I “torrieri” in servizio nelle torri regie marittime di Calabria Ultra nell’annata 1579-80
Nella seconda metà del Cinquecento la nomina del caporale di una torre, o torriere, avveniva con lettera del viceré, in vigore della quale, egli era immesso nella custodia della torre assegnatagli per la durata di un anno, durante il quale, incominciando dal giorno di presa di possesso, godeva di uno stipendio, o salario, di ducati quattro al mese, con prerogative, immunità, lucri, gaggi ed emolumenti soliti a darsi per questo tipo di servizio. A volte, eccezionalmente, la nomina era fatta dal governatore delle Calabrie, in tal caso il caporale rimaneva in servizio fino ad eventuale altro ordine del viceré.
Alla custodia di ogni torre vi era anche un socio, o milite, che percepiva un salario di ducati 2 tari 2 e grana 10 al mese ed era alle dipendenze del caporale. I militi erano gente del luogo, designati a questo incarico dalle università, sul cui territorio era stata edificata la torre. La durata e la qualità del servizio svolto dal caporale e dal milite, erano attestate dagli eletti, o governanti, della terra, o città, nel cui territorio ricadeva la torre. Essi facevano fede che la custodia e la vigilanza erano state svolte ininterrottamente, giorno e notte, e con ogni diligenza, assicurando così ai due il pagamento dello stipendio da parte del tesoriere.
Compito dei caporali e dei militi era quello di vigilare la marina e segnalare immediatamente le navi nemiche, o corsare, accendendo fuochi e sparando i “maschi”, dando così alle popolazioni il tempo per difendersi da invasioni, o assalti improvvisi. Essi dovevano contrastare il contrabbando, segnalare i naufragi ai mastri portolani, non intrattenere rapporti di affari con i naviganti, o usare la torre come magazzino, accogliere e proteggere gratuitamente coloro che vi si rifugiavano. La torre, di solito, era munita di cannone petriero e rifornita di polvere da sparo e di palle, previo ordine dei governatori provinciali, dalle università nel cui territorio ricadeva.
I caporali ed i militi avevano diritto alla paga che, la regia corte tramite il tesoriere, o i suoi luogotenenti, doveva versare mese per mese. La carica di caporale che, nella seconda metà del Cinquecento, era affidata a Spagnoli, o a nobili italiani, pratici nelle armi, nel Seicento fu messa in vendita e pubblicamente aggiudicata al miglior offerente. Dell’ufficio se ne appropriarono i proprietari delle terre sulle quali la torre era costruita che, oltre a percepire lo stipendio, poterono godere privilegi ed esenzioni. Postovi nella torre un loro guardiano fidato, poterono praticare il contrabbando senza alcun pericolo.
A metà Settecento la vigilanza in ogni torre era affidata a un soldato invalido e ad un aggiunto o sentinella. Il soldato era pagato dal tesoriere, l’aggiunto con un salario mensile di carlini trenta, dai sindaci dell’università sul cui territorio era edificata la torre. Sull’università gravavano anche le spese per le riparazioni ed il funzionamento delle torri che si trovavano sul suo territorio, “così di legname, fabriche, scopette, maschi ed altro”, secondo gli ordini che ogni anno davano i reveditori delle torri che ispezionavano le marine.
Lettera della Regia Camera della Sommaria al tesoriere di Calabria Ultra, che conferma Marc’Antonio Franco della città di Bianco, come soprastante della torre da costruirsi nella marina in località “a pigliano”, con un salario di ducati tre al mese.
“A M.co Viro R.nti off.m Regii The.rii Prov.e Calabrie Ultra sive eius locum.ti
Mag. Vir como sapeti per ordine del Ill.mo q. D.o Gio. de Zunica olim Prencipe de pietra persica et Vicere in q.sto regno se incomenciorno ad fabricare alcune turre di guardia in diverse marine di d.o regno le quale accio si fossero fabricate con quella diligenza et prestezza che conveniva parse al m.co et circumspetto R.te Ribera all’hora luocot.e di q.sta regia Cam.a fare ponere in ciasc.a torre una persona per sopra stante et lo trattò con detto Ill.mo Sig.r per lo quale fu comandato che tali sopra stanti si fossero deputati con lo soldo di docati quattro il mese li q.li havessero servuto mentre decta torre si fabricano come soprastante t.m et q.m poi fossero state in defensa li percep.ri seu th.ri provinciali fossero stati obligati advisare la Ecc.a del Regno accio l’havesse possuto provedere de caporale et che cossi si fosse observato dal’hora avante et per che in la marina o terr.o del Bianco di q.sta Provintia si have edificare per ordine di S.E. una nova torre e p.prio dove si dice a pigliano la q.le da primo e stata data a partito per la Regia Provintiale Audentia ex delegatione di q.sta istessa camera a Gio. Cesanti delle midesima t.ra conveni per osservanza del detto Regio ordine che se deputi de sopra stanti dello q.le sopra stante ci ha parso investirne Marc’Antonio Franco della sudetta terra del Bianco per concorrerno in esso li requisiti necessarii per q.nto ne hanno fatto ampla fede Gioseppe Cesanti per sind.co Ger.mo Policzi et Lutio Ierbo eletti de quella ad 24 del passato cossi como per la p.nte ne l’havemo investito per cio vi dicemo et ord.mo che delli denari del impositione delle fabriche debiate pagare a detto Marc’Antonio Franco R.o soprastante ut s.a docati tre il mese per suo salario in che e stato generalmente moderato decorrendo dal di che incomenciera ad assistere personalm.te all’opera della p.tta torre et che in q.lla si lavorera sino a tanto che sara del tutto finita et esso li servira come soprastante purche non ecceda il termine fra lo q.le il detto partitario si obligara di finire d.a torre del quale servitio faciendo per esso soprastante ne starrete a fede del cap.o et homeni del Regim.to che pro tempore saranno dell’istessa t.ra del Biancho alli q.li V.na Ill.a con il detto partitario et suoi operaii con la p.nte anco ordinamo che trattino et reputino detto Marc’Ant.o per soprastante della p.tta Reg.a torre et che li siano fatte fede del servitio suo in scriptis et senza pagam.to atteso se li sonno consignate le solite instrutione a tale sappia come regolarsi in detto carrico et cosi exequereti che recoperandone le debite cautele si faranno bone a v.ro conto non fando il contrario per q.to amate la gratia regia et sotto pena di onzi 25 la pr.nte resti al p.ntante datum Neap. ex Reg.to Cam.a die 27 Xbris 1598. ASN, Tesorieri e Percettori Fs. 550, f. 114.
Creato il 16 Febbraio 2015. Ultima modifica: 21 Aprile 2024.