Un documento riguardante l’esercizio del diritto di “Sbarro” nel Crotonese

Gregge al pascolo tra le colline crotonesi (foto fornita da Daddo Scarpino).

All’Art. 1 del Decreto sulla Ripartizione dei Demani, attuativo della Legge 1° settembre 1806, ricorre la definizione di Demanio: “Sotto il nome di Demani, o terreni demaniali s’intendono compresi tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici, o le promiscuità”.[i]

Pascolo e semina

Al fine di rendere possibili, conciliandole, l’attività agricola con quella pastorale, fin dal Medioevo, le terre del Marchesato di Crotone furono utilizzate, alternativamente, per tre anni a semina e tre anni a pascolo,[ii] in maniera da ripristinare periodicamente la loro fertilità depauperata dai cereali, attraverso la letamazione fornita dagli animali. Per potersi attuare questo ciclo, “il territorio” appartenente a ciascuna “terra” del Crotonese, risultava suddiviso in un certo numero di grandi estensioni, prevalentemente boscose, dette “corsi”, all’interno delle quali, attraverso il dissodamento, erano state ricavate le “gabelle” in cui si realizzavano i seminativi, tutte legate a seguire l’alternanza ciclica triennale stabilita dal proprio corso.[iii] Accanto a questa agricoltura estensiva esistevano anche forme più intensive che, invece, caratterizzavano le aree più prossime ai nuclei abitati, dove si trovavano orti, vigne e giardini.

Sulle terre “corse” i cittadini detenevano ed esercitavano gli Usi Civici (“iura civitatis”), di cui il principale era il diritto di pascolo (“iure pascendi”) che comprendeva, includendoli, quelli di potere attingere acqua, pernottare, farsi il ricovero e fare legna: “Cum jure pascendi includitur jus aquandi, pernoctandi, faciendi tugurium, et lignandi.”[iv]

Le antiche consuetudini che regolavano l’uso della terra prevedevano che, durante il triennio di semina, il padrone del corso non percepisse nulla, mentre i padroni delle gabelle potevano seminarle, o esigerne l’affitto (“terraggio”) dandole da seminare a terzi. Quando invece giungeva il triennio a pascolo, oppure quando le gabelle rimanevano “inculte” durante le annate di semina, per non essersi trovato di affittarle, il diritto di “vender l’herbaggio”, ossia di affittarle ad uso pascolativo solo “a pecore”, rimaneva una esclusività del padrone del corso, che deteneva anche il diritto di riservarsene una parte per pascere i propri agnelli (commisurato al loro numero), che si considerava “camera chiusa insin’alli otto d’Aprile”.

A partire da questo giorno, infatti, ogni corso appartenente al territorio di Santa Severina, veniva “sbarrato” all’ingresso dei forestieri, divenendo cioè “libero, et commune” a tutti i cittadini, che così, esercitando gli Usi Civici in loro possesso, vi potevano pascolare i propri animali per lo spazio di cinque mesi esatti, “insino alla Fiera di Molerà” (8 di settembre), senza dover sopportare alcun pagamento,[v] come riferiscono i documenti[vi] tra cui spiccano, ad esempio, le “Costituzioni” della città e dello stato di Santa Severina: “Item supp.no se digne confermare et q.nus opus est de novo concedere ad d.a Un.tà et homini de q.ella la consuetudine, et solito, che antiquam.e ave observato omne anno in li 8 d’aprile liberare, et sbarrare li prati de li agni et etia de possere pascere con loro bestiami dove passa la pecora de li fidatori in quocumq.e tempore anni et in quocumq.e loco.”[vii]

In uno scritto del 1624, relativo al diritto di esigere le decime da parte della Mensa Arcivescovile di Santa Severina contro le pretese “de Baroni”, l’arcivescovo Fausto Caffarelli, successore di Alfonso Pisani, così si esprimeva descrivendo “il Curso”:

“… il territorio di S.ta Severina è diviso in tanti Cursi, et il Curso non è altro, che una continenza di più, e diverse parti di terre di particolari padroni, quali parti di terre sono chiamate gabelle, nella quali, quando si danno à coltura, il padrone del Curso non hà jus alcuno, ma tutto il frutto è de padroni particolari di dette terre, seu gabelle, e da detto frutto la mensa Arcivescovale non ne percipe decima alcuna, si beni li cultori de quelle pagano una certa parte di frutto alla Chiesa loro Parrocchiale à ragione d’un tumulo di grano, et un altro d’orgio per ciascheduno paro di bovi aratorii, ma quando dette terre restano inculte i padroni particolari non vi hanno ius alcuno, mà il ius di vender l’herbaggio di quelle è del padrone del Curso, il quale non può vendere detto herbaggio ad altri animali, che a pecore, et può preservarsi dentro detto Curso a suo arbitrio certa quantità di terra per il pascolo dell’agnelli, detto prato d’agnelli di tanta capacità per quanto basta per uso di quelli, e detto prato s’intende esser camera chiusa insin’alli otto d’Aprile, non potendoci pascolare in quello insin’à detto tempo nessuno cittadino con qualsivoglia sorte d’animali, ancorche fussero l’istessi padroni particolari delle terre, anzi li stessi pecorari compratori del Curso non vi possono pascolare con altri animali, che con l’agnelli tantum, altrimenti il prato sudetto sarebbe sbarrato, cioè libero, et commune à tutti cittadini conforme è il rimanente di tutto il Curso.”[viii]

Gregge al pascolo in prossimità di Papanice (KR).

Terre aperte e terre chiuse

Tanto le terre appartenenti a particolari, quanto quelle universali, o “comuni”, comprese nel “territorio” ricadente nella giurisdizione di ogni “terra” del Crotonese, in relazione al fatto di essere, o meno, aperte agli Usi Civici, risultavano tutte distinguibili in due principali categorie: i “Corsi”, ovvero le terre aperte a tali usi da parte dei cittadini del luogo che, durante il triennio pascolativo, potevano farle pascolare gratis ai loro animali, dall’otto di aprile all’otto di settembre, e le “Camere chiuse”. A queste ultime, interdette agli Usi Civici, appartenevano sia le terre destinate a seminativo, prive di opere per limitare il movimento degli animali che, sempre nelle annate a pascolo, i padroni potevano dare in fitto, facendole pascolare dalle mandrie dei forestieri, che le terre chiuse a tutti durante tutto l’anno, quali erano i giardini, vigne, e orti, difese dai danni che avrebbero potuto causarvi gli animali, con muri, siepi e fossi.

“Li Territorii di S. Sev.na si distinguono tutti in Corsi, e Camere chiuse; Ma le Camere si sotto dividono in chiuse di ogni tempo, co / me li giardini, ed altri luoghi circondati di mura, e siepi; E in Chiuse da 8bre sino all’otto di Maggio (sic) per [uso antico,] / ò privileggio, come li beni Feudali, e simili, benche in campagne scoverte. Di muodo che né questi si ponno in questo / tempo, né quelle giamai dà Cittadini, non che solo dà Forastieri pascolare, senza pagarne l’herbaggio à P(at)roni. / Li Corsi poi si sotto distinguono anch’essi in Territorii particolari, ed universali. Di particolari altri sono di trentadue tumo / late, e più, che s’appellano gabelle, ò meno, che si dicono gabelluccie. E quelli universali altro non sono, che [corpi formati] / dall’istessi Territorii particolari, come di membri, che nuncupati di Paganò, Turrothio, Gullo, Verde, e Pantano, e più pro / pria, e volgarmente chiamati Corsi. / Hor questi Corsi, ò Territorii, si universali, come particolari, altre volte ne stavano, quando n’andavano in herbaggi, / sbarrati à Cittadini, fra quali li primi ne sono l’Arciv.o e il Barone, gratis, e à forastieri ancora col prezzo, che [ne pagavano] / al Barone, come solo padrone di venderne loro la raggione del pascolare.”.[ix]

Gregge al pascolo nelle campagne di Isola Capo Rizzuto (KR).

Lo “Sbarro”

Una ordinanza emessa in Scandale il 17 Giugno 1839 dal Principe di Giardinielli, intendente della provincia di Calabria Ultra II, e pubblicata in Catanzaro il 16 ottobre dello stesso anno, che riportiamo integralmente, stabilisce i casi in cui a quel tempo, era legittimo da parte dei proprietari dei terreni “aperti” all’esercizio degli Usi Civici, di praticare lo “Sbarro, ossia compascuo”, considerati gli abusi avvenuti, ed i reclami “de’ Proprietarj de Fondi chiusi” del Crotonese.

“Supplimento al Giornale dell’Intendenza della / Provincia di Calabria Ultra seconda N° XII / Catanzaro li 16 Ottobre 1839. L’Intendente / A Signori Sottintendenti, Regii Giudici, e / Sindaci de’ Comuni della Provincia. Si co / munica un’Ordinanza, colla quale si deter / minano i casi in cui potrà aver luogo la / reciproca servitù del compascolo.

Signori.

L’esercizio del così detto Sbarro, ossia compascuo / che nel preciso senso letterale, ed a mente della / Legge importa reciprocanza di dritti fra / Proprietarj ad immettere vicendevolmente / i propri animali al pascolo nei rispettivi / poderi aperti, ed in alcune determinate / epoche, era divenuto un’abuso nel Territo / rio di Cotrone, e da ciò ne sorgevano in / cessanti reclami per parte de’ Proprietarj de Fon / di chiusi, e non soggetti a tal reciproca servitù. / In da particolari speculatori, ed industrianti di / Animali non possidenti terreni soggetti a / compascuo, e per conseguenza non avente drit

to d’immettere, di loro Animali neanche nelle / altrui proprietà aperte mancandovi la con / dizione essenziale della reciprocanza si per / mettevano abusivamente, e con via di fatto / tale esercizio fino nelle proprietà chiuse de’ / particolari, abbattendone gli argini, ed i ripari / ed atterrandone i fossati, che li circondavano. / Un tanto abuso però non potea rimanerne ignoto / all’occasione della recente visita eseguita in / quel Distretto ne fui pienamente informato / da reclami delle parti interessate. Richiama / ti a me gli antecedenti, che questo affare ri / guardavano, e ponderato maturamente il tutto / sul disposto della Legge, e regolamenti, e sul / disame delle diverse providenze di tempo / in tempo emesse da questa Intendenza / ho veduto con rincrescimento quanto fuero de / viato dall’osservanza delle prescrizioni in vigore / per parte di tali Industrianti di Animali, / come si conculcavano i regolamenti, median / te un’erronea, maliziosa, ed arbitraria / interpetrazione all’espressione tassativa / di reciproca servitù di compascuo, e quale

disordini potevano avvenirne tollerandone ulte / riormente l’abuso, e le vie di fatto. / Intesi quindi il bisogno per rimettere le cose / nello stato dell’ordine, e della regola, e per / porre un freno all’arbitrio, di emettere ap / posita Ordinanza diretta non solo a garan / tire l’economia campestre, ed il sacro dritto di / proprietà, ma a riprimere l’abuso, e le vie / di fatto; richiamando in osservanza i rego / lamenti, e quanto le Leggi stabiliscono / su tale particolare, e dichiarando che in con / formità del regolamento de’ 2 Dicembre / 1815 Sovranamente approvato, e degli altri / posteriori, sempre rimessivi al primo, la / reciproca servitù del compascolo può sem / plicemente esercitarsi ne Fondi aperti dal / primo Giugno, a tutt’Ottobre di ciascun Anno, / e sulle sole erbe secondarie che qualunque / proprietario di Fondi volesse esimersi da tal / reciproca servitù potrà chiudersi, a norma / degli Articoli 569, e 570 delle Leggi Civili, / perdendo però il dritto di esercitar compascuo / ne’ Fondi altrui, per quella estenzione, che sa

rà per chiudere che i proprietarj di Animali / non aventi Fondi aperti non potessero esercita / re compascuo nei Fondi altrui, mancando / la reciprocanza di tale esercizio: e che ai / termini del citato regolamento, e susseguente / fossero esenti dall’anzidetta reciproca servi / tù tutti Fondi chiusi con Muri fossi, siepi, / argini continui, o che per immemorabile / possesso, e pella loro particolare coltura godono / tal beneficio, come del pari tutte le tenute / Demaniali, che avendo sofferto riseca, a / favor del Comune sono state esentate dalla / enunciata servitù del compascuo; stabilen / do nel tempo stesso le punizioni, a carico / dei trasgressori, a termine della Legge. / Mentre tali misure avean luogo per Cotrone gli / stessi reclami mi giungevano per parte / de’ Proprietarj de’ Cruculi, Cirò, Casabona / S. Mauro, ed altri Comuni di quel Distretto, im / plorandosi le med.e disposizioni. Io vi ho / provveduto analogamente nel senso della citata / Ordinanza, ch’è stata già superiormente

approvata, facendo sempre marcare alle Auto / rità Locali, che l’etimologia della parola com / posta compascuo, dimostra che sia una servitù reciproca, che i Fondi aperti hanno / trà di loro per consuetudine locale, e per l’an / nuenza scambievole delle parti, non già un / dritto accordato à Proprietarj di Animali di / poter sbarrare i Fondi di qualsivoglia partico / lare a lor piacere, giusto il disposto coll’Art.o / 47 del Decreto de’ 3 Dicembre 1808 provviso / riamente in vigore, e cogli Art.i 569 e 570 / delle Leggi Civili. Ho dichiarato altresì, che / i Fondi allodiali degli ex Baroni nelle Cala / brie, distinti sotto la particolar denominaz.e / di Terreni corsi, essendo rimasti nella libe / ra, ed assoluta disposizione de’ medesimi, so / no per conseguenza esenti da qualunque / servitù, giusta l’Art.o 4° delle Istruzioni annes / se al Decreto de’ 24 Maggio 1810 tutta / via in vigore e che i beni spettanti alle / Comuni dietro la Divisione Demaniale / non sono neppure soggetti alla servitù /del compascuo, perché vi manca la reci / procanza per non avere le Comuni degli

Animali da immettere a pascolare ne’ beni de’ par / ticolari. / Ma perché siffatte provvidenze abbiano completo / adempimento, e si osservino in tutto l’ambito della / Prov.a alle mie cure affidate dalla Sovrana bene / merenza, e le SS. LL. possano avere conscen / za dell’Ordinanza, e curarne, e farne cura / re l’esatta esecuzione nel perimetro di lor / giurisdizione ne casi in essa contemplati, / mi fe’ a trascriverla qui appresso; incarican / do i Sindaci di darle la più estesa pubblicità / per intelligenza de’ loro amministrati, mercé / l’affissione di un estratto, alla Porta della / Casa Comunale. Invito nel tempo stesso / i Sig.i Sottintendenti, e Regii Giudici di por / tare su di ciò una particolare vigilanza / ed in modo speciale impegno lo zelo di questi / ultimi, che son chiamati a giudicare sulle / controvenzioni, che potran avere luogo, ac / ciò nel dirimere le controversie di tal natu / ra ne’ termini della Legge spiegassero la convenevole fermezza. L’Intendente / Il Principe di Giardinelli. Il Segretario / Generale Domenico Oliva. / Ferdinando II per la grazia di Dio Re del

Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme / Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. cc. / Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. / L’intendente della Calabria Ulteriore seconda in / Visita. / Viste le dimande avanzate da diversi Proprietarj / de’ Fondi Rustici del Comune di Cotrone, / colle quali si dolgono, che molti Possessori / di Animali, in contravenzioni delle Leggi, / regolamenti, e statuti in vigore, siansi fatto / lecito ne’ Mesi estivi di esercitare il compascuo / ne Fondi loro appartenenti, che trovansi chiu / si, abbattendone i ripari, e riempiendo i fossi. / Visto il regolamento formato a 28 Ottobre 1815 dell’In / tendente dell’ex Calabria Ulteriore, ed approvato So / vranamente, giusta la comunicaz.e fatta a / 2 Xmbre 1815 dal Segretario di Stato Mini / stro dell’Interno, col quale regolamento vie / ne disposto, che la reciproca servitù del / compascuo resta repristinata, secondo l’anti / ca consuetudine del Comune, sop.a tutt’i / Fondi aperti, che non siano fisicamente / chiusi da Fossi, siepi, muri, ed argini

continui, con dovere perciò restare esclusi / Primo, tutte le così dette chiusure, che ab / antiquo godevano, e godono la esenzione della / citata reciproca servitù, sia per solo immo / rabil possesso, sia pella natura della loro par / ticolare coltura. Secondo, tutte le tenute / Demaniali, Feudali, ed Ecclesiastiche, che / dopo l’eseguita divisione abbiano sofferto / riseca in favor del Comune, ed a carico de’ / rispettivi possessori. Terzo, che la sud.a servi / tù del compascuo debba esercitarsi sulla secon / da erba, esclusa quella che si reputa pro / dotto primitivo del Fondo, e ciò d’aver luogo dal Mese / di Maggio, sino ai dieci de’ Xmbre di ciascun Anno. / Visto l’altro regolamento del 14 Agosto 1822, col / quale venne stabilito / 1° Che il compascuo o sia sbarro nel Comune di / Cotrone dovrà principiare dal primo giorno / del Mese di Giugno, e terminare a 30 Settembre / di ciascun Anno, da esercitarsi sulle terre / non chiuse da Muri, fossi, siepi, et argi / ni, giusta al disposto degli Art.i 569 e 570 / Leggi Civili.

2° Che con tale compascuo, o sia sbarro non si / intende derogare alla chiusura di quelle terre / che in ogni tempo sono stabilite chiuse, e / non soggette alla menzionata servitù, e / di quelle, che per la Divisione Demaniale / hanno sofferto riseca, ben vero però, che i padro / ni di tali terre esenti delle enunciate servitù / non possono esercitare il compascuo sulle ter / re altrui, a norma de’ ripetuti Art.i 569, e 570 / LL. CC. / 3° Che sia permesso ai padroni degli Animali / vaccini condurli al Fiume per abbeverarli in / qualunque tempo, senza però potere godere / del pascolo sull’erba primitiva, ed esclusa, me / diante una Fida che pagheranno ai proprie / tarj de’ Fondi per dove debbano transitare. / 4° Egualmente si dovrà pagare una Fida conve / nuta per gli Animali di aratro, che vanno a coltivare le Terre di un proprietario / qualunque, e che son costretti a pascolare / sopra le terre di un proprietario vicino / dopo la chiusura, il quale non potrà risica / re nella vendita di quella erba che sopra

vanzano al proprio disegno. / Vista la Ministeriale di S. E. il Ministro degli / Affari Interni del 20 Luglio 1825, con cui / nell’approvare il regolamento succitato del 14 / Agosto 1820, che dall’esame delle Carte rilevasi, / che il cennato dritto comunemente conosciuto / sotto il nome di sbarro ne’ Territorij aperti / del Comune di Cotrone, non abbia altra ori / gine, che di tolleranza, e nel chiamare in / vigore l’altro regolamento sanzionato da S. M. / a 2 Dicembre 1815 fe’ rimarcare, che ai ter / mini del med.o non si distrugge il dritto che / ogni proprietario ha, di chiudere i suoi Fondi, / giusta il disposto degli Art.i 569, e 570 LL. CC. / Vista la nostra Ordinanza del 10 corrente Mese / con cui per evitare l’inconveniente, e gli abusi / permessi, e tollerati finora, a favore degl’in / dividui possessori di Animali, che si son fatti / leciti di sbarrare i Fondi chiusi di alcuni / proprietarj in contravenzione de’ regolamenti / in vigore, venne determinato, di non portarsi / innovazione ed esercitare dritti abusivi nelle / altrui proprietà chiuse, giacché chiaro si / scorge, che niuno di questi proprietarj di

Animali abbia il dritto di pascolare ne’ Fondi / altrui, mentrecché sono strettamente limitati / al semplice uso di passaggio, e all’unico og / getto di abbeverare i loro Animali, e che / perciò in fare il comprendersi, che il dritto / di compascolo debba esclusivamente esercitarsi / da’ soli proprietarj de’ Fondi limitrofi aper / ti pei scambievoli loro vantaggi. / Visti gli articoli 569, e 570 LL. CC. Visti gli / articoli 277, 278, e 279 della Legge del 12 Xmbre / 1816, con cui viene attribuita all’Ammintraz.e / Civile la facoltà di formare, e sanzionare / i regolamenti di polizia municipale, e rurale. / Visto finalmente l’Art.o 13 della citata Legge, con / cui l’Intendente in visita à facultato risolvere / sopra luogo le controversie, che abbisognano / della sua oculare ispezione.

Ciò premesso

Considerando che il Regolamento Sovranamente / approvato del 2 Xmbre 1815 riconosce il / così detto comunemente sbarro, come una / reciproca servitù di compascolo, a tenore / degl’Art.i 569 e 570 delle LL. CC., e che esen

ta di tale reciproca servitù i terreni chiusi / e quelli, che ab antiquo godevano l’esenzione / di detta reciproca servitù, sia per solo im / memorabile possesso, che pella natura della / loro particolare coltura. / Considerando che la detta reciproca servitù di com / pascolo debba semplicemente esercitarsi / nelle sole terre aperte, e sulle Erbe secon / darie, e non mai sul prodotto primitivo / dei Fondi, e nel determinato periodo del / primo Giugno, a tutt’Ottobre di ciascheduno / anno, giusta la Ministeriale del 26 Aprile 1826. / Considerando che colla Ministeriale del 20 Lu / glio 1825 S. E. degli Affari Interni fece sag / giamente osservare, che la sud.a reciproca / servitù di compascolo trae semplicemente origine da una tolleranza, e non già da / un dritto reale perfetto, per cui chiaramente / appare, che quante volte i proprietarj dei / Fondi vorranno fruire dei vantaggi, che apprestano i citati Art.i 569 e 570 siccome / debba cotal reciproca servitù, e rimanere / a ciascheduno nella più intangibile integrità

de’ suoi dritti. / Considerando che dalla enunciata Ministeriale / si scorge eziandio, che il dritto di passaggio / accordato, ai possessori di Animali, al sempli / ce uso di abbeverare, non è mai per fruire / del pascolo, ma per nuda misera equitativa / a non far perire i loro Animali, e che per / ciò debba regolarsi il passaggio suddetto / a norma degli art.i 603 e 604 delle LL. CC. / Considerando che S. E. fa inoltre rimarcare / che il dritto della Fida forzosa non è regolare / perché contrario al libero esercizio della proprietà. / Considerando che tutte le insorte quistioni / fra proprietarj dei fondi, e quelli di Animali / son derivati dall’essersi trascurato l’esatto adem / pimento del regolamento del 1815 e susseguen / ti sempre rimessivi al primo, e particolarm.te / dal non essersi formato lo Stato di quelle / tenute, che sebben non chiuse da pareti, / fossi, siepi, ed argini, pure sono esenti / dalla reciproca servitù del compascolo, sia per immemorabile possesso, sia pella natu / ra delle colture.

Considerando che i principali doveri della prima / Autorità Amministrativa son quelli di / far rispettare le Leggi vigenti del nostro / Augusto Monarca, che Iddio sempre feliciti / garantire i sacri dritti dei proprietarj, come / incremento dell’agricoltura, e sorgente d’ogni / qualunque proprietà prevenire, e terminare / gli abusi, tutti nascienti da via di fatto.

Per tali considerazioni / Ordina

1° Che sian ripristinate le cose nel loro pri / mitivo stato, a seconda delle disposizioni con / tenute nel regolamento del 9 Xmbre 1815 / Sovranamente approvato, e quelle contenu / te nell’Ordinanza del 10 corrente, e messa / in Cotrone per cessare le vie di fatto, / potendo ciascheduno Pretensore adire le / Autorità competenti per domandare quegli / atti di giustizia, che gli è dovuta. / 2° Che la reciproca servitù di compascolo può / semplicemente esercitarsi ne’ Fondi aperti dal / 1° Giugno, a tutt’Ottobre di ciaschedun Anno, cioè sull’erbe secondarie, e non mai sul pro / dotto primitivo dei Fondi. 3° Che qualunque proprietario di Fondi volendo

far cessare la molestia della reciproca servitù / di compascolo, potrà chiuderli, a norma degli / articoli 569 e 570 delle LL. CC., perdendo però il / dritto di esercitare servitù di pascolo ne’ fondi altrui / per quella estenzione, che sarà per chiudere. 4° Che i proprietarj di animali, i quali non / hanno proprietà di Fondi rustici non possono / esercitare il compascolo ne Fondi d’altrui, per effet / to de’ citati articoli 569 e 570 delle LL. CC. 5° Sono esentate dal pari della suddetta reciproca / servitù, e ne precisi termini del ripetuto regolamento del 2 Xmbre 1815 e susseguente, rimes / sivi sempre al primo, tutt’i Fondi chiusi con mu / ri, fossi, siepi, argini continui, come pure i / Fondi, che per immemorabile possesso, e pella / di loro particolare coltura, come del pari tut / te le Terre Demaniali, che hanno sofferto ri / seca, a favore del Comune, ed a carico de’ pri / mitivi possessori, o aventi causa, sono state / esentate dalla enunciata servitù di compascolo / a qual’effetto si formerà lo stato dettagliato di / tali tenute; perlocché sarà delegato particolarmen / te altro Funzionario, a norma di Legge, per cui / rimane di niun effetto qualunque disposizione / precedentemente emessa, e che finora non si è / eseguita per parte degl’Amministratori Comu

nali, ed altre Autorità Amministrative. 6° I trasgressori saranno puniti col maximum / dell’ammenda di polizia stabilita dall’Articolo 33 delle Leggi Penali. 7° Il Regio Giudice del Circondario di Cotrone / rimane espressamente incaricato per l’esecu / zione della presente Ordinanza. / Fatto, ed ordinato in Scandale il dì 17 Giugno / 1839. L’Intendente. Il Principe di Giardinielli.”[x]

Note


[i] Oliveti L., Istruttoria Demaniale per l’accertamento, la verifica e la sistemazione del demanio civico comunale di Cotronei, 1997, p. 9.

[ii] “Che li territorii della Diocesi si dividono in Corsi, che tutti hnno il suo nome particolare. Né altro sono che continenze di gabelle e gabelluccie Baronali, Arcive(scovi)li, e private d’altri Ecc.ci, e laici le quali si danno p(er) tre anni ordinariamente à herbaggio, e a massaria p(er) tre altri anni”. AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 33A.

[iii] “Tutte le sud.e Gabelle si sogliono fittare tre anni in semina, e tre anni ad uso di Pascolo, dell’istessa natura sono le Gabelle de Particolari à questo Corso soggette, le quali nel Triennio in semina ogni Padrone delle med.e le puol seminar ed à tal uso liberam.te concedere ad altri solo la Menza Arci(vescovi)le ha il dritto di far pascolare da suoi fittuari tutte le Gabelle, che Restano inseminate volgarmente detti Mensagni, egualm.te che ognaltro Cittadino di S. Severina, senza corrispondere cosa alcuna à Padroni di d.e Gabelle; Ed altera quando si mette l’aratro, hanno il Ius i cittadini predetti ed i fittuari del Corso istesso di sbarrare, e pascolarsi l’erba senza pagare cosa alcuna. Ma se nel 3ennio in semina le sud.e Gabelle de Particolari ò alcune d’esse Resterà inseminata, ed in erba, viene ad incorporarsi al Corso sud.o per tutto l’intiero Triennio, ed in questo caso la Menza Arcivescovile deve pagare à Respettivi Padroni quell’istesso estaglio, che lè corrisponde nel 3ennio ad uso di pascolo come più presso si dirà. Nel Triennio ad erba poi ha il dritto la vacante Menza che dicesi Jus Corsi d’includere ella, ed incorporare nel fitto fà del sud.o suo Corso tutte le Gabelle de Particolari, che sono allo stesso soggette, quali qui sotto si descriveranno una per una, pagando per ognuna d’esse l’estaglio solito à corrispondersi dopo che introitato averà il fitto dell’intiero Corso.” AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 82A.

[iv] Lombardi L., Usi Civici nelle Provincie Napoletane, Cosenza 1882, rist. Ed. Brenner 1996, p. 58 n. 2.

[v] Dal “mese di maggio insino alla Fiera di Molerà ch’è del mese di Settembre, non corre spesa alcuna di herba, atteso dal mese d’Aprile nelli Corsi e prati, ci può pascolare ogn’uno liberamente senza alcun pagamento.” AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 7A.

[vi] “Al Sindico Gioseppe Infosino per l’ampliat.ne del Prato del Curzo di Paganò per la prohibitione del pascolo delli Citt.ni quando si fa Cam.ra Serrata per insino alli 8 d’Aprile d.ti 20.” AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 31A.

[vii] Costituzione della città e stato di Santaseverina, in Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, a cura di Scalise G. B., p. 323.

[viii] AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 9A.

[ix] AASS, Fondo Arcivescovile, Volume 28A, f. 101.

[x] AVC, documento privo di segnatura.


Creato il 2 Maggio 2024. Ultima modifica: 2 Maggio 2024.

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