Il giorno di Santa Croce a Crotone
Tra le consuetudini di Crotone vi era che “Pensiones domorum in hac civitate solvuntur tertiatim in principio locationis que fit in 14 die septembris. Una tertia anticipate, altera in die Paschalis et ultima in fine et pro qualibet tertia observatur consuetudo”.[i]
L’affitto delle case e delle botteghe
Una dichiarazione degli eletti della città di Crotone, il 18 febbario 1573, durante il sindacato di Marcello Lucifero, affermava che “no se va a fare ne istrumento ne obliganza e patti de nesciuna sorte deli poteghe case et magazzeni che se allugano de quanto tempo che noi ce possiamo recordar ma solamente se sogliono affittare in parole e alli tercii o ultimi tandi quando no pagano se serra la potega / o / casa / o magazeno finche pagano ne se have soluto ne sole fare nixuna sorte de cautele per detti affitti.[ii] Un documento coevo specifica i giorni di pagamento dell’affitto delle case e delle botteghe; esso era in tre terze “cioè al di di santa croce del mese di settembro, pasca de resuressione et alla fin dell’anno nel detto di di santa croce”.[iii]
Altri atti comprovano che a Crotone il 14 settembre, giorno dedicato all’Esaltazione della S. Croce, rimaneva ancora alla fine del Settecento un punto di riferimento, sia per i contratti di fitto delle case e delle botteghe, sia per altri atti aventi per oggetto gli edifici. Tuttavia, con il passare del tempo, spesso si trova il termine anticipato al giorno precedente, 13 settembre. Ancora all’inizio dell’Ottocento l’affitto delle case appartenenti alle clarisse e le botteghe della mensa vescovile, erano affittate per la durata di un anno a partire dal 13 settembre fino al 13 settembre successivo e, quasi sempre, con pagamento “terziatamente”,[iv] anche se non erano rari altri tipi di pagamento.
Tre contratti di locazione
Nei protocolli notarili di Crotone, raramente troviamo atti riguardanti contratti di locazione di case. Tra i pochi ne riportiamo tre. Il primo, rogato in Crotone il 26 luglio 1651, ci informa di un accordo tra i crotonesi Jo. Laurentio Pinone e Jo. Dionisio Pudano. Il Pinone proprietario di una casa palaziata, consistente in diversi membri inferiori e superiori, situata dentro le mura in parrocchia Santa Margarita, vicino al monastero di Santa Chiara, “stricto mediante”, la affitta al Pudano. La durata dell’affitto è stabilita in quattro anni, iniziando “a die S.tae Crucis 14 mensis 7bris primi venturi”, finendo “in die S.tae Crucis anni 1655 di d(ett)o mense 7bris”. Il prezzo concordato dell’affitto è di ducati 48, a ragione di ducati 12 in carlini d’argento per ogni anno. Tali ducati 12 annui verranno versati “terziatim”, per la durata dei quattro anni.
Cioè il Pudano si impegna ad iniziare il pagamento dei ducati 12 in tre rate uguali a partire dal giorno 14 settembre “primi venturi”, quando verserà la prima terza di quattro ducati, quindi proseguirà con la seconda terza nel giorno di Pasqua “prima ventura entrante dell’anno 1652”, per concludere il pagamento del primo anno di fitto nel giorno di Santa Croce dell’anno 1652, quando verserà anche la prima terza del secondo anno di fitto e così proseguirà. Dall’altra parte il locatore Pinone si impegna per tutto il tempo della durata dell’affitto a “non amovere” il locatario.[v]
Il secondo atto è rogato in Crotone il 15 agosto 1670, per mano del notaio Pelio Tiriolo. In quel giorno i minori e fratelli Diego e Felice Suriano Ralles, con l’assenso ed il consenso del loro curatore Giuseppe Petirà di Catanzaro, per far fronte ad alcune urgenti necessità, affittavano un loro palazzo a Geronimo Sayavedra, originario di Catanzaro ma dimorante a Crotone. Il palazzo, composto da più e diversi membri inferiori e superiori, era situato all’interno delle mura della città, in parrocchia di San Pietro, e confinava, “via mediante”, con la cattedrale.
L’affitto è stabilito per un anno, “dalli tridici di 7bre pr(ossi)mo futuro per tutti li tridici di 7bre secondo venturo mille seicento settant’uno con suoi rag(io)ni et integro statu”. In quanto al prezzo esso è concordato in ducati 28; denaro che i Suriano Ralles ricevono in contanti dallo Sayavedra anticipatamente al momento del contratto, “in tanta moneta d’oro et argento”. In tal modo resta concordato “che dalli tridici di 7bre pr(ossi)mo per tutti li tridici di 7bre secondo venturo del seg(uen)te anno ut s(upr)a lo d(ett)o palazzo con sui ragg(io)ni per causa del p(rese)nte alloghero seu piggione passi et sia in pieno dominio et usufruto, e poss(essio)ne di d(ett)o Ger(oni)mo d’haverlo tenerlo possiderlo locarlo et affittarlo per d(ett)o tempo et altrim(en)te farne”. D’altra parte, i fratelli Suriano Ralles si impegnano per tutta la durata “non amovere per qualsivoglia causa etiam urgentissima” il locatario.[vi]
Per quanto riguarda il terzo documento esso fa parte del “Libro delle Licende e Ogliganze” del notaio crotonese Raffaele Labonia. L’atto è rogato l’otto novembre 1772 in Crotone, ed è sottoscritto da Leonardo Covello e Diego Zurlo. Con esso il Covello prende in fitto per due anni continui, ad iniziare dal 14 settembre 1773, ed a finire al tredici settembre 1775, una casa in “Pescaria” di proprietà del primicerio Diego Zurlo. Il locatario si obbliga a versare al proprietario ducati 16; cioè ducati otto ogni anno “terziatamente”, “sincome soglionsi affittare le case in questa sud(ett)a Città; con fare il p(rim)o pagam(en)to del pr(im)o terzo nel dì Quattordici di Settembre p(rossi)mo venturo dell’entrante anno 1773; altro s(econ)do terzo nel giorno della S. Pasca, ed altro terzo nel dì tredici Settembre di d(ett)o ent(ran)te Anno 1773” e così continuare a pagare. Al Covello è concesso “la potestà d’associare e subaffittare”; mentre il primicerio Zurlo si obbliga a mantenerlo nell’affitto e “non amoverlo per quals(ivogli)a causa”.[vii]
Una casa in pegno
Tra gli atti stipulati nel 1684 dal notaio Antonio Varano, troviamo che i componenti della famiglia Morello di Crotone, essendo in difficoltà finanziarie, decisero di chiedere un prestito. Essi ottennero ducati 50 al tasso annuo del 9%. Il concedente un certo Signor Mutio, per cautelarsi ebbe in pegno e divenne di fatto proprietario della casa dei Morello. I Morello, tuttavia, ottennero di poter continuare ad abitare nella loro dimora. Essi però si impegnarono a pagare alla fine di ogni anno di fitto, il giorno 14 settembre, l’interesse del capitale avuto in prestito, cioè 4 ducati 2 tari e 10 grana, ed a “tenere accomodata d(ett)a casa di tutto quello vi e di bisogno di accomodam(en)to altrim(en)ti in s(olidu)m volsero essere tenuti a tutti i danni”. Il creditore, divenuto anche proprietario dell’abitazione, si impegnò ad accettare che, qualora i Morello o i loro eredi, avessero voluto in seguito riscattare la loro abitazione, affrancando il censo e restituendo il capitale, a far la retrovendita della casa.[viii]
Case e botteghe alla fine del Settecento
Dall’analisi del fitto di dieci case e di dieci botteghe, appartenenti ad enti religiosi di Crotone,[ix] emerge l’importanza che, ancora alla fine del Settecento, ricopriva il giorno di Santa Croce nei contratti di fitto.
Delle dieci case, nove risultano affittate con obbligo stipulato da un notaio, ed una sola verbalmente. La tipologia delle abitazioni, tranne una casa palaziata, è costituita da case composte da un alto ed un basso, detti anche soprano e sottano. Per metà di esse la locazione ha la durata di un anno; per le rimanenti varia da due a quattro anni. L’affitto inizia e termina per tutte il 13 settembre. A riguardo della pigione, essa varia in nove casi su dieci, fa eccezione la casa palaziata, dai 4 ai 13 ducati. Per otto locatari il pagamento della pigione è fissato al 13 settembre, cioè al termine dell’anno di fitto. Per i due rimanenti il primo ha in fitto per tre anni una casa composta da alto e basso per una pigione di ducati dieci pagabili in due tande, cioè in dicembre e settembre; il secondo ha in locazione la casa palaziata per la durata di un anno, per una pigione considerevole di ducati 60, pagabili in tre terze, cioè Natale, Pasqua e settembre.
Le dieci botteghe sono tutte affittate con obbligo stipulato da un notaio. Esse sono quasi tutte composte da una unica stanza terranea, solo una ad uso spezieria ha accanto un laboratorio. Le botteghe sono situate vicino alla porta della città, sotto i conventi ed i palazzi e nelle piazze “polita”, “lorda”, “delli scarpari”, ecc. La durata dell’affitto varia da un anno a dodici anni, e la pigione da 4 a 15 ducati. Per tutte l’anno di fitto inizia e termina il 13 settembre. In sette casi su dieci il giorno del pagamento della pigione è fissato al 13 settembre. Nei tre casi che fanno eccezione la pigione è pagata o “terziatamente”, o il giorno 8 settembre, o in due tande uguali, cioè in marzo ed in settembre.
Una bottega
Tra le undici botteghe che nel 1780, appartenevano alla mensa vescovile, e che erano situate sotto il palazzo vescovile, una era affittata ad Onofrio Sersale. La IX bottega che il Sersale aveva in locazione, era situata dentro il portone del palazzo vescovile, ed era composta “da due membri, e camera superiore, cui si è aggiunto il terzo membro su la piazza di S. Francesco, dove presentemente è il bigliardo”.
La bottega era stata affittata per la durata di tre anni, come risultava dall’obbligo stipulato il 28 giugno 1780 per gli atti del notaio Giuseppe Smerz, per la pigione di ducati 24 annui, da versare terziatamente; cioè ducati otto dovevano essere pagati all’inizio dell’affitto nel settembre 1780, altri ducati otto a Natale dello stesso anno, ed i rimanenti ducati otto della terza ed ultima rata dell’affitto del primo anno a Pasqua. E così continuare per gli altri due anni seguenti.[x] L’obbligo richiamato in effetti, non è altro che un rinnovo dell’affitto, infatti in un atto notarile dello stesso Smerz, stipulato nel gennaio 1779, troviamo che il magnifico Onofrio Sersale, originario di Napoli ma residente a Crotone, esercita l’attività di “speziale manuale, e colla bottega di detto suo mestiere sita in questa predetta Città sotto il Palazzo vescovile e proprio dentro il Cortile del medesimo”.
006 Crotone, centro storico.
L’apprendistato di Vitaliano Alfì
Quale fosse l’attività del Sersale, come avvenisse a Crotone l’apprendistato, e come fossero regolati i rapporti di lavoro all’interno di una bottega, il tutto è chiaramente illustrato da un atto notarile, che parzialmente si riporta. Il 15 gennaio 1779 Gregorio Alfì ed il figlio Vitaliano stipularono presso il notaio Giuseppe Smerz una convenzione con lo speziale manuale Onofrio Sersale.
“Jesus. Die decima quinta Mensis Januarii duodecimae Inditionis millesimo septingentesimo septuagesimo nono Crotone Regnante … Nella nostra presenza personalmente costituti Gregorio, e Vitaliano Alfì di questa Città di Cotrone, ed esso Vitaliano coll’espresso consenso, presenza, ed autorità di detto Gregorio suo Padre che per questo atto tantum l’emancipa con iuramento. Li quali Padre, e figlio d’Alfì aggono, ed intervengono alle cose infrascritte per loro stessi insolidum, Loro Eredi, e Successori. parte ex una Ed il mag.co Onofrio Sersale della Capitale di Napoli in questa sudetta Città, speziale manuale, e colla bottega di detto suo mestiere sita in questa predetta Città sotto il Palazzo vescovile e proprio dentro il Cortile del medesimo, il quale parimenti agge, ed interviene alle cose infrascritte per se stesso, suoi Eredi, e successori. parte ex altera Ambe esse parti spontaneamente asseriscono in presenza nostra esser venute in convenzione, affinché detto Vitaliano imparasse la professione, ossia mestiere di speziale manuale di servire esattamente, e con tutta puntualità ad esso di Sersale per lo spazio di anni quattro continui, principiandi da oggi medesimo, dentro detta sua bottega, ossia spezieria manuale, conché però fusse tenuto detto mag(nifi)co Onofrio per detto spazio di anni quattro a sue proprie spese dare i cibarj necessarj a detto Vitaliano nell’istessa maniera, con la quale si tratta, e spesa d(ett)o Onofrio, e nella medesima mensa, che mangia Lui, e coloro che sostituirà in suo Luogo come pure di corrispondere, e pagare ad esso Padre, e figlio di Alfì annui ducati sette per li primi tre anni, e nell’ultimo, e quarto anno pagarli ducati diece, ogn’anno in fine e colli infrascritti altri patti. E fatta l’assertiva sudetta. volendo esse parti su quanto hanno pattizzato, e convenuto cautelarsino ad invicem con publico istrumento; Quindi è che oggi predetto giorno in presenza nostra spontaneamente con giuramento e non per forza, dolo. ma per ogni miglior via. essi Gregorio, e Vitaliano promettono, e si obligano di servire esso Onofrio esattamente, e con tutta puntualità per lo spazio di anni quattro continui, principiandi da oggi dentro detta bottega, ossia spezieria manuale, affine d’imparare detto mestiere, ossia professione di speziale manuale, ed in tutto quello l’ordinerà, ed occorrerà di fatica, ed altro per l’effetto sudetto. Ed all’incontro esso di Sersale promette, e si obliga d’imparare, ammaestrare, ed impiegare detto Vitaliano il mestiare di speziale manuale in tutte le composizioni di dolci, che alla giornata occorreranno farsi nella detta sua bottega, ossia spezieria manuale per il divisato tempo di anni quattro: ed altresì corrispondere, pagare, e con effetto consegnare ad esso Vitaliano Alfì la somma di ducati trentuno correnti, cioè ducati sette in ogni anno per li primi tre anni, e ducati dieci nell’ultimo, e quarto anno, con fare il primo pagamento pagamento di detti ducati sette a quindici del mese di Gennaro dell’entrante anno mille settecento ottanta, e così ogn’anno in fine continuare nella forma di sopra espressata. E di vantaggio promette, e si obliga esso di Sersale di spesare, dare, e somministrare a detto Vitaliano tutti li cibarj necessarj per tutto il sudetto spazio di anni quattro, principiandi da oggi. Con trattarlo nell’istessa maniera che si ciba, e tratta esso medesimo di Sersale, e nell’istessa sua tavola, e di quelli che in di lui assenza sostituirà, e ciò in compenso delle fatiche di detto Vitaliano. Con patto espresso che esso Vitaliano stasse pulito nel vestire a spese sue, e di esso Gregorio Padre, in maniera che comparisca decentemente al suo stato, ed al detto impiego di speziale manuale; a qual effetto sia tenuto esso di Sersale di farli lavare tutta la biancheria necessaria, e che richiede la bisogna di detto Vitaliano, come anche di farlo pettinare, e sbarbizzare a spese di esso Sersale, quia sic. Altro patto espresso, che sia tenuto esso Vitaliano dormire la sera in detta bottega, e dove dorme detto Sersale, o in altro letto che l’accomoderà esso Sersale, senza esser tenuto però detto Vitaliano pagar cosa alcuna per detto letto; quia sic. Altro patto espresso, che se mai per leggierezza, o trasporto giovanile si ammalasse, detto Vitaliano, dovesse subito andarsine in casa di esso Gregorio Padre per guarirsi, ed a spese del medesimo cibarsi, e medicarsi, e tutto il tempo che mancherà dall’assistenza, e servizio di detta bottega, dovrà buonificarlo ad esso di Sersale all’annuale pagamento, che deve farlo, con ratizzarsi le giornate all’istessa ragione, che importera la giornata in ciascun anno, che succederà una tal malattia rispetto alla corrisponzione in danaro, come sopra convenuta, senza esser tenuto detto Sersale, ne a cibarj ne a lavatura di biancherie, o altra cosa. Beninteso però, che occorrendo, quod absit, la malattia per causa naturale, in tal caso sia tenuto, ed obligato detto Sersale tenerlo in casa sua in detta sua bottega, con somministrarli a sue spese tutto ciò che li bisognerà di medici, medicine, cibarj, ed altro, e ciò per lo spazio di giorni quindeci; poiché durando l’infermità più di detto tempo, tutta la spesa del decimo sesto giorno in avanti debba andare a carico e spese di detti Gregorio e Vitaliano Alfì, per escomputarsi nella fine dell’anno in cui accaderà l’infermità sudetta. E ciò s’intenda toties, quoties accaderà di infermarsi naturalmente esso Vitaliano; quia sic. Altro patto, che se per proprio capriccio, e senza il permesso di esso Sersale detto Vitaliano mancasse dalla fatica ed assistenza in detta spezieria manuale siano tenuti essi Padre e figlio di Alfì pagare a detto Sersale le giornate dell’assenza alla ragione di carlini quattro al giorno, quia sic, alias non contraxissent. E finalmente si conviene anche per patto espresso, che fuggendo, o allontanandosi detto Vitaliano da questa città di Cotrone, e non potendosi appurare dove si ritroverà, in tal caso sia tenuto esso Gregorio Padre a corrisponderli cosa alcuna e molto meno detti carlini quattro al giorno, ma solamente dovrà restituire, e pagare ad esso di Sersale, tutto ciò che questi averà anticipatamente corrisposto e pagato a conto dell’annata ad essi Gregorio e Vitaliano, e tutto quello che forse il medesimo Vitaliano si prenderà dalla bottega di esso Sersale. Conchè però assicurandosi, che detta fuga o allontanamento da questa sudetta Città fusse seguita con consenso, permesso e piacere di esso Gregorio Padre, in tal caso sia tenuto d.o Gregorio a corrispondere, e pagare a beneficio di detto Sersale la somma di ducati cento pro una vice tantum. quia sic. E della convenzione e scambievoli patti sudetti promisero esse ambe parti di non mancare per qualsivoglia motivo niuna eccettuata. E mancando il presente istrumento per la reale osservanza di quanto in esso contiene, si possa per la parte osservante, contro quella che controverra incusare, rescindere e liquidare in ogni Corte, luogo, foro, ed eseguirsi realmente e personalmente, conforme si costume nelle piggioni delle case di Napoli …”.[xi]
Note
[i] Dalle “Consuetudines Crotoniatae” in Vaccaro A., Kroton, MIT Cosenza 1966, vol. II, 283.
[ii] ASN, Dip. Som. vol. 315/10, f. 51, Conto del m.co Julio Cesare de Leone delle intrate esatte per esso delo episcopato de cotrone anno 1572 et 1573.
[iii] ASN, Dip. Som. Vol. 315/13, f. 33, Intrate del regio vescovato de Cotrone esatte per me scipione rotella esactore deputato (1585-1586).
[iv] AVC, Platea del monastero di S. Chiara, 1832; Platea R.ma Mensa vescovile per il 1780 e parte del 1781, ff. 10 sgg.
[v] ASCZ, Busta 229, anno 1651, ff. 59v-60.
[vi] ASCZ, Busta 253, anno 1670, ff. 86-87.
[vii] ASCZ, Busta 1665, anno 1772, f. 4v.
[viii] ASCZ, Busta 337, anno 1684, f. 177.
[ix] Gli istituti religiosi sono: Cappella della Madonna del Capo, monastero di Santa Chiara, Cappella del SS. Sacramento, Monte dei Morti dell’Immacolata Concezione, Cappella dei SS. Cosma e Damiano, convento di S. Francesco di Paola, convento dei Conventuali di San Francesco e beneficio della SS. Natività. AVC, D. Aragona Reg. Ammin. Lista di Carico, Cotrone 1790.
[x] AVC, Platea della mensa vescovile per il 1780 e parte del 1781, f. 14.
[xi] ASCZ, Busta 1774, anno 1779, ff. 6-9.
Creato il 13 Marzo 2015. Ultima modifica: 24 Ottobre 2022.