Cittadini e baroni a Crucoli sul finire del Cinquecento
Pericle Maone riportando il relevio con le rendite feudali di Crucoli, compilato dopo la morte del barone Cesare d’Aquino, così descrive alcune imposizioni e prestazioni, alle quali dovevano sottostare i suoi abitanti sul finire del Cinquecento: “Nel 1589 erano dovute delle giornate durante la mietitura dei grani, per il trasporto della paglia, per la roncatura delle erbacce negli uliveti, di più alcune giornate di bovi o parricchiate. Chi per una causa qualsiasi non poteva ottemperare a tale suo obbligo, doveva corrispondere il corrispettivo delle prestazioni in denaro.”[i]
Allora Crucoli era tassata per 234 fuochi[ii] ed aveva da poco subito, nel febbraio del 1577, una incursione turchesca ed il saccheggio da parte dei banditi.[iii] Oppressi da sempre più gravose imposizioni fiscali regie nonché da prestazioni baronali, e colpiti dal ripetersi di annate sterili e da epidemie, gli abitanti, tramite i governanti, rappresentati da un sindaco e da sei eletti, sono costretti a cedere alcuni diritti e terre al feudatario, per ottenere esenzioni e minori costrizioni. Da alcuni atti notarili dell’epoca sappiamo che in quegli anni, ci furono vari tentativi da parte dell’università di Crucoli di accordarsi con il feudatario, per diminuire l’impatto della bagliva sulla popolazione.
La bagliva rappresentava uno dei maggiori e più antichi corpi feudali, ed il feudatario di solito la affittava annualmente, traendovi una delle rendite più importanti.[iv] Essa, tuttavia, arrecava anche un grave danno erariale all’università. Quest’ultima doveva infatti fornire sei baglivi, i quali, oltre ad esercitare una specie di polizia campestre e di sorveglianza delle campagne, vigilando sul bestiame, dovevano anche prestare servizio personale alla corte baronale in alcune occorrenze particolari, specie al tempo della mietitura. I baglivi dovevano vigilare sulle difese, i prati ed i giardini, e “di tenere registro per mezzo di uno scrivano di tutti gl’introiti giurisdizionali, pene pei danni, fide di bestiame e diffide, giornali di mandre”, ecc.[v] Poiché per “exercitare della bagliva di detta terra, ci sono molte cose in grandissimo detrimento delli homini di essa et si bene sono antique, si è visto per experientia che per lo exercitio di detta bagliva, se ne sonno fugiti, et fugino, ogni anno una parte di detti Citadini, talche la terra si viene tuttavia ad deteriorare”.[vi]
Dapprima, nell’aprile del 1587, l’università di Crucoli si accordò con il barone Cesare d’Aquino, successivamente, con il figlio ed erede Carlo d’Aquino. Per alleviare il peso della bagliva l’università propose al barone Cesare d’Aquino di diminuire i baglivi da sei a due e, per ricompensarlo, si impegnò a versare ogni anno alla corte baronale ducati 200 in tre rate, cioè “Natale, Pasca et Augusto”. L’università si impegnò a versare tale denaro al feudatario ricavandolo dall’affitto di alcuni prati e difese che possedeva. Alcuni anni dopo, nel luglio 1593, l’università stipulò un altro accordo, questa volta con il conte Carlo d’Aquino. Con tale atto l’università rinunciò ad alcuni diritti civici, che avevano i suoi abitanti sulla difesa di “Lelo”, permettendo al feudatario di allungare il periodo di chiusura della difesa, che “ab antico” il feudatario si fa “custodire guardare et defensare per camera chiusa”, dell’otto di settembre fino alla vigilia di Natale, permettendo di prolungare la chiusura fino al primo giorno di marzo. Altresi i cittadini di Crucoli cedettero altri diritti che avevano sopra i prati di “Papamone” e di “Ministalla”, “nelli quali essa universita et homini di quella haveano et hanno ab antiquo de possere falciare, metere et far metere l’herba di detti prati per commodo di loro bestie, che detto jus et actione vada in benefitio et utilità di detto Ill.mo S.r Conte et suoi heredi et successori da mò et imperpetuum”.[vii]
L’accordo tra l’università di Crucoli ed il conte Cesare D’Aquino[viii]
Crucoli 17 luglio 1587. Il sindaco Nicolaus Mascambronus e gli eletti Jo.es filippellus, Jo.es de Simono, Julius de Gratio, Antonius Galassus, Lelius Abbas et Nardus Grassus affermano che molti cittadini “ob nonnullas exigentias et exactiones baiulationis curiae baronalis dittae terrae se ipsos absentaverunt et aufugerunt et in die se absentant et aufugiunt à ditta terra”, in grave danno e pregiudizio di detta università. Perciò per assemblea pubblica fu deciso di inviare supplica al feudatario il conte Cesare D’Aquino per la concessione di alcune grazie et esenzioni. Per tale motivo fu stipulato un accordo tra l’università ed il conte.
28 luglio 1587. “Congregati in pub.co regimento innanti l’Ecc.te S.re Baldassarre de Fove (?) Capitano di detta terra di Crucoli et dentro lo Castello di detta terra lo mag.co Colamaria Mascambrono sindaco di detta terra e gli eletti Gio. Filippello, Giulio de Gratio, Gio. de Simone, m.s Antonio de Galasso, Lelio Abate et Nando Nasca eletto subrogato de parte Nardo Grasso eletto absente. Et l’infra.tti particulari citatini et homini della terra predetta. Per detto mag.co sin.co fu esposto che sanno le S.V. come li giorni passati essendosi trattato con lo Ill.mo S.r Conte n.ro patrone della defalcatione della baglia di detto Ill.re Sig.re
Dicono essi m.ci sindaco et eletti in nome di detta m.ca universita che in virtù de la autorità ad essi attribuita et concessa come di sopra è visto mandar in effetto dette cautele et cautelare detto S.r Conte hoggi preditto di essi m.ci sindaco et eletti nominibus quibus S.r de loro spontanea voluntà cessando ogni. dolo metu et fraude come dissero obligorno et permessero per dette gratie et exemptione concessoli et per la diminutione di detta baglia, pagare et assignare per ciascheduno anno à detto Ill.mo S.r Conte presente et sua Corte baronale docati duecento di moneta usuale di questo Regno in tre terze cioè Natale, Pasca et Augusto di qualsivoglia anno intendendose che l’anno incominci dal primo de Septembre prossimo futuro di questo anno in antea et imperpetuum et che il pagamento s’habbia da fare per essa universita incominciando da questa pasca prossima dell’entrante anno 1588 inanti et imperpetuum salvo sempre Regio Assenso et bene placito sopra ciò obtinendo et impetrando dalla Regia Maesta et regio collaterale consiglio et non al.r, nec alio modo, quali ducati duecento in tre tande, essi m.ci sindaco et eletti promettono pagarli per l’impositione ch’ogni anno se faranno et imponeranno per essa universita per li incollette … volsero detti m.ci sindaco et electi et così con detto S.r Conte se convennero vendendosene alcun prato o difesa di essa m.ca universita che siano obligati detti ducati duecento al tempo ch’entrerà et se perciperà il denaro di detti prato et difese dare in potere di detta baronale corte et che per mandar in effetto questo se farà procura in napoli in persona d’alcuna persona intelligente per … et vice versa detto Ill.mo S.r Conte promette da detto primo settembre innansi et imperpetuo observare et fare observare à detti cittadini di detta terra et habitanti in essa presenti et futuri dette gratie et capitoli in modo p.to.
Ill.mo Sig.re la Università, et homini della terra de Crucoli, con supp.ne Le fanno Intendere come nello exercitare della bagliva di detta terra, ci sono molte cose in grandissimo detrimento delli homini di essa et si bene sono antique, si e, visto per experientia che per lo exercitio di detta bagliva, se ne sonno fugiti, et fugino, ogni anno una parte di detti Citadini, talche la terra si viene tuttavia ad deteriorare, si e concluso per remediare a detto inconveniente, et per augmentare detta terra, supplicare V. S. Ill.ma come al presente se supplica le conceda gratia moderare detta bagliva conforme all’infra.tti capitoli: et per la diminutione che venera nella vendita di detta bagliva, per levarne l’infra.tti capitoli et gratie se offere pagare à V. S. Ill.ma ducati duicento, per ciasciuno anno: supp.la che sopra cio sence expedisca R.io assenso, quale denaro se pagara per essa Universita in tre terzi, natale pasca et augusto q.n se imponera per colletta: ma vendendosi alcuno prato, o, defesa, se pagara al tempo che entrara il denaro di detti prati et defesa, impotere della Corte de V. S. Ill.ma
In p.s essa Universita supp.ca V.S. Ill.ma le conceda gratia atteso, e , tenuta ab antiquo dare sei baglivi l’anno per servire la Corte, et exercitare detta bagliva et exigere tutte l’intrate et censi baronali conforme alli capitoli della platea di detta terra: per il che non possendo adimplire detti baglivi per esser persone essa Universita sia tenuta dare dui homini per essa approbati, et salariati, atti et idonei quali haveranno da fare, et exercitare detta bagliva del modo infrascritto, affiche lo peso venga ad essere Universale et non particolare: et che lo comperatore de detta bagliva pro tempore, non possa reprobarli, ne refutarli. Placet D. Cesare d’Aquino.
Sta atteso nel secondo capitolo della detta platea se contiene che li detti sei baglivi hanno da servire personalmante à tutti servitii della baronal Corte, et de pio uno giorno la settimana per uno, et la dominica tutti insieme. Et exigere tutte l’intrate spettanti à detta bagliva et si bene per lo servitio dela corte, ne haveano gratia de V. S. Ill.ma che ne pagano sei ducati l’anno ad essa corte, percio se supp.ca moderare detti servitii, et che detti dui baglivi siano tenuti servire uno giorno per uno, et non tutti dui un giorno, tanto nello guardar delle difese della corte, prato, et giardino, come nelle altre cose che occorressiro,, et che non siano tenuti pagare li detti sei ducati ne ad altri servitii personali, ma solamenti citare, et comandare li testimonii della corte, et ancho le parti, et chiamare la corte, et q.n sara necessario voltare li grani della corte, siano tenuti servire tutti dui, uno ad voltare detti grani, et l’altro al servitio di detta bagliva. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item nel terzo capitolo della detta platea se contene che detti baglivi siano tenuti trovare et pagare lo scrittore che hara da scrivere per exercitare detta bagliva, et perche detto capitolo non e stato in observanzia, ne hogie di si observa: ma il comperatore della baglia lo ha trovato et pagato detto scrittore se supp.ca le conceda gratia che il detto capitolo si observi del modo che si ha observato, et al presente si observa. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca che da hogie innanti in detta corte di bagliva, non se possano dare infrosteragio ne procedersi per inquisitioni à possessioni, massarie, bambaci, vigne, ciceri, et altri lochi et robbe che se soleno dare in frosteragio, ma che solamente il dannificato possa accusare nominatamente il bestiame che li dannificherà in detti lochi: et contra il dannificante non se possano ponere, ne citare, ne examinare altre testimonie, eccetto quelli che donera il dannificato, il quale possa concordarsi con lo dannificante, et pentire la detta accusa innanti la contestatione della lite: et cosi anchora à quello bestiame che sara portato dal dannificato al palo, et fatta detta pentenza, non se possa exigere pena alcuna per detta accusa, ma solamente pagare dui tornisi, uno per la pentanza et l’altro per la cassatura. Placet D. Cesare d’Aquino
Item se supp.ca che tanto nelle accuse se faranno in detta corte de danni dati, come anchor anelli frosteragi, et inquisitioni delle difese fella corte, che non si possano mettere ne citare pio de dui testimonie per difesa, o , accusa che sara data alli quali testimonie, non comparendo nella ultima contumatia, non loro si possa annotare, ne accusare pena de contumatia de dui car.ni come per il passato si e, observato ma solamente siano astretti captis pignoribus per essa corte ad giurare et dire la verita, conforme alla ragione, et comparendo le siano voltati li pigni, senza pagare pena, ne cosa alcuna, et cosi anchora si observi nelli testimonii che saranno citati tra parti. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca che nelle accuse delli mandati de quindici car.ni abscio che si faranno in detta corte ad instantia de parti, non si exiga pena del duppio, come hogie di se exige, ma solamente pena di un grano per carlino: Verum pagando, et sburzando effettualmente lo comperatore della baglia allo accusante del mandato, il detto denaro in tempo che lo accusera detto mandato, possa exigere due grana per carlino et il debitore sia astretto per li judici alla satisfattione del debito fin tanto che sara satisfatta la parte creditrice. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca che nelle pene de munditie che se faranno in detta terra non sence possa procedere per lo comperatore della bagliva ex off.o, ma solamente à querela de parti, come se ha observato per il passato, et cosi ancora per il mastro portulano. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca che nel pigliare delli palumbi, et turture con le reti, non siano tenuti portare, ne pagarene terragio alla corte, ne al comperatore di detta baglia quelli tali che anderanno ad caccia. Placet D. Cesare d’Aquino.
Item supp.ca che il comperatore della baglia che sara pro tempore, non possa fidare bestiame de citadini, ne foresteri, à nisciuna sorte de erbagi, et lochi de possessioni, ne allavori bambaci, ne ciceri, ne lino, ne ad massarie de citadini come hanno abusato per il passato, et fidandoci che sia tenuto il detto comperatore per pena pagare tutto il danno che sara fatto dal bestiame fidato per (?) esso o colpa d’altra pena reservata à V. S. Ill.ma ma solo possa fidare al territorio conforme al solito. Placet d. Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca che li ditti baglivi, non siano tenuti exigere lo dinaro che provenera al comperatore pro tempore della baglia p.ta delle accuse de possessioni lavori, et altre robbe de citadini delle difese della corte, fide de homini novi habitanti, et de ogni altra intrata che pervenesse a detto comperatore della baglia ma si l’habii de recogliere et exigere esso comperatore, et che esso comperatore piacendoli, se possa far pagare detto denaro che intrara à detta baglia decisa che sara subito la causa, et li p.ti baglivi siano tenuti solamente al comperatore p.to de andare le difese de fore ut supra, et spignare et portare pregioni li renitenti de pagare, ma non siano tenuti de dare conto, ne de liste, ne di cosa alcuna de exigentia di detta baglia, ne de li emolumenti del cap.o ne li se possa assignare lista de exigentia nisciuna, ma solamente aiutarlo.
Ut sup.a et siano tenuti ancho bandire li pigni saranno spignati, et de tenire la corte, et essi baglivi, habbiano li soliti procacci de carnate et altre ragioni che soleano havere li sei baglivi primi. Placet Don Cesare d’Aquino.
Item se supp.ca atteso li detti baglivi sono tenuti exigere li censi emphiteotici de la corte loro conceda gratia che detti censi de hogie innanti le habia de exigere lo m.co erario, et non li detti baglivi, et essa universita per recompensa di detta exigenza, se contenta dare allo erario pro tempore la franchecza delli pagamenti della terza et robbe sue, et li baglivi non siano tenuti al detto erario per detta exigenza cosa alcuna: ma bisognando de fare spignare li renitenti, se possa far servire per spignare, et mandare pregioni dal serviente della corte et jurati. Placet Don Cesare d’Aquino
Item che ogni citadino habitante et commorante in detta terra possa pigliarsi, et piantarsi uno orto alli lochi soliti de federico, et roscianiti, et non sia obligato à pena alcuna al comperatore della bagliva, ne rendere conto de cipulle ne di altre fogliame che facessi in detti orti: ma solamente pagare un tari per orto al detto comperatore essendo de uno quarto, et essendo de mezzo quarto un carlino etianche in uno orto siano pio patroni. Placet Don Cesare D’Aquino.
Item che li citadini habitanti et commoranti ut s.a non siano obligati li terragi de lini bambace, et ciceri portarle al comperatore de la baglia, ma lo detto comperatore protempore sia obligato andare ad sterragiare nelli medesimi lochi, dove se fanno le cose praditte pur che sia requesto dal patrone, et fatta la detta requesta, il patrone possa extrahere quello che esso vole, et lassare il detto terragio che tocca al detto comperatore al medesimo loco cosi si intenda di ogni cosa posteria de ogni sorte de simigne, pur che quanto si lassa il terragio sia impresentia de due testimonie.Placet Don Cesare d’Aquino.
Item vole detto Ill.mo S. Conte, et concede per gratia spe.le ad essa universita et homini di essa che nascendo sopra le cose preditte contente nelli retro.tti capitoli alcuna diffigulta o, interpretatione sempre se intenda et interpreti, in beneficio et commodo et favore di essa universita et citadini habitanti et commoranti in essa. Placet Don Cesare d’Aquino.[ix]
L’accordo tra l’università di Crucoli ed il conte Carlo d’Aquino[x]
In castro terrae Crucoli 8 luglio 1593.
Il m.co sin.co Francesco Carlino, il notaio Annibale Nasca, Nunzio de Fogi, e Aniballe Nasca della terra di crucoli deputati ed eletti dall’università di Crucoli.
Don Carolus de Aquino, conte di Martorano e signore della terra di Crucoli.
“qualmente vedendosene per alcune cose della bagliva di detta terra d’esso Ill.mo S.r Conte non obstante che ab antiquo così s’habbia osservato per essere in detrimento d’essa universita et homini di quella, molti cittadini son stati, et sonno forsati giornalmente absentarse et fugire da detta terra per absentia delli quali n’ha succeduto et succede grandissimo danno et detrimento à detta universita et homini et cittadini et habitanti di quella poiché ha soluto et soleno pagare alli regii pagamenti fiscali et altre incollecte excessivi et insopportabili solutioni, per publico consiglio generale concluso alli 4 del presente mese di luglio hanno electo et deputato ad essi m.ci fran.co Not.o Anibale Nutio et Aniballe Nasca ch’in nome di essa universita possano dar memoriale et supp.ca à detto Ill.mo S.r Conte et con detto S.r concordarse circa l’accomodatione di detta bagliva, con fare capitoli in torno ad ogni particolare di essa con possere aggiungere et disminuire come meglio ad essi m.ci commissi, et deputati parerà, con potestà di posser cedere et relassare ad esso Ill.mo S.r Conte perse, her.di certe raggione et actione ch’ad essa universita han spectato et spectano sopra difese et prati posti nel territorio d’essa terra li quali mag.ci deputati et ut s.a commissi, in virtù di detta potestà et autorità ad essi concessa et attribuita hanno presentato à detto S.r Conte Ill.mo supplicatione particolarmente sopra cio con molti et diversi capituli quali sono stati firmati et concessi à loro per detto S.r Conte conforme à dette suppliche quale … et concessione essi m.ci deputati in pp.co reg.to generale facto in detta terra sub die 8 julii 1593 de verbo ad verbum l’hanno esposto et lecto alli m.ci eletti et cittadini in detto reg.to congregati per li quali pari voto et nemine discrepante forno ratificate, approbate de verbo ad verbum ut jacet committendono de … ad essi m.ci deputati che in nome di detta universita et suoi deputati et posteri ne vogliano con detto S.r Conte stipulare pp.co contracto per loro cautela et ad futuram rei memoriam nelli capitoli essi m.ci deputati in nome di detta universita per remuneratione di dette grazie a diminutione di detta bagliva han ceduto et relassato à detto Ill.mo Conte per se heredi ch’atteso detto S.r Conte tiene et possiede una difesa nominata de Lelo posta nel territorio di detta terra di Crucoli, quale detto Ill.mo S.re ha soluto et sole ab antico farsela custodire guardare et defensare per camera chiusa de octo di settembre d’ogne anno per insino alla vigilia di Natale con le pene solite et consuete, et altre rag.e così come sta adnotata nel capitolo della platea di detta difesa di Lelo, hanno … dico che detto Ill.mo S.re Conte suoi heredi possa et possano se custodire et guardare in loro benefitio et utilità detta detta difesa dalli 8 di settembre per insino al primo di marzo di qualsivoglia anno, conforme a detta platea et come se guarda per fin la vigilia di Natale. Item hanno donato, ceduto, relassato à detto S.r Conte, lo jus, ragione et actione ch’essa universita et citadini d’essa havevano et hanno sopra li prati posti nel territorio di detta terra l’uno nominato lo prato di papamone et l’altro lo prato della ministalla, nelli quali essa universita et homini di quella haveano et hanno ab antiquo de possere falciare, metere et far metere l’herba di detti prati per commodo di loro bestie, che detto jus et actione vada in benefitio et utilità di detto Ill.mo S.r Conte et suoi heredi et successori da mò et imperpetuum con declaratione ch’atteso detti duo prati di papamone et de la ministalla per necessità universale se ritrovano venduti et alienati per diece anni al m.co fran.co Carlino et pagati anticipatamente delli quali diece anni di afficto ancora l’have de tenere per cinque altri anni numerandi da 7bre del presente anno 1593 in antea il quale m.co fran.co pur have de tenere così come tiene in afficto per quattro altri anni una difesa di essa università detta S.to Giuliano parte della difesa di detta terra pure anticipatamente pagata per non percipere detto S.r Conte durante detto afficto de anni cinque de detti prati emolumento alcuno ha voluto essa universita et vole et essi m.ci deputati in suo nome, che finito detto affitto di anni cinque datando inansi detti prati, vadano in benefitio comodo et utilità d’esso Ill.mo S.r Conte suoi heredi et successori imperpetuum li quali prati detto S.r Conte se li possa far guardare, custodire et defensare per insino al primo di giugno di qualsivoglia anno con le pene solite et consuete come d’antiquo tempo s’ha soluto guardare et stanno annotati nel capitolo della platea d’essi prati, et che elapso lo quadriennio di l’afficto di detta parte de defesa detta di S.to Juliano possa esso S.r Conte per cinque anni continui tenerse et vendere et affictare et alienare tanto in herbagio come in massaria detta difesa di S.to Juliano con le pene et prerogative che l’have tenuto et tene detto m.co fran.co Carlino annotate in pp.co reg.to di detto afficto quali cinque anni elapsi ch’esso S.r Conte s’haverà usufructuato detta difesa subb.o senza altra insinuatione et requisitione detta difesa di S.to Juliano ritorni et vada in commodo benefitio et utilità di essa universita et cittadini di essa, così come l’altro restante della difesa universale con permissione fatta per essa universita et declaratione, che detti duo prenominati prati di papamone et della ministalla vadano et siano sempre, per ogni futuro tempo et imperpetuum franchi liberi et exempti per esso S.r Conte et suoi heredi di qualsivoglia peso et servitu etiam de persone ecc.e et quando alcuno peso se ritrovasse fosse stato, ò per l’advenire sopra quelli si pretendesse, che detti m.ci deputati, università et homini di quella, siano tenuti pagarlo de propria pecunia universali8 et cavare indenne et illeso detto Ill.mo S.r Conte et suoi heredi da dette solutioni et pesi: per la quale cessione et renunciationi detto Ill.mo S.r Conte have concesso per spetiali capitoli à detta universita et homini di quella habitanti commoranti in essa molte gratie defalcationi et diminutioni di detta bagliva cosi come appare per detti universali regimenti et capitoli quale de voluntà d’ambe parti per me infr.o notario s’inserisceno nel presente acto et sono del tenor sequente.
Inseratur regimina Capitula
Jesus
In p.s l’università et homini citatini habitanti et commoranti della sua terra di Crucoli supp.ca li fanno intendere come nello exercitare della bagliva di detta terra, ci sono molte cose in grandissimo detrimento delli homini di essa et si bene sono antique, si e, visto per experientia che per lo exercitio di detta bagliva, se ne sonno fugiti, et fugino, ogni anno una parte di detti Citadini, talche la terra si viene tuttavia ad deteriorare et disfare si e concluso in pu.co reg.to per remediare a detto inconveniente et danno et augmentare detta terra supplicare V. S. Ill.ma come al presente se supplica le conceda grazia moderare detta baglia conforme alli infra.tti Capitoli et per le grazie che richiede et per la diminutione che venera nella vendita di detta bagliva per levare l’infra.tti capitoli et per la concessione di dette grazie si offere contentarsi prestarenza et havere a grazia che la difesa di Lelo sincome si vidi sia della Corte persi alla vigilia di Natale ogni anno sia camera chiusa persi allo primo di marzo in benefitio di detta Corte cossi come si sole guardare persi alla vigilia de natale et che nelli prati de papamone et de ministalla essa universita uno anno seminano uno anno nello altro ci hanno jus et ragione di potere falciare et metere l’herba per di loro bestiame insieme et giuntamente concessa questo jus et ragione se contenta donarlo fare benefitio di detta Corte et totalmente privarsene di detta ragione … affinche detta Corte se lo possa vendere et fasciare ad suo modo con le medesime pene et prerogative che stanno annotati li detti prati nel capitoli della platea et franchi di ogni peso che potesse pretendersi da persone ecclesiastice per le terre che havessino in detti prati supplicano che sopra cio since spedisca il regio assenso affinche li infra.tti capitoli et gratie siano perpetui accio per li suoi successori non le possano diminuire in alcuno punto. Placet Don Carlo d’Aquino
Item supp.ca detta universita atteso se trovano detti prati venduti l’anni passati per sua necessita al m.co Francesco Carlino per dece anni et ancor son passati cinque anni si contenta donarle elapsi detti cinque anni la difesa de S.to Juliano che se la possa tenere et venderla tanto ad herbagio come ad massaria per li cinque anni … et dopo finiti detti cinque anni che havera et detenera essa Corte se intenda et sia subbito detta difesa di Santo Juliano della universita et vada in suo benefitio cossi come laltro resto di difesa della universita secondo lo antico dela platea. Placet Don Carlo d’Aquino.
Item essa universita supplica V. S. Ill.ma le conceda gratia atteso e tenuta ab antiquo donare sei baglii l’anno per servire la Corte et exercitare detta bagliva et exigere tutte l’intrate et censi baronali conforme alli capitoli della platea di detta terra: per il che non possendo adimplire detti baglivi per esser persone idiote venire fallire et fugirsene percio se degni V. S. Ill.ma levare detti sei baglivi ma che solamente essa Universita sia tenuta dare tre homini per baglivi per essa approbati, quali haveranno da fare, et exercitare detta baglia del modo infrascritto, quali tre baglivi l’hanno d’approbare essa m.ta conforme allo antiquo solito et che lo comperatore di detta baglia che sara pro tempore non le possa refutare et reprobare o vero volendo essa universita dare dui baglivi à paga per fare detto servitio … ut supra siano homini idonei et et approbati al detto servitio che sia in arbitrio et elettione di essa universita di dare detti dui baglivi ad paga salariati d’essa universita et che detto comperatore non le possa reprobare ut supra. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item atteso nel secondo capitolo della detta platea se contene che li detti tre bagli hanno de servire personalmante à tutti servitii della comital Corte, et de pio uno giorno la settimana per uno, et la dominica tutti insieme. Et exigere tutte l’intrate spettanti à detta bagliva et si bene per lo servitio dela corte, ne haveano gratia de V. S. Ill.ma che ne pagano sei ducati l’anno ad essa corte, percio se supp.ca moderare detti servitii, et che detti tre bagli siano tenuti servire uno giorno per uno, et non tutti tre un giorno, tanto nello guardar delle difese della corte, prati, et giardino, come nelle altre cose che occorressiro,, et che non siano tenuti pagare li detti sei ducati ne ad altri servitii personali, ma solamenti citare, et comandare li testimonii della corte, et anco tra parti, et chiamare la corte, et q.n sera necessario voltare li grani della corte, siano tenuti servire uno baglio per volta et non tutti tre. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item nel terzo capitolo della detta platea se contene che detti baglii siano tenuti trovare et pagare lo scriptore che ha de servire il mastro datti a fare li atti di detta bagliva, et perche detto capitolo non e stato in observanza, ne hogiedi si observa: ma il comperatore di detta baglia si ha trovato et pagato detto scriptore se supp.ca le conceda gratia che il detto capitolo si observi del modo che si ha observato, et al presente si observa. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item se supp.ca che da hogie innanti in detta corte di baglia, non se possano dare infrusteragio ne procedersi per inquisitioni alle possessioni, massarie, bambaci, ciceri, et altri lochi et robbe che se soleno dare in frusteragio, ma che solamente il dannificato possa accusare nominatamente il bestiame che li dannificherà in detti lochi: et contra il dannificante non se possano ponere, ne citare, ne examinare altri testimonii, eccepto quelli che donera il dannificato, il quale possa accordarsi con lo dannificante, et pentire la detta accusa innanti la contestatione della lite: et cossi ancora ad quello bestiame che sara portato dal dannificato al palo, et fatta detta pentenza, non se possa exigere pena alcuna per detta accusa, ma solamente pagare dui tornisi al mastro datti di detta baglia, l’uno per la pentanza et l’altro per la cassatura et de pio che il comperatore di detta baglia quando citera lite lo dannificante sia obligato fare mettere alla citacione p.ta ad lite lo nome del querelante altrimente detta citacione sia ipso fatto nulla contra detto citato. Placet D. Carlo d’Aquino
Item se supp.ca che tanto nelle accuse se faranno in detta corte de danni dati, come nelli frosteragi, et inquisitioni di difese della corte, che non si possano mettere ne citare pio de dui testimonii per difesa, o , accusa che sara data alli quali testimonii, non comparendo nella ultima contumatia, non loro si possa annotare, ne accusare pena de contumatia de dui carlini come per il passato si e, observato ma solamente siano astretti captis pignoribus per essa corte ad jurare et dire la verita, conforme alla ragione, et comparendo li siano voltati li pigni, senza pagare pena, ne cosa alcuna, et cosi ancora si observi nelli testimonii che saranno citati tra parti. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item se supp.ca che nelle accuse delli mandati de quindici car.ni abscio che si faranno in detta corte ad instantia de parti, non si exiga pena del duppio, come hogie di se exige, ma solamente pena di un grano per carlino: Verum pagando, et sburzando effettualmente lo comperatore della baglia allo accusante del mandato, il detto denaro in tempo che lo accusera detto mandato, possa exigere due grana per carlino et il debitore sia astretto per li judici alla satisfattione del debito fin tanto che sara satisfatta la parte creditrice. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item se supp.ca che nelle pene de munditie che se faranno in detta terra non sence possa procedere per lo comperatore della bagliva ex offitio, ma solamente à querela de parti, come se ha observato per il passato, et cosi ancora per il mastro portulano. Placet D. Carlo d’Aquino.
Item se supp.ca che nello pigliare deli palumbi et turture con le reti, non siano tenuti portare, ne pagarene terragio alla corte, ne al comperatore di detta baglia quelli tali che anderanno et faranno ad caccia … ad pena non portandole. Placet D. Carlo d’Aquino
Item se supp.ca che lo comperatore della baglia che sara pro tempore, non possa fidare bestiame de citadini, ne foresteri, à nisciuna sorte de erbagi, et lochi de possessioni, ne allavuri bambaci, ne ciceri, ne lino, ne ad massarie d’essi citadini come hanno abusato per il passato, et fidandoci che sia tenuto lo comperatore della baglia per pena pagare tutto il danno che sara fatto dalo bestiame fidato per esso et lo dupio di detta fida al dannificato ad instantia del quale esso comperatore possa essere astretto dal m.co baglivi judici dela baglia che pro tempore saranno ad eletione di detto dannificato ma solo possa fidare al territorio conforme al solito et non alli compratori ut supra. Placet d. Carlo d’Aquino.
Item se supp.ca che detti baglivi, non siano tenuti exigere lo dinaro che provenera al comperatore della baglia che pro tempore sara delle accuse de possessioni lavori, et altre robbe de citadini delle difese della corte, fide de homini novi habitanti, et de ogni altra intrata che pervenesse a detto comperatore della baglia ma tutta detta exigentia et intrate se le habia de exigere et recogliere esso comperatore, et che esso comperatore piacendoli, se possa far pagare detto denaro che intrara à detta baglia decisa che sara subito la causa, et li p.ti baglivi siano tenuti solamente al comperatore p.to de andare le difese de fore ut supra, et spignare et portare pregioni li renitenti de pagare, intendendosi che tanto allo dipignare con lo comperatore come nello andare di dette difese uno baglio lo giorno et non tutti tre .. giorno neanco siano tenuti dar conto ne de liste ne de cosa alcuna d’exigentia di detta baglia ne deli emolumenti del cap.o ne li se possa assignare lista de exigentia di cose nisciuna, ma solamente aiutarlo ut sup.a et siano tenuti ancho bandire li pigni saranno signati, et de tenire la corte, et essi baglivi, habbiano li soliti prorcacci de carnate et altre ragioni che soleano havere li sei baglivi primi. Placet Don Carlo d’Aquino.
Item se supplica atteso li detti baglivi sonno tenuti exigere li censi enfiteotici dela Corte di detta terra loro conceda gratia che detti censi da hogie inanzi le habia da exigere lo sud.o erario et non li detti baglivi et essa università per ricompensa di detta exigenza se contenta dare all’erario che pro tempore sera la franchecza deli pagamenti dela terra et robe sue et li baglivi non siano tenuti al detto erario per detta. exigencza in cosa alcuna ma bisognando di fare spignare li renitincti se possa far servire per spignare et mandare pregioni dal .. dela corte mastro jurato et suoi jurati. Don Carlo D’Aquino.
Item che ogni citatino habitante et commorante in ditta terra possano pigliarsi et piantarsi uno orto alli lochi soliti de federico, et roscianiti et non sia obligato ad pena alcuna al comperatore dela baglia ne render conto de cipulle ne altre fogliame che si facessi in detti orti ma solamente pagare un tari per orto al detto comperatore essendo de uno quarto, et essendo de mezzo quarto un carlino etianche in uno orto siano pio patroni.Placet Don Carlo d’Aquino
Item che li citatini habitanti et commoranti ut sup.a non siano obligati li terragi de lini bambace, et ciceri portarle al comperatore de la baglia, ma lo detto comperatore protempore sia obligato andare ad sterragiare nelli medesimi lochi, dove se fanno le cose praditte pur che sia requesto dal patrone, et fatta la detta requesta, il patrone possa extrahere quello che esso vole, et lassare il detto terragio che tocca al detto comperatore al medesimo loco cosi si intenda di ogni cosa posteria de ogni sorte de simigne, pur che quanto si lassa il terragio sia impresentia de due testimonie.Placet Don Carlo d’Aquino.
Item se supplica per gratia speciale che occurendo difficultà controversie o dubieta alcuna sopra le dette cose supraditte et conte baglianute nelli supra detti Capitoli in juditio … si habia de interpretare et intendere et exeguire in beneplacito commodo et favore d’essa universita citatini h abitanti et commoranti in detta terra. Placet Don Carlo d’Aquino.
Item supplica V.S. Ill.ma da li m.ci fran.co Carlino Not.o Anibale Nasca, Nutio debogi et da Aniballi Nasca eletti espressamente ad concludere et finire l’accordio di detta baglia come appare per conclusione de reg.to universale fatta sub die quarto mensis julii 1593 nella terra di Crucoli che V.S. Ill.ma che si degni sottoscrivere et firmare detti Capitoli sigillati con lo sigillo de V. S. Ill.ma come anco hanno sottoscripti de loro proprie mani et sigillati del solito universal sigillo. Placet.
Datum in Castro terrae Cruculi die 6 julii 1593.
Fran.co Carlino sin.co et eletto et deputato affirmo ut. Sup.a / Io Not.o Anibale Nasca eletto affirmo ut sup.a / Signum Crucis proprie manus Gio Nutio deboga deputato ut sup.a scribere nescientis./ Signum Crucis pp.e manus no: Aniballi Nasca deputato ut supra scribere nescientis.
Sigilli Ill.mum Don Carlo d’Aquino/ locus sigilli universitatis
Et volendono essi prenominati m.ci fran.co Carlino, Not.o Anibale Nasca, m.s Nutio de Togi, et m.s Anibale Nasca ut s.a deputati et detto Ill.mo S.r Don Carlo ademplire et effectuire quanto per esse parte è stato trattato, inteso per essi et ciascuno di loro il tenore di detti regimenti et capitoli ut s.a inseriti quelli et ciascuno d’essi, et quanto in ogn’uno de loro se contiene de verbo ad verbum emologano, acceptano, confirmano et ratificano con giuramento promettendo detto Ill.mo Signor Conte tanto per se, come per suoi heredi et succ.ri imperpetuum dette preinserte gratie, Capitoli diminutioni di detta bagliva osservare et fare osservare, così come in virtù del presente contracto vole, ordina et comanda à tutti et qualsivoglia persona, che mandi in effecto quelli osservino iuxta la loro forma continentia et tenore, volendo de più et comandando che si per caso per l’advenire nascesse alcuna difficultà, ò dubietà circa la interpretatione di detti preinserti Capitoli, ò parte d’essi, così in corte, come fora corte,, che sempre l’interpretatione siua in beneficio commodo favore et utilità d’essa m.ca un.tà di Cruculi, et suoi cittadini, habitanti, commoranti in essa per le quale gratie, defalcationi et concessioni ut s.a facte et concesse sopra detta bagliva essi m.ci deputati tanto per essi et loro heredi, come in nome di detta m.ca università et homini di quella, et loro posteri imperpetuum de novo cedeno condonano, transferisceno et relassano à detto Ill.mo S.r Conte presente stipulante et acceptante, per se, heredi et successoiri imperpetuum la detta ragione ch’ad essi et à detta università compete sopra la detta difesa di Lelo di detta baronal Corte che così come detta Corte se l’have soluto guardare, et far guardare, custodire et defensare dalli 8 di 7bre per fia la vigilia di natale d’ogne anno, se la possa custodire et far custodire dalli 8 di 7bre per insino al primo di Marzo di qualsivoglia anno, conforme all’antiquo solito et consueto et Capitolo della Platea ut s.a nominata et de più cedeno relassano, renunciano et condonano à detto Ill.mo S.r Conte presente ogne raggione et actione che detta università et homini di quella han tenuto et teneno sopra li prenominati duo prati di papamone et della ministalla nelli quali hanno havuto et hanno di falciare et meter herba per loro bestiame che detti duo prati da hoggi inansi et imperpetuum cedono, siano et vadano in commodo et utilità di detto Ill.mo S.re Conte et suoi heredi con le conditioni et qualità ut s.a pernarrati et alli detti Capitoli inserti, cioè finito lo decto afficto delli cinque anni et con le pene ut s.a narrate et solite esigersi conforme alli Capitoli della platea di essi prati et ch’ intanto ch’esso S.r Conte per li detti cinque anni non percipe cosa alcuna da detti prati, che elapsi li quattro anni dell’afficto della difesa di Santo Juliano, possa detto S.r Conte et suoi heredi usufructuarse quella per cinque anni continui incomenzando da 7bre (Incomenzando detto usufructo di detta difesa di S. Juliano per detto S.r Conte da l’anno 1597 7e Ind.s per tutto l’anno 1602 15.e (Ind.s) prossimo primo futuro in antea come di sopra et con le pene expresse conforme alli Capitoli del reg.to vero che finiti detti cinque anni che detto S.r Conte et suoi heredi s’haveranno detta difesa di S.to Juliano usufructuato, detta difesa finito detto quinquennio subbito et de facto, senza altra licenza, per insinuatione sia, vada et retorni in benefitio et dominio di essa università così come de prima era et voleno esse parti che detto contracto et concordia resti firmo et in suo robore, obtento sopra quello et ciascuna cosa in esso contenta il regio assenso et beneplacito et non al.r nec alio modo ma quello sempre s’intenda salvo et reservato, quale regio assenso detti m.ci deputati promettono impetrare quanto prima a loro spese fra tempo di quattro mesi da sua ecc.a et suo regio collaterale consilio per essere detta concordia in benefitio d’essa università et commodo de cittadini cassandono esse parte un altro contracto et concordia sopra ciò facto et facta tra detta università li anni passati et la felice memoria del q.m Ill.mo S.r Cesare de Aquino conte dei Martirano et utile S.re di detta terra di Crucoli stipulato per mano di me p.to Notaio et promitteno essi m.ci dep.ti nominibus quibus che detti duo prati di papamone et della ministalla siano sempre et imperpetuum franchi liberi et exempti in benefitio di esso S.r Conte et suoi heredi d’ogni peso di servitù, etiam d’ogne persona ecc.a et in casu che nascesse sopra quelli alcuna predendenza essi et detta università caccino detto S.r Conte et suoi heredi illesi et et immuni d’ogne altra pretendenza et paghino de propria pecunia universale perché così de spetiali pacto.[xi]
Note
[i] Maone P., Dominatori e dominati nella storia di Crucoli, Grafo Sud.2000, p. 43.
[ii] La terra di Crucoli è tassata nel 1521 per fuochi 119, per 236 fuochi nel 1595, e nel 1669 per 146 (Pedio T., Un Foculario del Regno di Napoli del 1521 e la Tassazione Focatica dal 1447 al 1595, in Studi Storici Meridionali n. 3/1991, pp. 264-265; Giustiniani L., Dizionario Geografico-Ragionato del Regno d’Italia, IV, 1802, p. 184.). Nel 1578 Crucoli è tassata per 234 fuochi e deve fornire un carro alla regia fabrica di Crotone (ASN, Torri e Castelli Fs. 35, f. 20).
[iii] Valente G., Calabria Calabresi e Turcheschi, Chiaravalle C., 1973, pag. 235.
[iv] Nel 1590 rendeva annui ducati 230, la mastrodattia ducati 90, ecc. Maone P., Dominatori e dominati nella storia di Crucoli, Grafo Sud.2000, p. 67.
[v] Pugliese G. F., Descrizione ed istorica narrazione di Cirò, Napoli 1849, Vol. II, p. 262.
[vi] ASCZ, Not. Durande Gio. Domenico, Busta 35, ff. 32-34.
[vii] “I prati dell’Aministalla e di S. Maria, chiamati anche prati di Papamone e dell’Aministalla abbracciano un’estensione di complessive 235 tomolate. Questi prati con la difesa di Ianniguercio, come apparisce in istrumenti del 1593 e del 1612, erano corpi di pertinenza dell’Università. L’illustre Possessore, per cause erronee nascenti da illegittime annue prestazioni che da cittadini estorceva per via di prepotenze, ottenne la cessione donazione di dette difese.” Maone P., Dominatori e dominati nella storia di Crucoli, Grafo Sud.2000, p. 72.
[viii] Cesare II d’Aquino, figlio ed erede di Giulio d’Aquino, barone di Castiglione, nel 1559 signore di Crucoli e conte di Martorano (1579) per successione materna. Sposò Cornelia Spinelli Marchesa di Fuscaldo. Morì il 16 marzo 1589. Pellicano Castagna M., Storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, II, p. 206. Maone P., Dominatori e dominati nella storia di Crucoli, Grafo Sud.2000, p. 39.
[ix] ASCZ, Not. Gio. Domenico Durande, Busta 35, ff. 32-34.
[x] Carlo d’Aquino, conte di Martorano e barone di Crucoli, figlio ed erede di Cesare. Pellicano Castagna M., Storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, II, p. 206. Maone P., Dominatori e dominati nella storia di Crucoli, Grafo Sud.2000, p. 39.
[xi] ASCZ, Not. Durande Gio. Domenico, Busta. 36, ff. 133-135.
Creato il 15 Marzo 2023. Ultima modifica: 15 Marzo 2023.