Documenti riguardanti le torri di Nao e di Manna

Torre Nao e chiesa

Crotone, la torre Nao presso la chiesa della Vergine di Capocolonna.

Francesco Maria Carrafa, duca di Nocera, luogotenente generale di guerra nelle Province di Calabria, nomina il caporale della torre di Manna in territorio di Isola.

“P.hus Dei gra. Rex. Fran.co Maria Duca di Nocera luog.te Gen.le di / Guerra nelle Prov.e di Calabria. / Juan Domech, figlio di Jo.e, spagnolo Reg. Fideli. / Perche vaca la torre di guardia della torre di Manna ter.o dellIsola per / morte di Geromo Sanaco cap.le di essa et convenendo al ser.o di S. M.ta per / l’incoveniente che potria succedere per d.o mancamento providerla sub.o in / persona diligente et atta a d.o ser.o et essendo informati della diligenza, / integrita et fidelita vostra c’ha parso eliger a voi sincome per la p.nte / vi eligemo, creamo et deputamo per caporale di detta torre per l’interim / insino a tanto che da noi o da S. Ex.a non sara altrim.ti provisto con / tutti li gagi, lucri et emolumenti salario et prerogative a d.o uff.o / spettanti et pertinenti. Incaricandovi et ordinandovi che debbiate / assistere di giorno et di notte alla guardia di detta torre et scoprendo / vascelli d’inimici et corsari per queste marine debbiate con ogni cura / fare li debiti segni di fochi et fumi accio le terri convicini possano / difendersi dall’assalti et invasioni repentini ordinando a tutti off.li/ magg.ri et minori cosi Regi come di baroni et sig.ter al Cap.no et altri/ off.li, sindaci et Reg.ti della citta dellIsola che debbiano tenervi et/ reputarvi per Caporale di detta torre et prestarvi ogni agiuto et favore/ necessario et opportuno et al sind.co di d.a citta che a nome nostro celo / metta in possesso et non faccia il contrario sotto pena della regia disgr.a / et altri ca.i a nostro arbitrio et serbate la p.nte resti al presentante. / Data in Cutro li venti quattro di maggio 1619. Fran.co Maria Duca di / Nocera. locus sigilli per ord. del Duca mio sig.re Gio. Pietro Monteleone.” ASCZ, Busta 117, anno 1619, f. 26.

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Crotone, 10 ottobre 1602. Minico de Messina, partitario della torre delo Marrello che si edifica in territorio di Crotone in località Nao, subappalta la torre al benestante spagnolo Alonso Corrales ed al mastro fabricatore Renso Pecoro di Crotone.

Minico de Messina asserisce “qualitermente l’anni passati in virtu di / pubblici incanti piglio il partito con la Regia Corte di edificare et fare / la torre del marrello nel territorio di Cotrone loco detto Nao a ragione di / carlini vintisette la canna di fabrica, et a ragione di ducati quattro la / canna di cavamento et con altri patti, conventioni et capituli conforme / appare per istrumento sopra cio stipulato per mano del qm. notaio Aniballe / Juczolino di Catanzaro sub die octavo mensis novembris 1600 in civitate / Catanzarii, al quale volse si abia relatione et s’intenda incluso et / inserito nel presente instrumento e perche esso m.o Minico si ritrova / impedito di infermita et altre cose che l’obstano, per le quali non puo con / quella diligenza che si richiede eseguir et portare in perfectione detta / opera, conforme è obligato e con prestecza, percio s’è convenuto il detto / partito di torre et di fare et edificare detta torre cederlo, renuntiarlo / et relasciarlo al p.to Alonso Corrales come persona diligente prattica / experta et facultosa et al p.to Renso Pecoro come mastro fabricatore / experto similmente et prattico, li quali con ogni sollicitudine et / diligenza faranno detto servitio et volendo ad effetto portare detta loro / deliberatione, hogi preditto di fatta assertione p.ta il p.to m.o Minico di / Messina sponte cedio, relasciò et refutò et per titulo di cessione et / relaxatione concesse haver a detti Alonso Corrales et m.o Renso Pecoro / presenti recipienti et stipulanti pro se ipsis il p.to partito di / edificare, finire et portare in perfectione la p.ta torre del marrello con / tutti et qualsivoglia patti, legi, conditioni, conventioni, clausole, / renuntie, exemptioni, capitoli, franchezze, pene, obligationi et iuramenti, / ch’esso l’ha pigliato et fatto et convenuto con detta regia corte in virtu / del p.to instrumento, ponendo detto Minico detto Alonso  et m.o Renso nel / loco, grado et privilegio suo, et constituendoli procuratori siccome in / cosa propria cedendo alli p.ti ogni sua ragione et actione che ad esso m.o / minico compete et puo competere per la p.ta edificatione in virtu di detto / instrumento non perservandosi esso m.o Minico cosa alcuna per conto di / detto edifitio et partito, et con l’infratti conventioni / Che tutta l’opera che sera fatta in detta torre tanto di cavamenti, come / di fabrica, et cosi anco li materiali che si ritrovassero in detta torre / insino questo presente giorno tutti siano e vadino in benefitio utile et / comodo di detto m.o Minico. / Item che deli danari che la detta regia corte havesse pagato al detto m.o / Minico tanto antecipati come per qualsivoglia modo di mesure o di altra / manera sia obligato esso m.o Minico darne chiaro et lucido conto, et / cavarne indenni et inlesi etiam ante dannum passum alli p.ti Alonso et m.o / Renso, et alloro refare et resarcire tutti danni spese et interesse che per / causa p.ta patissero o potessero patire delo quale interesse si resti a / semplice assertione con juramento di detti Alonso et m.o Renso. / Item che tutta l’opera et servitio che da hogi innanti si fara in detta / regia torre et partito dali p.ti Alonso et Renso novi partitari vada in / utile, commodo et benefitio di essi novi partitarii et cosi anco tutti li / danari antecipati che si devono pagare in virtu di detti capitoli et / instrumento tanto per via di antecipatione come per conto di mesure o per / qualsivoglia altro avantagio et modo tutti cedano et siano in utile commodo / et benefitio deli p.ti Alonso et m.o Renso. / Item si conveneno che detto m.o Minico in tempo si faranno le mesure et / pagamenti tanto di antecipationi come di servitio et opera fatta sia / obligato comparere innante il luocotenente del thesoriero et farse pagare / detti danari di antecipatione, o di opera fatta da hogi innante, et siano / in benefitio di essi Alonso et Renso, alli quali esso m.o Minico sia / obligato far procura in generale o in particolare come bisognera a ricevere / et recuparare dette somme di danari ut. s.a quali restino in benefitio di / essi Alonso et Renso, ad elettione et volunta di essi novi conduttori. / Item conveneno che detti Alonso et Renso in solidum prometteno et / s’obbligano fare et finire detta opera et partito di torre conforme li / capitoli et instrumento p.ti et conforme detto m.o Minico è obligato, / promettendo cavare indenne et inleso a detto m.o Minico per detta causa et /ad esso restituire tutti danni spese et interesse che per detta causa / patisse esso m.o Minico deli quali si ne stia a semplice assertione et / juramento di detto m.o Minico. / Item si conveneno che in casu bisognasse che detto m.o Minico havesse ad / uscire fuora di Cotrone, per differenze di detta torre o in Monteleone o / Catanzaro o altre parti fuora di detta citta, detti Alonso et Renso / promesero pagare carlini sette il di ad esso m.o Minico, e meczo per / cavalcatura sua persona et per ogni altra cosa, sibene per dentro la citta / non siano obligati pagarli cosa alcuna ma che sia obligato comparere come / partitario in ogni differenza ch’occoresse tanto innante il luocotenente / del thesoriero come sopraintendente di dette torri et innante ogn’altro / offitiale et fare alli p.ti Alonso et Renso procure bastanti senza / impedirli in cosa alcuna, et per magior cautela il detto m.o Minico consignò innante ad noi lo p.to instrumento p.mentionato del partito p.to / con la regia corte promettendoli anco consignare ogni altra scriptura che / in suo potere si trovasse in favore di detto partito.” AVC, Notaio J. Galatio, Fs. 1602, ff. 351-352.


Creato il 16 Febbraio 2015. Ultima modifica: 18 Aprile 2024.

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