastrogiurato per causa delli Luoghi, e Loggie, con darseli il Legname franco; e perche dal d(ett)o Mastrogiurato si devono fare le sud(ett)e spese e per portarsi il sud(ett)o stendardo con più decoro et honore han parim(en)ti concluso darseli annui d(oca)ti dieceotto oltre la provisione ordinaria durante il spatio di diece anni, q(ua)li elassi li Mercanti e Negotianti debano godere le solite franchitie et immunità conforme godono nell’altri Mercati, e fiere del Regno, ma siano obligati pagar al Mastrogiurato carlini diece per ogni Luogo, li Merciari carlini cinque per ciasched’uno, et il med(esim)o s’intende per li Pannari, contiatori, et altri che vogliono il luogo per loro Mercantie, et a rispetto del Legname si paghi per ogni carro grana diece, per ogni soma grana cinque, et altri tanti per ogni carro nuovo che viene a vendersi et a rispetto dell’animali d’ogni pelo che verranno a vendersi non si debia pagare cos’alcuna tanto durante d(ett)o tempo di diece anni quanto dopo q(ue)lli elassi. Che però sup(li)ca V. E. che in nome di S. M.ta che Dio g.di conceda il R(egi)o assenso, e beneplacito alla d(ett)a conclusione et a quanto in q(ue)lla si contiene, il tutto riceverà a gra(tia) Ut Deus.”[vi]

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“Ecc.mo Sig.re

Valerio Ant.o Montalcino, D. Fabritio Suriano, Fabio Antinori, D. Ferrante Pelusio, Dom.co Pipino et altri nobili della Città di Cotrone supp(lican)do dicon a V. E. come dovendosi alli 15 dell’entrante mese d’agosto eligere il sindico di d(ett)a Città, hanno in mente l’electione pred(ett)a farla seguire in persona del mag.co Gio. Paulo Pipino, il quale è stato sperimentato, per la sua bontà et integrità del migliori in quest’officio, e perche l’anno 1679 fu eletto Sindico, et esercitò la sua carica con tutta rettitudine e charita verso poveri e diede i conti alla d(ett)a Citta apparendo da quelli la sua puntualità L’osterebbe la R(egi)a Pram(ati)ca, la quale ordina che non si possa esercitar officio se non passato il quinquennio; Perciò supp(lica)no V. E. stante che d(ett)o Gio. Paulo ha dato li conti e stante ancora che la Citta è piccola che non vi sono tanti huomini probi, onde possa passare il quinquennio dispensare alla d(ett)a R(egi)a Pram(ati)ca et ordinare che non ostante che non sia passato il quinquennio possa esser eletto, et esercitar il sindicato pred(ett)o ch’oltre il giusto lo riceveranno da V. E. ut deus.”[vii]

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“Ecc.mo Sig.re

L’università della fedeliss(im)a Città di Cotrone supp(lican)do dice a V. E. come alli quindeci del cadente mese d’agosto essendosi fatta la elettione del nuovo sindico, quella cascò con pieno voto in persona di Gio. Pietro Presterà, huomo facoltoso, e dintiera integrità e puntualità ben nota ad ogn’uno; e come che si va presentendo che alcuni particolari Cittadini, ò per privato livore, ò per altra causa poco sodisfatti di d(ett)a elet(io)ne vogliano calunniarla appresso V. E. non con altro pretesto se non che venti anni sono essendo stato d(ett)o Presterà un’altra volta sindico dei Nobili di essa Città, non habbi poi dato i conti dell’amministratione, il che è falso cum rev(erenti)a, atteso che non solo si provedè alla reddit(io)ne di d(ett)i conti ma se gli assignò il Rationale Felice Berlingieri; e perche il m(agnifi)co havvocato fiscale della R(egi)a Aud(ienti)a Prov(incia)le di quel tempo si pigliò i libri di d(ett)i conti, non si potè finire la revisione di essi; come appare d’acclusa fede, e dichiarat(io)ne per atto publico fatta dal pre(de)tto Rationale in articulo mortis, che però supp(li)ca V. E. si degni ord(ina)re che resti firmo il Regim(en)to nel quale si è fatta detta elett(io)ne di sindico in persona del Pre(de)tto Gio. Pietro Presterà per sollievo del Publico, e dei particolari Cittadini d’essa Un(iversi)ta e l’haverà ut deus.”[viii]

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“Ecc.mo Sig.re

Il Governo e sindici della fedeliss(i)ma Città di Cotrone supp(lican)do espone a V. E. come nell’anno passato dalli m(agnifi)ci Sindici di essa Città con publico Regim(en)to si stabilirono molti capi per commodo e beneficio del publico, e cittadini, e come che fra gl’altri capi vi stabilirono primieram(en)te che per il pagam(en)to della prima terza, che si deve alla R(egi)a Corte a 1° di Sett(em)bre, si cominciasse l’esatt(io)ne a 15 agosto precedente, nel qual tempo i poveri cittadini strachi del pagam(en)to dell’annata precedente seguito nel prossimo antecedente mese di giug(n)o non possono supplire al d(ett)o pagam(en)to come e stato solito a d(ett)i sindici e Governo pigliar il denaro ad interesse per pagare la R(egi)a Corte e far l’esattione con più agevolezza, tanto più che poco interesse resulta a d(ett)o Governo per la brevità del tempo, conche è parso al pre(sen)te Governo per publico Regim(en)to stabilire che in ciò si osservi l’antico solito circa d(ett)a esatt(io)ne pigliandosi d(ett)o denaro ad interesse per non mettere in fuga i poveri cittadini. Secondariam(en)te si stabili dal Governo dell’anno passato, che per la grassa, et annona della Città, si eligessero due Grassieri con la sopraintendenza del sindico, e come che cio è riuscito di qualche danno del publico, si per non tener d(ett)i Grassieri mano, et l’autorità bastante per mantener d(ett)a Grassa, come per esser stata questa carica dei propri sindici, loro ha parso per publico Reg(imen)to annullare d(ett)a elett(io)ne di Grassieri fatta dal governo dell’anno passato, e stabilire come l’antico solito, che i sindici habbino tal peso e carica che però supp(li)ca V. E. si degni prestar il suo R(egi)o assenso, e beneplacito sopra d(ett)o Regimento e l’haveranno ut deus.”[ix]

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“Ecc.mo Sig.re

Il Governo della fedeliss(im)a Città di Cotrone humilm(ent)e espone a V. E. come da tempo immemorabile si è osservato che la guardia di d(ett)a Città si facesse da sedeci persone paesane, e prattiche del Paese, alle quali dall’armeria della Città è stato solito darsi l’armi per guardia della sud(et)ta, come anco è stato antico solito destinarsi i cavallari per battere le marine, acciò che venisse più guardata la Città e perche al Sindico predecessore parve con publico regim(en)to vallato da R(egi)o Assenso levar la custodia della Città a d(et)ti terrazzani, e mettervi in loro luoco diece soldati del Battaglione anche nationali e levar parimente li cavallari che guardavano le marine per il tempo d’inverno, il che non è poi riuscito troppo profittevole al servitio di S. M., che dio g(uar)di, e del Publico per varii disordini, che ne nascevano, ha parso all’odierno sindico e Governo di essa Città con Publico Reg(imen)to stabilire che la Guardia di d(ett)a Città si faccia dalli sudeti terrazzani, con darseli l’armi e che si rimettano i cavallari, tutto per osservanza del antico solito; che però supp(li)ca V. E. si degni prestare i loro R(egi)o Assenso e beneplacito al d(ett)o Reg(imen)to e l’havera ut Deus.”[x]

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“Ecc.mo Sig.re

D. Pietro Suriano, Isidoro Scarnera, Geronimo Sillano, D. Dom(eni)co Presterà, Seiano Barricellis, Fabio Antinoro, Gio. Bartolo Galasso, Pelio Petrolillo et Gio. Paulo Basoino della Città di Cotrone supp(lican)do espongono a V. E. come sotto li 15 del cor(en)te mese di Agosto di questo cor(en)te anno 1691 dovendosi procedere all’elettione delli sindici, mastrogiurato et eletti del nuovo Governo di essa Città si unirono secondo il solito et nella forma consueta e nel luoco solito avanti il mag(nifi)co Regio Giudice che al presente anco esercita l’officio di Regio Governatore li votanti in numero opportuno cosi delle Famiglie nobili come dell’honorati Cittadini, e sorti l’elettione pacificamente in persona cioe di esso D. Pietro Suriano per sindico de nobili, di esso Isidoro Scarnera per sindico delli honorati, di esso Geronimo Sillano per mastrogiurato, di essi D. Dom(eni)co Presterà, Seiano Barricellis et Fabio Antinori per eletti de nobili, et di essi Gio. Bartolo Galasso, Pelio Petrolillo et Gio. Paulo Basoino per eletti dell’honorati come fanno constare a V. E. dalla copia autentica dell’Atti fatti dal Reggimento in d(ett)a elettione. Per tanto ricorrono a V. E. et la supplicano si degni concederle la confirma di d(ett)a elettione in persona di essi supp(lican)ti con prestarvi sopra di quella il Regio Assenso et Beneplacito di V. E. et haveranno a gratia ut Deus.”[xi]

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“Ecc.mo Sig.re

D. Pietro Suriano della Città di Cotrone rappresenta a V. E. come sotto il di 15 del corr(en)te mese di Agosto essendosi collocato parlam(en)to nella forma solita per l’elet(io)ne delli sindici et administratori di quella Università fu esso supp(lican)te non solo dalla maggior parte de voti eletto Sindico de Nobili ma quasi tutti fuorchè da Gio. Paulo Pipino, Carlo Berlingeri, Fabio Antinoro e Ferrante Peluso li quali pretendono d’eligere a detto Pipino non ostante che non potesse succedere respetto e se l’anno passato fu Mastro Giurato di d(ett)a Città et per despositione di Prag(mati)ca deve vacare tre anni non intervennero li p(ri)mi tre al parlamento non ostante l’hordini havuti anche dubitandono d’intervenire per ritrovarsi inquisiti per lo che fecero andare al d(ett)o Ferrante Pelusio a fine d’intorbidare l’elettione con molte impertinenze il che non li riusci però li detti Carlo Berlingeri e Gio. Paulo Pipino hanno ricusato dare il sigillo e le chiavi della Città non ostanti l’ordini dato dal Regio Giudice e Gov(ernato)re d’Essa intorbiddendo con ciò la publica quiete supp. però V. E. degnarsi ordinare alla Reg(i)a Audienza di Catanzaro et al Regio Gov(ernato)re di d(ett)a Città di Cotrone.[xii]

Note

[i] ASN, Prov. Caut. Vol. 18, f. 244 (1592).

[ii] ASN, Prov. Caut. Vol. 201, f. 135 (1660).

[iii] ASN, Prov. Caut. Vol. 203, f. 7 (1661).

[iv] ASN, Prov. Caut. Vol. 208, f. 267 (1665).

[v] ASN, Prov. Caut. Vol. 229, f. 372 (1674).

[vi] ASN, Prov. Caut. Vol. 248, ff. 231-232v (1682).

[vii] ASN, Prov. Caut. Vol. 251, f. 220 (1683).

[viii] ASN, Prov. Caut. Vol. 258, f. 138 (1685).

[ix] ASN, Prov. Caut. Vol. 258, f. 139 (1685).

[x] ASN, Prov. Caut. Vol. 258, f. 169 (1685).

[xi] ASN, Prov. Caut. Vol. 273, f. 263 (1691).

[xii] ASN, Prov. Caut. Vol. 273, f. 297 (1691).


Creato il 18 Febbraio 2015. Ultima modifica: 28 Novembre 2022.

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