Richieste dell’università di Crotone al Viceré (1700-1733)

Aloys Thomas Raimund von Harrach viceré di Napoli dal 1728 al 1733 (da wikipedia).

Le “Provvisioni” riguardano i provvedimenti richiesti dall’Università di Crotone al viceré. La supplica dell’università, che qui si presenta, è accompagnata dalla copia del verbale del parlamento o reggimento cittadino ed è completata dal decreto vicereale, che approva ed autorizza quanto richiesto. L’università doveva richiedere l’assenso e beneplacito regio su alcuni particolari atti: per la vendita e l’affitto di dazi e gabelle, per prendere a interesse denaro, per cambiare il tipo di tassazione, per acquisti massicci di grano per fronteggiare carestie, per imporre nuove imposte, per convalidare le elezioni e gli eletti, specie nel caso di rielezione non consentita, per variare la modalità e la durata della fiera, per fissare i prezzi, per la convalida, modifica e ripristino di consuetudini e statuti cittadini, per colpire i soprusi di funzionari regi ecc.

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“Die 16 m(ensi)s Ap(ri)lis 1701 Crotone. Cons(titui)ti in p(ubli)co Regim(en)to ad sonum campanae more solito nelle case un(iversa)li dove risiede la R(egi)a Corte, ed in p(rese)nza del S.r D. Michele Capece R(egi)o Gov(ernato)re di d(ett)a Città l’infratti M.ci S.ri Sind.ci et Eletti della med(e)ma per trattare concludere e determinare cose concernentino al serv(iti)o di Dio, del Re n(ostr)o Sig.re che Dio g(uar)di, e benef(ici)o p(ubli)co.

E per essi mag(nifi)ci Sig.ri Sind(i)ci fu proposto, e della congr(egatio)ne di loro S.ri si è per farl’intendere, come due anni sono essendosi proceduto dal S.r D. Gaetano Forte Capo di Rota in q(ue)l tempo di q(ue)sta Prov.a di Calab(ri)a Ultra Deleg(a)to della R(egi)a Cam(er)a della Sum(a)ria al nuovo et univ(ersa)l Catasto di q(ue)sta Un(iversi)tà decretò, che recuperandosi da d(ett)a Un(iversi)tà il Ius della Catapania, Zecca, e Portolonia sequestrato dalla R(egi)a Cam(er)a , che i proventi di q(ue)llo s’havessero d’applicare à commodo, e benef(ici)o pub(li)co, già che le rendite del Catasto sono sufficienti a pagarsi la R(egi)a Corte, creditori instrum(enta)rii , e l’altri pesi un(iversa)li ed essendosi già fatto il caso sud(ett)a per essersi recuperato d(ett)o Ius di Catapania, Zecca e Portolania preced(en)te transat(io)ne con la R(egi)a Cam(er)a per opra del S.r Gio. Batt(ist)a Barricellis hodierno Sind(i)co de Nobili di q(ue)sta Città, che con zelo esemplare, e particolar cura governò d(ett)a causa sino alla vitt(ori)a dovesse eseguire quanto fu disposto nel prefato Catasto dal sud(ett)o Deleg(a)to ch’è l’applicat(io)ne di d(et)ti proventi per ciaschedun anno all’urgenze, e necessità un(iversa)li, e consideratosi, che la più precisa, commoda, e gradita da q(ue)sto publico sia la fabrica del Ponte del fiume Esaro, e Ponticello nel vallone dove corre la lava in d(ett)o fiume Esaro, per mancanza delli quali ne provengono, e ne sono provenuti infiniti incommodi, essendosi sommerse alle bocche di d(ett)o fiume diverse persone, e di vantaggio non potendo tragittare li carri, conviene passare per la marina, l’arena della quale e la destrutt(io)ne dè Bovi di q(ue)ta Città e de forastieri, che conducono commestibili, ed altro necessario per commodo della mede(si)ma et affinche li proventi di d(ett)o Ius di d(ett)a Catapania, Zecca, e Port(olani)a non entrassero in mani di sind(i)ci amministrat(or)i un(iversa)li, quali facilmente sotto pretesti frivoli potriano defraudare il publico di d(ett)o commodo, si stima doversi per ogn’impiego con publico Regimento eligersi quattro Deputati due di Nobili, e due del Popolo, quali doveranno attendere all’affitto di d(ett)o Ius con concederlo precedent(i)no li dovuti incanti, al più offerente, et il cass(ie)ro della sud(ett)a rendita sia uno di d(ett)i duo Nobili, che doverà eligersi similm(en)te dal sud(ett)o Regim(en)to con dar conto della spesa a duo Rat(iona)li eligendi per Regim(en)to da questa Un(iversi)tà, con che sia peso di d(ett)i Dep(uta)ti che pro tempore saranno di far l’applicatione, e far seguire l’affitto della Catap(ani)a indipendentem(en)te dalli Sind(i)ci et Eletti dell’Un(i)tà, però dove dovrà spendersi il denaro, deve stabilirsi per pub(li)co Regim(en)to; E dovendosi come s’è detto sopra li p(ri)mi anni di d(ett)o affitto applicarsi alla fabrica delli Ponti d(et)ti Esaro, e Vallone, fu proposto medesimam(en)te, che li Deputati siano li S.ri D. Fabritio Lucifero e D. Pietro Suriano, e li Mag(nifi)ci Carlo Cesare Scarnera e Bernardo Venturi, e cassiero il prefato S.r D. Pietro; Et acciò il presente Regim(en)to havesse in perpetuo, ed in ogni tempo il suo effetto, e non potesse revocarsi per quals(ivogli)a causa, si stima bene spedirsi alla sud(ett)a conclusione il R(egi)o Assenso, e perciò vedano loro S(igno)ri di concludere, e determinare q(ue)l tanto li parera più convenevole p(ri)ma al serv(iti)o di Dio, e di S(ua) M(aestà) che Dio g(uar)di e poi benef(ici)o p(ubli)co. E per essi Mag(nifi)ci Sig.ri Sindici et Eletti inteso il tutto, e conoscendo redondare a benef(ici)o di q(ues)to pub(li)co fu dalli med(e)mi unanimiter et pari voto, ac nem(in)e penitus discrepante concluso, e determ(ina)to, ch’osservi e s’eseguisca q(uan)to sop(r)a s’è espressato, et sic fuit conc(lusu)m per modum ut s(upr)a.

Capece. Gio. Batt(ist)a Barricellis Sind(i)co – Gerolamo Syllano M(ast)ro Giur(a)to – D. Ferrante Pelusio Eletto – D. Ant(oni)o Suriano Eletto – Nicolò Mar(i)a Varano Eletto – Marc Antonio Basoino Eletto – Carlo Cesare Scarnera Eletto.”

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“Eccel.ssimo Sig.re

Gio. Batt(ist)a Barricellis sindico della Città di Cotrone, Geronimo Sillano Mastro Giurato, D. Ferrante Piluso, D. Ant.o Soriano, Nicola Maria Varano, Marc’Antonio Basoino eletti della mede(si)ma sup(lican)do rappresentano a V. E. come due anni sono essendosi proceduto dal D. Gaetani Forte Capo di Rota in quel tempo della Provincia di Calabria Ultra come deleg(a)to della Reg(i)a Cam(er)a della Sum(ari)a il nuovo et universal Catasto alla sud(ett)a Università decretò che ricuperandosi da d(ett)a Università il Jus della Catapania Zecca e Portolania sequestrato dalla Reg(i)a Cam(er)a de li Proventi di quello s’havessero d’applicare à comodo e beneficio publico già che le rendite del Catasto erano sufficienti à pagarsi la Reg(i)a Corte creditori, istromentarii et altri pesi universali et essendosi già fatto il caso su d(ett)o per essersi ricuperato d(ett)o jus di catapania zecca e portolania e dovendosi eseguire quanto fu disposto nel prefato Catasto del su d(ett)o deleg(a)to per l’applicatione di proventi per ciascun anno all’urgenze e necessità universali e consideratosi che le più preecise commoda e gradite di questo publico sia la fabrica del Ponte del fiume Esaro e Ponticello nel vallone dove corre la lava in d(ett)o fiume Esaro per mancanza di quali ne provengono e sono provenuti infiniti incomodi essendosi sommerse diverse persone e di vantaggio non potendo traggittare li carri conviene passare per la marina l’arena della quale e la destruttione di Bovi della sud(ett)a Città e di forastieri che conducono comestibili et altro necessario per commodo della mede(si)ma et affinche li proventi di d(ett)o Jus di d(ett)a Catapania Zecca e Portolania non entrasse nelle mani di sindici et amministratori universali quali facil(men)te sotto pretesti frioli potriano defraudare il Publico di d(ett)o commodo fu stimato bene dalli Sup(erio)ri far conclusione con Publico Regim(en)to et eligersi quattro deputati due de Nobili e due del Popolo quali dovendo attendere all’affitto di d(ett)o jus con concederlo precedentino li dovuti incanti al più offerente et il casciero della sud(ett)a rendita sia uno di d(et)ti due nobili che dovrà eligersi similm(en)te dal d(et)to Regime(en)to con dover dar conto delle spese a due rationali eligendi per Regim(en)to della su d(ett)a Università et che sia peso di d(ett)i deputati che pro tempore saranno di fare l’applicatione e far seguire l’affitto della Catapania indipendenti dalli sindici et eletti dell’Università. Però dove dovrà spendersi il danaro debba stabilirsi per publico Regim(en)to come cio et altro chiaram(en)te appare dalla cop(i)a della conclusione autentica che a Piedi di V. E. si produce, et accio le preditte havesse il perpetuo et in ogni tempo il suo effetto e non potesse revocarsi per qualsivoglie cause percio ricorrono li sup(lican)ti a Piedi di V. E. e la sup(lica)no restar servita concederli il suo Beneplacito e Reg(i)o Assenso e l’haveranno ut Deus.”[i]

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“Die 8. m.s Nov.bris 1704. Cotrone.

Cong(rega)ti in p(ubli)co Regim(en)to ad sonum campanae more solito nelle case Un(iversa)li, dove risiede la R(egi)a Corte, et in p(rese)nza del S.r D. Decio Suriano Sin(di)co de Nobili, e Gov(ernato)re per l’interim di d(ett)a Città l’inf(ra)tti m(agnifi)ci Sig.ri Sin(di)co et Eletti della med(esim)a per trattare, concludere, e determinare cose concernentino al serv(iti)o di Dio, del Re N(ostro) Sig(no)re ( che Dio G(uar)di) e bene publico.

Et per esso m(agnifi)co S(igno)r Sin(di)co fu proposto, e detto: la cong(regatio)ne di loro Sig(no)ri si è per far l’indendere, come è ben noto alle SS. VV. che in virtù del stato di Tappia, e stabilim(en)to fatto in questo Regim(en)to da q(uest)a Città col VV Ass(ens)o li D(ocati) quaranta della polvere sono stati assegnati per la festività, ed altro necessa.rio di d(ett)a Un(iversi)ta, e dovendosi in fra gl’altre festività fare quella del Glorioso S. Dioniggio n(ost)ro Protett(o)re, sarebbe necessario farsi con quella pompa, e decoro, che à simile Santo Protettore si conviene, per lo che vi sarebbe necess(ari)o mag(ior)e spesa di quella si è fatta per il pass(a)to, conforme ocularm(en)te hanno visto in questo anno per essersi fatti diversi artificii di fuoco, ed apparati d’altari al Seggio con copie di lumi di cera, e dentro la Cathed(ra)le ancora con salve reali dell’artig(lia)ria di q(uest)a Città. Che però sarebbe bene constituirsi per simile festività una somma di denaro congrua à tale effetto, sincome è di dovere ad una festività simile di d(ett)o glorioso Santo Protett(o)re. Vedano in tanto le SS. VV. di concludere, e determ(ina)re quello megl(i)o li parerà più esped(ien)te per serv(itio) prima di Dio, del Re N(ostro) Sig.re di d(ett)o glorioso S. Protett(or)e, e poi benef(icio) pub(li)co.

E per essi m(agnifi)ci Sig(no)ri Sindico, ed eletti inteso il tutto fu dalli med(esim)i unanimiter, et pari voto, ac nemine penitus discrep(an)te concluso, et determ(inat)o che s’assegnassero, conforme per il p(rese)nte s’assegna p(er) d(ett)a festività di d(ett)o glorioso Santo Protettore D(ocati) venticinque spesa passabile per detta festività, ed altri D(ocati) diece per la festività della Madre SS.ma del Capo Colonne similm(en)te n(ostr)ra Protettrice, bonificandosi l’una, e l’altra spesa al p(rese)nte Governo, ed altri governi futuri, purche si facci tal festività nella forma fattosi in questo anno, con accaparsine sopra ciò l’Assenso Regio, et sic fuit conc(lusu)m per modum ut supra. D. Decio Suriano Sin(di)co e Gov(ernato)re. Mutio Manfredi Sin(di)co Geronimo Syllano eletto de Nobili. D. Ferrante Pelusio eletto de Nobili. Bernardo Venturi eletto. Francesco Galasso di Gioseppe eletto.”

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“Ecc.mo Sig.re

L’Uni.tà della Città di Cotrone esp(on)ne a V. E. come in pub(li)co parlam(en)to unanimiter, et nemine discrep(an)te fu stabilito di doversi assignare D(ocati) vinticinque per le spese fac(en)de nella festività di S. Dionisio Protettore di d(ett)a Città , et altri D(ocati) 10 per la festività della Mad(on)na del Capo Colonna sim(ilmen)te Protettrice, come da d(ett)a conclus(io)ne, che pres(en)ta a V. E. alla quale sup(li)ca d’interp(one)re il suo benep(laci)to e Reg(io) ass(enso). che si d(on)a da V. E. ut D(eus).”[ii]

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“Em.mo Sig.re

Sig.re

Li Sindici della Città di Cotrone umilmente fanno intendere a V. E. come essa poverissima, e piccola città vive senz’altra industria di seminare grani, et altre vettovaglie, e nella raccolta li poveri massari vendono il grano raccolto à mercanti per Napoli, et altri luoghi per esimersi dalli debiti contratti nell’inverno per vivere, e coltura del loro seminato, e quando li riesce fruttuosa la raccolta si ritengono parte del grano per la nuova semenza, e per il loro vitto, et alla magior parte anche li manca questo, si che si vede chiaramente, che nel mese di Agosto il grano passa tutto in potere de Mercanti, e pochi ritengono li loro bisognevole à tal segno, che à tre giorni, che in q(ue)sta piazza non vi e stato pane, e se non fusse stato che li supplicanti non havessero pigliato tumola cinquanta di grano da D. Annibale Suriano mercante di questa città à forza, la Città e suoi Cittadini sentivano grandissimo patimento, e perche in questo anno sintende, che il proveditore della soldatesca alemana, che si ritrova in Reggio vuole pigliare il grano di questi poveri cittadini per uso di detta soldatesca, havendono li mercanti ottenuto ordini, che non fussero loro astretti, per asserire haverli comprati per la Città di Napoli, ne siegue perciò, che pigliandosi detto proveditore li grani di questi poveri cittadini, restano senza pane nel presente anno, et seguente, che però ricorrono alla piatosa giustitia di V. E. supplicandola resti servita ordinare al detto proveditore, et ad ogni altro che spetta non molesti quelli poveri Cittadini, che tengono pochi grani per loro vitto, di loro famiglia, e semente, e che non impedisse essi sindaci supp.ti di far ritenere o dà Cittadini trovandosi, o dà mercanti da diece mila tumola di grani, che certamente possano bisognare per semente di chi non la tiene, e per il publico pane della piazza, qual è necessario per poveri cittadini, e per forastieri, che vengono per agiuto della cultura de campi, e per pascolare con mandre di pecore, et altri animali, e per li marinari che vengono à caricare per la Città di Napoli, e di passagio in questo porto, che il tutto l’haverà a gratia. ut Deus.”[iii]

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“Emin.mo Sig.re

D. Cesare Suriani Sindico de Nobili della Città di Cotrone humil(men)te espone a V. E. come a 15 del mese d’Agosto passato in pub(li)co parlamento fu eletto il supplicante alla ditta carica, e li m(agnifi)ci D. Valerio Ant(oni)o Montalcini, e D. Antonio Pipino per eletti simil(men)te de nobili, e li m(agnifi)ci Francesco Galasso, Nicola Maria Varano e Francesco Marzano per sindico, ed eletti del Popolo; Doppò a 28 del med(e)mo mese stante l’assenza del d(ett)o D. Valerio e di d(ett)o D. Antonio dalla sud(ett)a Citta, e la dimora che fanno in Napoli, ed in Rossano Congregatosi nuov(amen)te il Parlamento fu stabilito che il supp(lican)te havesse atteso alle dependenze della città ch’averebbero dovuto spedirsi dalli detti Eletti Nobili affinche il Publico non havesse patito detrimento come appare dalla copia del detto parlamento ch’esibisce a V. E.

Ricorre però alla E.V. e la supp(li)ca degnarsi concedere al supp(lican)te licenza che in esecutione del detto parlamento possa attendere alle dependenze sud(et)te non ostante quals(ias)i legge che forsi disponesse il contrario. et il tutto.”[iv]

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“Ecc.mo Sig.re

Dionisio Galasso eletto del Popolo in questa città di Cotrone supplicando espone a V. E. come, à quindici Agosto essendo andati a creare il nuovo Governo di questa Città in quello vi assisti come Vice Governatore D. Giuseppe Lucifero e D. Fabritio suo Padre il quale per molti liti tiene con questa povera universita non permisse che i votanti votassero et eligessero persona abile a difenderci sotto varie e figurate pretesti cosa non mai intesa Ecc.mo Sig.re a volere coartare i voti a viva forza essendo da ogni legge divina e umana proibito anzi havendo voluto D. Cesare Prestera farsi asentire che i voti non si potian coartare, e che se ne protestava di nullità e ne haverebbe havuto ricorso a V. E. il medesimo lo fece carcerare. Tutto questo e molto più lo farei costare a Vostra E.za dalle istesse scritture fatte nel atto del l’elettione ma il secretario della città non ne ha voluto estrar copia con dire che si ritrovano tutte le scritture in mano di d(ett)o fabritio e però Ecc.mo Sig.re sotto il feliciss(i)mo Governo di V. E. va a galla la Giustitia e conculcati coloro che malamente la guidano e maggiormente quelli che se ne abbusano perciò posto a piedi del Ecc.za sua la supplica degnarsi di opportuni rimedi a simili baldansosi attentati da i quali poco e mancato derivarne un grave dissordine in questa città quando il Popolo nelante di un sindico che l’ha difeso si vidde escluso di tal loro consulatione per le calunnie cum r.a del d(ett)o Lucifero ut Deus.

Io Dionisio Galasso supplico come sopra.”[v]

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“A 26 7bre 1717 Crotone. Const(itui)ti in publico Reg(imen)to ad sonum campanae ( more solito) l’infra.tti Mag(nifi)ci sindici ed eletti nel sedile di S. Dionisio Areopagita ed in presenza del Sig.r D. Ferdinando Pelusio Reg(i)o Gov(ernato)re della mede(si)ma pro interim stante la morte di D. Giacinto Ferretti, olim Gov(ernato)re di questa città di Cotrone, per trattare concludere e determinare cose concernentino al servitio di S(ua) M(aesta) C(atholica) C(esarea) ( che Dio guardi) e benef(ici)o publico. E per essi Mag(nifi)ci Sig.ri sindici fu proposto e detto, La congreg(atio)ne di lor sig(no)ri si è per farli intendere, qualm(en)te per il Sig. D. Annibale Albano, n(ostr)ro concittadino ci ha fatto istanza voler fabricare un magazeno contiguo ad un altro, che d(ett)o Albano possiede, e proprio vicino la Chiesa della SS.ma Annunziata, fuora le mura di questa città. Si propone intanto alle Sig.rie vostre, affinche ognuno dia il suo parere.

Et essi mag(nifi)ci Sig.ri sindici, ed eletti fu concluso,e determinato, unanimiter et pari voto ac nemine penitus discrepante, quod stante accessu facto si è visto che d(ett)o luogo dove intendosi fabricar d(ett)o magazeno sia comune, e che non produce ne erba ne nessuno frutto, ma che fabricandovisi d(ett)o magazeno, sia più tosto d’utile che di danno a quest’Un(iversi)ta, a causa che affittandosi da d(ett)o d’Albano il riferito magazeno ad altri ne pagherebbe il dovuto fiscale a beneficio di questa città, a qual riflesso, se li concede il nostro beneplacito e consenso di poter fabricar d(ett)o magazeno, nel luogo sud(ett)o, senza che da nessuno li si dia impedimento et sic fuit conclusum per modum ut supra.

D. Ferdinando Pelusio sind(i)co de Nobili e Gov(ernator)e/ Fran.co Galasso di Giuseppe sindico/ Dionisio Pipino eletto/ Carlo Cesare Scarnera eletto/ Ferdinando de Vite eletto/ MichelAng. Magno Cancell(ier)e.”

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“Ecc.mo Sig.re

L’Uni(versi)ta della Città di Cotrone sup(lican)do espone a V. E. , come precedente accesso fatto, si è concluso nem(in)e discrepante di poter D. Aniballe Albano suo cittadino fabricare un magazeno, contiguo ad un altro, che esso Albano possiede e proprio vicino la chiesa della SS. a Annunciata fuori le mura di d(ett)a Città, come questo, et altro appare dalla conclusione che presenta all’Ecc.a Sua, alla quale sup(li)ca concedere il suo beneplacito e R(egi)o Assenso ut. Deus.”[vi]

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“Ecc.mo Sig.re

Il Reggimento della fedelissima Città di Cotrone humilmente suppl(ican)do V. E. li rappresenta, come sotto il suo felicissimo governo have tenuto la sorte la Città sud(ett)a d’esser stata tanto bene governata nel presente anno dall’odierno sindaco de Nobili D. Ferdinando Pelusio dalla di lui viggilanza et ottimo procedere, non solamente i Cittadini sono rimasti soddisfattissimi per il buon regolamento della pubblica annona, ma inoltre con petto assai generoso dato principio in Reg.a Cam(er)a sopra diverse cause di gran consideratione per il beneficio universale e precisamente con l’Ill.e Duca di Monte Sardo che dovendo pagare docati ottanta l’anno di buonatenenza oltre l’attrassati per un territorio, comprato nelle circonferenze della med.ma, pensa per mezzo di censure da Roma sfuggire da d(ett)o giusto pagamento, per motivo, che havesse comprato il suo figlio clerico d(ett)o terreno, ed oltre di questo con più, e diversi altri, che per brevità si tralasciano, quando dalli passati sindici non sene è parlato, per timore, che forse hanno havuto, e pure per altri loro privati fini senza riflettere al danno di d(ett)a università che viene composta per lo più da cittadini poveri anzi per maggiormente far palese la sua generosità con la certa fiducia di dover superare dette cause di somma convenienza ha già disposto per dover eriggere un Ponte di fabrica in un luogo d’acqua detto Isari poco distante da d(ett)a città e per dove in tempo d’inverno si perdono molti bovi che per necessità devono per ivi passare con carri quel che però ecc.mo Sig.re si deve notare si è che ciò nonostante usando di vantaggio animo magnanimo d(ett)o di Pelusio inverso il servitio di S(ua) M(aesta) C(atholica) C(esarea) (Dio Guardi) a semplice cenno del tenente coronello Vxli, che si portò in detta Città nel caduto mese di ottobre fè con prontezza inviolabile, e senza risparmio di danaro infiniti ripari alla med(esi)ma e suo regio castello restandone tanto edificato e confuso con esser passato ancora nel mese di Aprile a far guarnire a sue proprie spese la tartana di P(atro)ne Donato Cafiero con gente armata, e monitioni necessarie contro alcune tartane turche, che havevano fatto preda di due legni consimili nel Capo di Neto, ove in effetto seguì il battimento per un pezzo, di forma che d(ett)o sindaco per dette considerabili circostanze s’have conquistato con il merito l’applauso di tutta la città. E come che Sig.re Ecc.mo nel di delli quindici di Agosto del mese susseguente deve farsi la nuova elettione di d(ett)o Reggim.to, potrebbe essere facile che secondo il prescritto della Reg(i)a Pram(mati)ca quel desiderio che concorre alli supplicanti di rendere almeno per un altro anno confirmato d(ett)o D. ferdinando per sindaco in d(ett)a città non concorresse al genio di qualche altro, che dovrà pallottare, e non li sarà forse a cuore il servo di Dio, di S. M. ( Dio Guardi) e beneficio del publico conche sarebbe per restare quello afatto privo di tante buone dispositioni, che certamente per l’esperienza pratticata non si possono sperare in persona d’altri. Perciò ricorrendo a piedi di V. E., et alla sua gran giustitia, con ogni dovuta humilta la supplicano si degni per questa volta dispensare alle Leggi, con ordinare, che in d(ett)a prossima futura elettione sentendosi per confirmato d(ett)o odierno sindaco per un altro anno, si proceda alla nomina degl’altri del governo, e non di quello, come cosa di tanto utile e profitto di d(ett)a Città con degnarsi in caso che li paresse esiggere prima veridico informo dell’esposto dalli odierni Governatore e Giudice della med.ma, che devono intervenire in d(ett)o atto, o di chi stimerà più opportuno. Tanto sperano dalla gran clemenza di V. E. e lo riceveranno a gratia Ut. Deus.

Cotrone 15 giugno 1718

Fran.co Galasso di Gios.e sindaco/ Dionisio Pipino eletto/ Carlo Cesare Scarnera eletto/ Ferrante de Vite eletto.”[vii]

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“Ec.mo Sig.re

Li Sindici et Eletti del p(rese)nte Governo della Città di Cotrone Sup.do Umilm(en)te rapp(resenta)no a V. E. come avendo considerato ritrovarsi la Città sud.ta senza veruna provista de G(ra)ni et altresi scarzeyare tal genere a causa non solo per la mala raccolta, che per la quantità de concorrenti che ne richiedono oltre dell’appaldi fatti da mercanti, et altri publici negotianti da diversi Luoghi; risolverono tenere su tale incid(en)te parlam(en)to G(enera)le in p(rese)nza del Reg(i)o Gover(nato)re di essa Città come l’esped(ien)ti che devono prendersi acciò non solo restasse per l’intiera annata proveduta di Pane, m’anche stabilita la quantita de g(ra)ni necessita per l’eminente semina, la q(ua)le se mai non si facesse, sarebbe la total rovina, e danno di questo povero Publico, e ne senteria l’incommodo per più, et più anni come dal med(esi)mo parlam(en)to si osserva e V. E. averà osservato nel q(ua)le previa discuss(io)ne fu concluso, e determinato, non solo dalli supp(lican)ti m’ancora da tutti li Nobili e dall’Onorati, che nel med(esi)mo atto intervennero, che senza difalco alcuno sono necessaris(si)mi per la Città sud(et)ta almeno tumola venticinque mila g(ra)ni cio è diece mila di essi per panizarsi, e tumola quindici mila per seminarsi, e che si dovessero pigliare da dove sono , e per conto di chi sono in questa e pred(e)tta Città, e suo distretto sincome il tutto più diffusamente appare dal detto stabilim(en)to cop(i)a del q(ua)le appiedi di V. E. abbiamo inviato con altro nostro memoriale. In virtù di che si sono da noi doppo matura considerat(io)ne tassati tutti li Cittadini benestanti che tenevano g(ra)ni cosi per conto di altri come per loro uso, e non si potè fare più che tumola due mila in circa di g(ra)ni, onde per complire il num(er)o delli tt.a(tumola) diecimila vi necessitano per uso dell’annona di questa città, anno li sup(len)ti tassato tutti li negotianti, che non sono più che tre corrispondenti delli mercanti di costi, e fra questi D. Gio. Berardino Bisceglia per tum.a mille e cinquecento perche tiene maggior quantità degli altri di g(ra)ni et essendo stato il med.mo dalli sup.ti richiesto a contribuir secondo tutti gl’altri anno contribuito non fu possibile persuadersi onde sperementandosi tutta via la penuria in questa Città convenne alli supp.ti prendersi jeri 13 del corr(ent)e tum.a quatrocento ottanta di majorche in tempo che il med.mo caricava per conto de suoi corrispondenti la tartana di P(atro)n Donato Cafiero senza che s’avesse impedito il med.mo caricamento poiche questo si è continuato e si continuera farsi ancora quello dell’altra tartana, che in questo porto si trova per conto di detto Bisciglia, mentre nelli magazzini del med.mo vi si trovano almeno ridotti tum.a dieci mila majorche con li q(ua)li pole complire il carico delli sud(e)tti tartani e dare per uso di questa annona li tt.a mille e cinquecento, che si pagheranno da sup.ti secondo si anderanno panizando, non tenendo peculio l’Uni(versi)ta et alla ragg(io)ne di carlini dodici il tumolo prezzi corr(en)te, e li più alterati che si pratticano intorno alla compra delle majorche raccordando a V. E. che anni sono dall’antecessori de sup.ti essendo qui mancato il Pane capitati alcuni bastimenti in questo porto, che avevano caricato in Manfredonia, et in altri parti del Reg(n)o per conto dell’annona di cotesta Città di Napoli dalli med.mi si scaricò il g(ra)no di dette tartane, e si ne servirono per uso dell’annona di questa Città, che per essere una unica piazza giurata di queste due Prov(inc)e ove risiede la guarnit(io)ne alemana, e molti officiali deve e più di ogni altra Città rimanere proveduta del Pane, che cotidianam(en)te necessita anche per uso de forastieri e delli marinari, che alla giornata capitano con loro bastim(en)ti portano tutto ciò alla notizia di V. E. acciò che avendo ricorso dalli sop(r)a cennati mercanti possa esser prevenita delli raggioni, che assistono a questo povero publico, al potersi dare quegli ord(i)ni, che stimerà più proprii per stabilirsi l’annona di questa Città fino alla summa di tum.a dieci mila g(ra)ni, che se si toglierà il g(ra)no, che qui si trova non potrà questo povero publico ritrovarlo in altri luoghi ( sicome potranno fare l’altre Città del Reg(n)o) mancando alla mede(si)ma il denaro di cont(an)ti, et in tal maniera perirebbe la med.ma di fame. Preintendendosi dalli sup.ti che dal Ill.e Duca di Giungano Vicario G(enera)le di queste due Prov(inc)e siasi permesso l’estratt(io)ne de g(ra)ni per conto di alcuni Uni(versi)ta di questo regno perciò sup.no V. E. ordinare al d(ett)o Ill.e Duca o à chi meglio parerà, che non facesse estraere li sud(et)ti g(ra)ni, che qui si trovano comperati per conto di dette Uni(versi)tà, ma che restino per uso dell’annona di questa Città con pagarne il giusto prezzo, che l’anno comperato dovendo questa esser preferita ad ogni altra; o che pure alla peggio dovessero lasciare la metà delli sud(et)ti g(ra)ni ciascheduna Uni(versi)tà, che qui si tiene e lo dippiu imbarcarsi per il loro uso rimettendosino li sup.ti intorno alla giustitia della loro dimamda a q(uan)to si è risposto per parte loro in piede di una figurata protesta, che gli è stata fatta per parte di d(et)to D. Gio. Berardino Bisciglia cop(i)a della q(ua)le a V. E. rimettono, e la sup(lica)no instantem(en)te si degni ordinare, che tutti li med.mi mercanti contribuissero prorata per potersi determinare, e complire la summa di tt.a dieci mila g(ra)ni che necessitano per uso dell’annona di questa Città, che oltre il giusto l’averanno a gratia di V. E. ut Deus. Cotrone 14 7bre 1719.

Gregorio Montalcini Sind.co de Nobili/ Carlo Cesare Scarnera sind.co/ Ferdinando Pelusio eletto/ Gioseppe de Vite eletto/ Antonio Varano eletto.”[viii]

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“Eccellent.mo Sig.re

Li Sindici della Città di Cotrone di nuovo ricorrono da V. Eccellenza, e riconfermando le suppliche già date li riducono a memoria, che essendosi con publico parlamento formata la tassa de grani che pro rata dovevano contribuire, così li cittadini benestanti, come li forastieri che havevano fatto compre di moltissime quantità (già che li soli cittadini non bastavano) per la provista così dell’annona, come della semenza, e tra li forastieri fu tassato D. Giacomo Bisceglia, che ha comprato più di tommola centomila di grani nel territorio di detta Città, il quale non volendo concorrere tutto è che gli altri non ripponassero si è valuto dell’apparente pretesto che li suoi grani servivano per la grassa di questa fideliss.ma Città, ma considerandosi il cotidiano e preciso bisogno di quel publico da D. Gregorio Montalcini sindico de Nobili essendo accaduto che si conducevano 480 ummola di mayiorica di detto Bisceglia li fece prendere e panizzare per servizio di detta Città, ove oltre il numeroso popolo ave il presidio tedesco, e li forestieri che vengono giornalmente sopra li bastimenti, che comprano il pane in piazza e depositò a d(et)to Bisceglia il giusto prezzo di detti tummoli 480 alla ragione della voce, nondimeno il med.mo n’ha voluto a giusta dimanda porgere l’orecchio et ha preteso di molestare d(et)to sindico de Nobili, quando è tenuto in tutti i modi per giustitia, e per ragione naturale ancora contribuire il supplemento per li grani per la rata a lui tangente, in cui è stato tassato, e di più non lasciano li supplicanti di portare alla notizia di V. Ecc.a il concerto usato da d(et)to Bisceglia con gli altri mercadanti de grani in d.ta Città, giache oltre di far negotio con particolari mercanti, quali provedono di grani, e poi si schermiscono con il specioso pretesto che servono li grani per uso di questa Città di più si uniscono a non pagar il grano per quel prezzo che si dà alla voce dalli sindici di detta Città, ma a prezzo inferiore come ha fatto inhora giache essendo state portate in Cotrone innumerabili quantità di grani per vendersi, detti mercanti si sono uniti ad offerirli bassissimo prezzo, ed a tener alienati altri, che avrebbero voluti comprarli alla voce; sin a tanto, che vedendo li Patroni di grani, che niuno si accostava ad offerire il prezzo secondo la voce, si indussero a dar li grani per il prezzo basso che vollero d(et)to Bisceglia, ed altri mercanti e poi da questa fideliss(i)ma Città, ed a loro corrispondenti li fanno pagare a prezzi assai maggiore in grave danno, e pregiudizio della Regia Corte, e di altri interessati conforme è notorio in detta Città; Perciò ricorrono da V. Ecc.a ed a tenor dellaltre suppliche humilmente la pregano con effetto ordinare che non si dia molestia alcuna a d(et)to D. Gregorio Montalcini per detti tummola 480 di mayorca già panizzati avendo offerto il prezzo che d(et)to Bisceglia ha impiegato per comprarli, e di più degnarsi ordinare che il med.mo Bisceglia dia il complimento de grani per la sua rata in cui è stato tassato al prezzo, che l’ha comprati e che a lui, e li altri mercanti si dovessero scomputare li grani che dicono aver comprati per grassa di cotesta capitale e per servizio d’altri per l’effettivo prezzo che hanno erogato, l’oppressioni che attualmente danno i mercanti, e benestanti negotianti di questa Città di Cotrone a poveri Cittadini di essa Città che li proprii loro grani, che raccogliano dalli loro territorii et industrie, che fanno di seminatorii nelli proprii loro territorii et altri che sementono tomola 500 annui che dal proprio seminatorio che ne raccogliano sei o sette milia tummola di grano l’anno oltre delli loro colonii quantita di grani che coltivano i loro territorii procurano la corrispondenza con cotesti negotianti da Napoli; affinche potessero secondo i prezzi de grani avantagiosi assignarli tanti centinaia per volta a d(et)to suo corrispondente di Napoli, come a fatto Fabriz. Manfreda uno delli magiori benistanti che è del ceto cives che tiene armenti di bacche, e bovi da mille e cinquecento, oltre diece milia pecore e ducati due milia che li fruttano li suoi territorii che è del bisognevole di questa Città, tanto per il vitto quanto per la semina tummola venticinque milia che si è degnata l’Ec. S.a suppliche della mede(si)ma ordinare all’Ill.e Duca di Lungano Vicario Generale, e Proveditore delle truppe Cesaree di provederli di tal somma giusta la tassa pro rata fattasi da questo parlamento d(ett)o Fabrizio Manfredi è stato tassato tommola due milia di proprio suoi grani pervenutoli dalli suoi territorii et industrie de seminatorii che sementa l’anno tummola 500 che alla raccolta si mette in magazeno quelli sei o sette milia tommola che si conservano dentro il suo proprio palazzo e quelli per conto de suoi corrispondenti di Napoli li mette alli magazini fuori della Città accioche potesse avvalersi di quello in qualsiasi urgenza come appunto è sortito il caso che avendo richiesto le tommola duemila di grano sincome sta tassato d(ett)o Fabrizio Manfreda rispose non volerlo dare. e come che quel publico scarseggiava si in piazza come in dar principio al seminatorio fussimo necessitati congregar parlamento con asistenza del Governatore e molti del popolo chi per magnare, et altri per sementare facendo le loro istanze, compassionando quelli ci portassimo il Governatore con tutto il regimento e quel popoloi che primo loco ci avevano fatto l’istanza delli loro bisogni nelli proprii magazeni di d(ett)o Fabrizio Manfredi e dispenzassimo tanto alli panettieri quanto quelli per far la semina le 2000 tummola da quei tassatoli pro rata delli grani che possiede abiamo stimato partecipar a V. Ec. per il bisognevole che è occorso a questa Città sepure detto Manfreda avesse avuto ricorso, che d(et)ti grani fussero da lui comprati per conto di Giuseppe Leto suo corrispondente subtefugio opprimere i poveri Cittadini con atti usurarii come il suo solito nonche si vaglia del pretesto di far comparire appresso V. Ec. d(ett)o Giuseppe di Leto appaldatore, quando d(ett)o di Leto ha fatto compra da cinquanta mila tomola di grani in questa Città per mano di D. Dom.co Soriano un tal Cirillo, et altri, e detti grani l’ha comprato tutto alla voce, che ha fatto a 15 d’Agosto il Sindico de Nobili, et hora che si ha provisto d.ta quantità di grani a carlini 10 il tummolo 2do la voce posta da d(ett)o sindico, prima della quale non comparivano nel mercato negoziante alcuno, che qualcheduno che compariva metteva i grani a carlini 9 ½; accioche la voce non dovea stabilirsi al più a carlini 10 come sortì, e dopo fatta d(ett)a voce da Noi hanno cominciato avvanzar il prezzo delli carlini 10 quando d(et)ti negozianti si hanno introitati nelli loro magazeni al prezzo di carlini 10 2do la voce da Noi fatta da tommola cento cinquanta milia a fine di poterli assignare alla med.ma Città e R(egi)a Corte a prezzi avantagiosi, quando non siamo tenuti ad altro la rata di due mesi del denaro, che d(et)ti negotianti abiano pagato a venditori di grani al prezzo di d.ta voce di carlini 10; In tanto supplicano V. Ec. di ordinar a tutti quelli che sono stati tassati per il numero di tummole venticinque milia per l’annona, e semina non possano pretendere ne alterar prezzo sincome l’hanno comprato e l’interesse di detti due mesi del loro denaro ch’hanno dato di caparra per d(ett)o prezzo come si fa la voce da sindici di Cotrone et incarricare a d(ett)o Ill.e Duca di Lungano che d(ett)e tommola due milia pigliatosi da d(ett)o Fabrizio Manfreda sincome ne fu tassato si li deve bonificare alla somma di tommola venticinque milia, e non stante che per li grani che è stato tassato Giuseppe Leto non si intendono compresi alle tommola due milia, che si sono pigliati dalli proprii magazeni di d(ett)o Fabrizio Manfreda, ma deve contribuire pro rata delli tommola cinquanta milia comprati per suo conto in questa Città alla voce, e del tutto, oltre il giusto lo riceveranno di V. Ecc.a, ut Deus.”[ix]

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“Emin.mo Sig.re

Li sindaci et altri del Regimento della Città di Cotrone posti à piedi di V. Em.za per adempire alla carica che sostengono, si veggono costituiti in una precisa obligatione di rappresentare a V. Em.za li modi stravaganti et irregolari che pretende indebitamente con rev.a adoperare il Giudice nuovamente capitato colà non meno in pregiudicio della giustizia che di tutto quel publico, costui è un giovinetto per nome Mutio Ant.o Scandale della Terra di Policastro distante da dodeci miglia in circa dalla detta Città di Cotrone, uomo senza veruna prattica et esperienza vedendo d’esser uscito fuori di senno il Regio Governatore di detta Città D. Girolamo Torques, il quale per la sua notoria indispositione di mente s’è reso affatto inabile al Governo ha voluto e vuole farsi lecito d’esercitare da Giudice e da Governatore pretendendo travagantissimamente senza timor di dio e della giustizia: infatti è andato e va rondando di notte sostenendo il carattere di Giudice e di Governatore che li manca et alcune notti procedè alla carceratione di più e diverse persone sotto vari frivoli pretesti, e specialmente sotto il pretesto di voler esiggere la pena dell’oscuro quando il rondar di notte è proprio del mastro giurato che canonicamente et in publico parlamento viene eletto per esercitar la carica, e far che non succedano disturbi di notte et a lui s’appartiene custodir le mura e la città tutta con destinar e distribuir le guardie e sentinelle non meno in vigor d’antichissimo e memorabile possesso, che d’uniformi et ampissimi privilegi che gode la detta città et è arrivata a tal segno l’arroganza di detto Giudice con positivo disprezzo della Giustizia, che per commettere estorsioni fece di notte aprir con violenza alcune porte di meretrici senza veruna assistenza del mastro giurato, e fatte quelle carcerare le tenne prigioni per lo spazio di 20 giorni e per liberarle volle docati quattro per ciascheduna, la qual cosa concitò a sdegno tutto quel publico, e convenne alli supplicanti poner quiete e darne come fanno a V. Em.za affinchè si fosse degnata porger il dovuto rimedio e fra tanto si sono opposti a moltissime altre novità che il detto Giudice avrebbe voluto commettere e perche non è bene che sotto il felicissimo governo di V. Em.za s’opri di questa maniera da chi deve amministrare giustitia, e che il sudetto giovine s’assuma l’autorità di Governatore, che non v’è memoria d’uomo in contrario per eseguzione di moltissimi privilegii conceduti da serenissimi Re ha esercitato sempre la carica del Governo qualora il Regio Governatore ha finito l’anno, e si ritrova in sindacato, e non è capitato il successore, o per altra raggione fosse divenuto inabile et impedito all’esercitio della carica: tanto più che il detto Mutio Ant.o Scandale, ne tampoco per indispositione di raggione puo esercitar la carica di Giudice in detta Città per esser nativo di detta terra di Policastro distante poche miglia dalla città sudetta giache per la costitutione del nostro Regno che è della mede(si)ma provincia è proibito a poter sostenere la carica di Giudice e si richiede almeno che sia nato in luogo distante da 36 miglia, e così più volte l’ha deciso il Regio Collaterale Consiglio e li supplicanti per atto di presa et attentione , che han professato e professano verso il nome di V. Em.za e per aversine il suo saggio e prudentissimo oracolo non hanno sinora preso il Governo di detta Città per deficienza di detto D. Gerolamo Tosques, e non hanno fatto desistere il sudetto Giudice D. Mutio Ant.o Scandale. Percio ricorrono dall’Em.za V. e con il piu vivo dell’animo le rappresentano tutto cio, pregandola volessi degnare di dar l’ordini opportuni affinche non succedano maggiori inconvenienti et irregolarità con imponere a detto Giudice che affatto desista restituisca tutte le somme indebitamente estrate a cittadini e promettere che il governo si possa assumere dalla citta sintanto che non verrà il successore per esegutione de privilegii e dell’antico possesso conforme si vede dalla particola d’uno de privilegii che in pronto esibiscono a V. Em.za e di piu vivamente la priegano ordinare che per quel tempo che detto Giudice ha esercitato sia astretto a dar sindacato a tenore della Regia Prammatica et il tutto oltre il giusto l’averanno a gra(tia) ut Deus.”

Nel privilegio di re Ferdinando spedito dalla città di Segovia il 22 settembre 1505, vi è il capitolo: “Item supp(li)ca Vostra Altezza che si degni farli gratia che finito il tempo di d(ett)o cap(ita)no ord(ina)rio infine danni e non venendo l’altro novo cap(ita)no, che per non contravenire alli loro capitoli et statuti debbia desistere di suo officio e stare a sindacato come e detto, et debbia deponere la bacchetta di giustitia in potere del sindico di d(ett)a città, il quale habbia d’esercitare d(ett)o off(ici)o sintanto sia arrivato il novo cap(itan)o.”[x]

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“Em.o Sig.re

Il Regimento della fedelissima Città di Cotrone, cioè Sindici Mastro Giurato ed Eletti della mede(si)ma Devotissimi schiavi di V. E. umilmente supplicando l’espongono, come questa Città di Cotrone, e suo Marchesato, per la sterilità della passata raccolta, e per la numerosa contributione di più e più migliaia di tumula di grano estratte dalla mede(si)ma per servitio delle militie di S(ua) Cat(holica) M(aestà) (che Dio Sempre Guardi) ha soferto e stà presentemente soffrendo una tal carestia di viveri che non vi è cittadino, che per campare miserabilmente con la sua famiglia, non sia stato costretto vendersi a baratto tutto il suo avere, per comprare a caro prezzo il grano per proprio sustentamento, e a chi non è bastato il vendersi li beni di fortuna, hanno pignorato le proprie persone a creditori e li rustici, astretti dalla necessità per non restare dell’intutto insementati li campi, non si sono curati soggiacere a qualsivoglia patto vantaggioso verso li loro creditori, e perché la maggior parte non solo de cittadini, ma del Marchesato tutto, che circa il negotiare dei grani siegue le norme di q(uest)a città, si sono accredenzati il grano con patto di doverlo pagare a quel prezzo che si vende nel corrente mese di maggio, nel qual tempo si suole ordinariamente alterare più del dovere, sincome con effetto presentemente si vende a carlini venti sei e venti otto il tumolo, quando per l’addietro, se bene ve ne fusse stata scarsezza, nulla pero di meno si è venduto alcuni mesi a carlini quattordici, alcuni sedici, et alcuni a venti, di modo che dovendo un povero huomo pagare diece tumola di grano, se lo volesse ricompensare in tanto grano nuovo quanto capirà al prezzo che corre in maggio, non li basterà tutta la sua massaria per pagarli, e dovendoli pagare in denaro, dovrà stare per più anni schiavo con li suoi creditori epr estinguere con le sue proprie fatiche il debito, il che Em. Sig.r è un preludio di miseria sopra miserie, ne li poveri agricoltori potranno più seminare li campi. Pero per evitarsi un male di si brutta conseguenza ricorrono al Santo Zelo et incorruttibile giustitia di V. E., a ciò si degnasse ordinare, sincome da Antecessori di V. Em.a in simili casi si è pratticato, con speciale Pragmatica à qualsivogliano persona di questa Città, e suo Marchesato, che li grani accredenzati si pagassero a quel prezzo che al savio parere di V. E. parirà espediente, e di giustitia, acciò li poveri cittadini di questa fedelissima città potessero ergere almeno il capo da tanta angustia, che l’haveranno a gra(tia) ut Deus.”

Gregorio Montalcini sindico nobile/ Carlo Cesare Scarnera sindico/ Ferdinando Pelusio eletto/ Gioseppe de Vite eletto.”[xi]

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“Congreg.ti in Pub.co Rigim.to ad sonum campanae more solito nel sedile di S. Dionisio Areopag.ta et in p.nza del Sig.re D. Lelio Cavalcante Reg.o Gover.re di questa Città di Cotrone. L’Ill.mi Sig.ri Sindici m.ro Giurato et Eletti della med.ma per trattare conclud(ett)e et determinare cose concernentino a serv.o di Dio S.M.C. Dio guardi e Benf.cio Pub.co.

E per essi Ill.mi Sig.ri Sindici fu proposto e detto La Congreg(atio)ne di loro Sig.ri si è per farli intendere come dal Sig.r D. Gregorio Montalcini od(ier)no Sindico de Nobili trovasi cominciato, sin dall’anno pass.to la costrutt(io)ne di un Ponte di fabrica nel fiume detto Esare, un miglio distante dalla Città, tanto necessario non solo per serv.o dei Cittadini, che delli forastieri, per esser l’unico e più frequente passaggio di tutto il territorio, senza del q(ua)le non solam(en)te la Città sud(ett)a ne percepisce scommodo e danno notabiliss(i)mo, m’altresì non si possono condurre in essa carri con vettovaglie, carri di g(ra)no, legnia et altro che è necessariss(i)mo per grassa et uso di quella per non potersi varcare da cavalcatura, bovi , et altro; E p.che presentemente il sud(ett)o Sig.r D. Greg(ori)o Sindico, non ha modo di poter perfettionare il med(em)o accausache nel passaggio et alloggio dei Tedeschi in questa Città ha speso, non solo tutto il peculio universale, m’altresì trovasi in grosso esburso di proprio suo danaro, e nemmeno li è stato sin ora bonificato dalla Reg(i)a Corte.

Perciò sarebbe espediente necessariss(i)mo, e di molto utile a questo Pub(li)co, se pure parira alli S.S. V.V. che per complirsi detto Ponte si dovesse imponere per questo corr(ent)e Carnovale tantum sop(r)a la carne di Porco che doverà macellarsi in questa Publica Piazza un grano a rotolo più del partito et esigersi da persona puntuale et accorta, acciò di tale esatt(io)ne si potesse almeno portare a buon segno la costrutt(io)ne del Ponte sud(ett)o tanto più ch’essendo una piccioliss(i)ma contribut(io)ne sop(r)a ogni rotolo di carne al peso di oncie quaranta otto, e molto più a buon mercato di quanto suole vendersi nei paesi convicini. Questo Publico si a protestato e giornalmente si protesta essere contentiss.mo suggiacere a tal picciola contribut(io)ne; de q(ua)le ne dipende un beneficio così grande. E per essi Ill.mi Sig.ri Sindici M(ast)ro Giurato et Eletti inteso il tutto, e considerato maturam(en)te lo scommodo e danno, che ne percepisce questa Università del defetto del Ponte sud(ett)o, e versavice visto l’acclamore di tutto il Popolo, che abbtaccia la picciola contributione di un grano a rotolo piu del partito sop(r)a la carne di Porco, fu unanimiter et pari voto, ac nemine penitus discrepante concluso et determinato, che si debba imponere il sud(ett)o g(ra)no a rot(ol)o più del prezzo si stabilirà nel partito per questo p(rese)nte Carnovale tantum, a quale effetto si destina la persona del mag(niofi)co Fran(ces)co Cirillo per l’esatt(io)ne sud(ett)a, quale compito doverà numeratim conseg(na)re tutto l’esatto in potere del sud(ett)o Sig.r D. Gregorio Sindico de Nobili per applicarsi a benef.o del sud(ett)o Ponte et sic fuit conclusum per modum ut s(upr)a.

Cotrone li 7 8bre 1720

Gregorio Montalcini Sindico/ Lelio Cavalcante Reg(i)o Gover(nato)re/ Alessandro Barricellis m.ro Giurato/ Fran.co Galasso di Giuseppe Sindico/ Fran.co Ant.o Suriano primo eletto dei Nobili/ Pietro Pipino secondo eletto dei Nobili/ Gio. Batt(ist)a Ventura Primo eletto/ Giuseppe de Vite eletto/ Greg.o Gerace cancell(ie)re.”

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“Em.mo Sig.re

L’Università e Reggimento della Città di Cotrone supp(lican)do espone a V. E. come sin dall’anno pass.to s’era dato principio alla costruzzione d’un Ponte di Fabbrica sop.a il Fiume volgarmente detto Esari vicino a detta Città sommam(en)te necessario non solo per servigio de tutti li Cittadini e Pubblico di essa Università che de forastieri per esser l’unico e più frequente passaggio di tutto il territorio senza del quale essa Città ne viene a sentire scommodo e danno notabilissimo giacche non si possono introdurre carri con vettovaglie, con grano, legna ed altro, che vi bisogna per grassa ed uso della med(esi)ma non potendosi guadare d(ett)o fiume da cavalcature, Bovi ed altro e poscia che presentemente la supp(li)ce non ha modo di continuare la fabbrica di d(ett)o ponte per poterlo poi perfezzionare; giacche nel passaggio, ed alloggio de Tedeschi accaduto più e diverse fiate ha speso tutto il peculio universale di modo che per adempire le spese occorse per d(ett)o passaggio ed alloggio il Sindico è stato necessitato erogar moltissima somma di proprio, nella quale resta creditore della supplicante quindi è che convocato pubblico parlam.to nel dì 7 del corrente mese di ottobre s’è fatta conchius.e che in pronto s’esibisce a V. E. con la quale s’è risoluto di esiggere un grano più a rotolo di carne di porco che dovrà macellarsi per il corrente carnevale; e che l’esazzione si dovesse fare da persona puntuale ed accorta di d(ett)o grano più a rotolo per impiegarsi alla costruzz.e e continuaz.e della fabbrica di d(ett)o Ponte; nè con d(ett)a contribuz.e de grano ad esser gravati d(ett)i cittadini giacche oltre di esser il rotolo di carne in d(ett)a Città oncie quarantotto, si vende più a buonmercato di quanto si suole vend.re la carne di Porco nè Paesi convicini, perciò ricorre da V. E. e la supp.ca degnarsi interponere il suo assenso et beneplacito a d.ta conclusione per potersi legitimam(en)te fare l’esaz(io)ne sud(ett)a per dar causa di tanta necessità et utilità di d(ett)o publico e suoi Cittadini, ed il tutto oltrre il giusto l’haverà da V. E., ut Deus.”[xii]

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“Ecc.mo Sig.re

Li Sindici, ed Eletti della Città di Cotrone Supplicando rappresentano a V. E. , come vantandosi questo Reg.o Governadore che nella prossima nova elettione dell’officiali del Regimento di questa Città, quella haverà da succedere a suo piacere. Onde dubitano, che essendo il medesimo un huomo molto animoso nel suo procedere, et arrischiato, come in altra loro supplica hanno rappresentato a V. E. , non sia per coartare i voti dell’Elettori dell’officiali con minaccie, carcerationi et ostacoli indoverose ( cum riv.a) a fine di venire a capo del suo disegno; Per tanto gli supplicanti si mettono a piedi di V. E. e la supplicano restasse servita ordinare, che in luogo di d(ett)o Governadore, nella prossima Elettione sudetta, venisse a presedere un officiale della Reg.a Audienza Provinciale, ò di quella di Cosenza, et a finche d(ett)o Governadore, quante volte l’E.V. restasse servita d’asaudire li prieghi de supplicanti, sdegnato di non haver possuto ottener il suo impegno, non trapazzasse il Sindico futuro nel firmare l’apprezzo, o sia Catasto, dare facoltà al d(ett)o Ministro di firmarlo in vece di d(ett)o Governadore, Lo sperano dalla gran clemenza dell’E. V.a, che l’haveranno a gratia, ut Deus.

Gregorio Montalcini Sind(ett)o/ Fran.co Galasso di Gios.e Sind.co/ Fran.co Antonio Suriano eletto de Nobili/ Pietro Pipino eletto de Nobili/ Gio. Batt(ist)a Venturi eletto/ Giuseppe de Vite eletto/ Gregorio Gerace Cancel.re.”[xiii]

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“Ecc.mo Sig.re

Li Sindaci, eletti, et altri del Reggimento della Città di Cotrone supp.do espongono a V. E. come alli 15 del passato mese d’Agosto essendosi servatis Servandis convocato Publico parlamento more solito con l’assistenza dell’Aud.re di Catanzaro D. Giacomo Bisanti destinato da quella R(egi)a Udienza precedenti ordini del R. C. Collaterale sono stati eletti nemine penitus discrepante li supp.ti alle loro respettive cariche et avendono preso quiete e pacificam.te il dovuto e legitimo possesso in quello si ritrovano fuorche il Gov.re D. Narciso d’Andrado avesse fatto un bando, col quale proibiva i cittadini sotto pena di D(oca)ti mille che li riconoscessero per tali sindaci et eletti et altri del Regim.to. Al presente il Giudice di d(ett)a citta seguitando l’orme et il dettame di d(ett)o Gov.re seguita pure ad inquietarli non volendoli riconoscere per tali e fomentando l’altri ancora senza obbedire gli ordini della R(egi)a Aud(ienz)a. Perciò ricorrono da V. E., e la supp(lica)no restar servita ordinare che gli espon.ti siano mantenuti nel possesso in cui si ritrovano di d(ett)e loro cariche, restando ferme la d(ett)a elezione fatta con l’intervento del d(ett)o R(egi)o Auditore D. Giacomo Bisanti nemine discrepante, con ordinare alla R(egi)a Aud(ienz)a che così facci eseguire et osservare ut Deus.”[xiv]

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“Ecc.mo Sig.re

D. Ferrante Pelusio, D. Dionisio Pipino, D. Gregorio Montalcini, D. Cesare Berligieri, D. Gregorio Ayerbis di Aragona Nobili della Città di Cotrone, ed altri Particolari Cittadini della med.ma supplicando espongono a V.a Ec.za, come convocatosi il Publico Parlam(en)to à 15 del prossimo passato mese di Agosto, per procedersi all’elettione de sindici et altri officiali del Reggim.to fu nominato per Sindico de Nobili, da chi ebbe la palla in sorte per nominare, D. Fabritio Lucifero, ma come che tiene nel S(acro) C(onsilio) e nel Tribunale della Reg(i)a Cam(er)a una graviss(i)ma lite con l’Università sendoli stata fatta questa oppositione fu escluso; Poi si fè la nomina del Maestro Giurato, e restò conchiuso con la Prularità de voti esso supplicante D. Ferrante Pelusio, e dopo fatte varie nomine così per il sindacato, come per altri impieghi universali, non essendosi conchiuso altro soggetto per sindico de Nobili fu nominato novam(en)te d(et)to D. Fabritio Lucifero, ed incontrò la stessa oppositione della lite che attualm.te tiene con l’Università, anzi si li opposero due di essi supplicanti che sono deputati eletti dall’università per questa stessa lite, na con tutta questa oppositione e che fusse stato la p(ri)ma volta escluso, fu non di meno (benche nulliter con riverenza) eletto sindico, ansi tutto che il suppl(ican)te D. Ferrante Pelusio fusse stato già conchiuso, ed eletto Maestro Giurato, si procedè all’elettione di altro soggetto; e conoscendo d(et)to D. Fabritio Lucifero di non poter sussistere per niun verso l’elettione sud.ta in sua Persona, diede li giorni passati memoriale a V.a Em.za per Coll(ateral)e, e produsse il docum(en)to della pendenza di d.ta lite, e V.a Em.za si degnò di ordinare con vista di d(et)to documento che si propceda alla nuova elettione. E perche Sig.re Em.o è molto facile che il d(et)to D. Fabritio tutto che si havesse fatto spedire la Prov(ision)e per procedersi alla nuova elettione non si vogli di quella servire, il che sarebbe di grandissimo preggiuditio alla povera Università, la quale qualora venisse à soccommere, ò in qualche maniera à preggiudicarsi a d.ta lite così importante, restarebbe affatto rovinato tutto il territorio. Perciò ricorrono da V.a Em.za e presentandono cosi la copia estratta dalla Real Cancelleria della d(et)ta Prov(isio)ne per procedersi alla nova elettione spedita à petitione dell’istesso D. fabritio Lucifero, come li processi della lite che tiene, non solo il d(et)to D. Fabritio ma anche D. Tomaso Sculco di lui cognato con l’università, la supplicano restar servita ordinare che con effetto si proceda alla nova elettione delli sindici, ed altri officiali del Reg(imen)to incaricandosi che si eliggano persone abili e timorati di Dio, alli quali non osti alcun impedimento delle Reg(i)e Parmatiche, con commettersi l’osservansa inviolabile alla Reg(i)a Aud(ienz)a Prov(incia)le, e Reg(i)o Gov(ernato)re di d(et)ta Città di Cotrone in solidum, ed il tutto oltre il giusto l’haveranno a gratia di V.a Em.za. ut Deus.

Carolus/ Mag(nifi)ci Viri/ A Noi è stato presentato Mem(oria)le.”

***

“E.mo Sig.re

Il B(aro)ne D. Fabritio Lucifero della Città di Cotrone Supp(lican)do espone a V. E. come essendosi secondo il solito dall’Uni(versi)tà di Città a 15 del corr(en)te mese proceduto all’elett(io)ne del Sindico della med(esi)ma fu per pecularità de voti eletto il supplicante, il q(ua)le litigando p(rese)ntemente con l’Uni(versi)tà p(redet)ta, che pretende avere i suoi Citt(adi)ni il Jus d’aguare, allignare e pascere nel suo feudo d’Apriglianello, viene dalle R(egi)e Pram(matich)e proibito ingerirsi nell’officio di Sindico di d(ett)a Città oltre che l’infermità che acciaccano il supplicante che patisce nella salute non li permettono poter esercitare d(ett)a carica con sodisfat(io)ne et utile di d(ett)o Publico, che percio Supp(li)ca V. E. degnarsi ord(ina)re anche in exegut(io)ne di R(egi)e Pram(matich)e che l’Uni(versi)ta p(rede)tta proceda all’elettione del nuovo sindico in luogo del supplicante e l’havera ut Deus.

Et inteso per Noi d(ett)o Mem(oria)le ci e parso far la p(rese)nte con la q(ua)le vi dicemo et ord(ina)mo che vista da Noi la fede del Scrivano della R(egi)a Cam(er)a della Sum(ari)a, dalla quale appare che il supplicante p.tto attualm.te tiene lite con l’Uni(versi)ta di d(ett)a Città di Cotrone vi ord(inia)mo che il supplicante p(rede)tto non si astringa ad esercitare la carica di sindico di d(ett)a Città ma in suo luogo s’eligga altra persona abile et idonea a chi non osti la R(egi)a Pram(mati)ca che tal è N(ost)ra Volontà. Datum Neap. die 29 m(ensi)s Aug(us)ti 1722.”

***

“Ecc. e Sig.e

Il B(aro)ne D. Fabritio Lucifero della Città di Cotrone sup(lican)do espone a V. E. come essendosi secondo il solito dall’Uni(versi)ta d(ett)a città a 15 del corr(en)te mese proceduto all’elettione del Sindico della med(esi)ma fu per pecularità de voti eletto il supplicante il quale litigando presentem(en)te con l’Uni(versi)ta p(redet)ta che pretende avere a suoi Citt(adi)ni il Jus d’aquare allignare e pascere nel suo feudo d’Apriglianello venne dalle R(egi)e Pram(matich)e proibito ingerirsi nell’officio di Sindico di d(ett)a Città oltre che l’infermità che acciaccano il supplicante che patisce nella salute non li permettono poter esercitare d(ett)a carica con sodisfatt(io)ne et utile di d(ett)o Publico che perciò supp(li)co V. E. degnarsi ord(ina)re anche in esequt(io)ne di R(egi)e Pram(matich)e che l’uni(versi)ta p(redi)tta proceda all’elett(io)ne del nuovo sindico in luogo del supplicante e l’havera ut Deus.”[xv]

***

“Em.mo Sig.re

Il Sindico, ed Eletti dell’Univ.tà di Cotrone, sita in Provincia di Calabria Ultra, supplicando espongono à V. Em.a, come havendo D. Fabio Caracciolo anni sono comprato dal q.m Gio. Pietro Gerace alcuni territorii, siti nel distretto di d(ett)a Città nelli luoghi denominati Nao detto il tenimento, e nel luogo detto Casazza, e nel luogo detto la Gabelluccia, e nelli luoghi detti Chianchi e Zappaturo, e nel luogo detto Schifo, e nell’altro detto la Rocchetta, e l’altro detto la Chianchi, in tutti di salmate cento, e quattordici, ed avendo la supplicante dedotto giudizio nella R(egi)a Cam(er)a contro il mentovato D. Fabio per il pagamento, ed esattione della buonatenenza, à pro’ di essa Città, si oppose non essere egli tenuto per caggion che se bene la compra de mentovati territorii, si fusse fatta dal fu Ill.e Duca di Monte Sardo suo Genitore, havea però il med(esim)o dichiarato la compra sud(ett)a à pro del d(ett)o D. Fabio per il suo Patrimonio, come Prelato residente in Roma, e referendario dell’una , e l’altra segnatura, e che per ogni disposizione di raggione e giudicature seguite, non era tenuto, nè obbligato esso d. Fabio alla pretesa annuale buona tenenza, ed essendo di presente compromesse le sud(ett)e ambe pretenzioni, acciò amichevolm(en)te vedute, e terminate si fussero dalli m(agnifi)ci d.d.r D. Dom(eni)co Merenda e D. Dom(eni)co Bruni, Avvocati d’ambe le parti, avanti de quali essendosi fatte più sessioni, e da medesimi considerati le raggioni dell’una e dell’altra parte, hanno stimato stabilirle nel seguente modo, cioè che per tutto l’attrasso, sino al presente anno, si fussero pagati alla mentovata uni.tà supplicante la somma di docati cento cinquanta, e che in avvenire si dovessero pagare ad essa uni(versi)tà supplicante annui docato trenta il quale parere, ed arbitram(en)to non fatto da d(et)ti S.ri Avvocati è stato accettato concordemente da ambe le parti. E per la dovuta cautela ricorrono da V. Em.a, e la supplicano concederli, ed impartirli il R(egi)o Assenso in forma R(egia)e Cancelleriae, e l’haveranno a g(ra)tia, ut Deus.”

***

“Die 3= m.s Junii 1723: Cotrone

Congregati in publico parlamento ad sonum campanae more solito nelle case univ(ersa)li di questa Città avanti il Dig.r D. Diego della Guardia Regio Governatore della medesima, l’infratti Signori Ill.mi Sindici di d(ett)a Città per trattare, conchiudere, e determinare cose concernentino al servitio di Dio, di sua M.ta Cesarea e Cattolica, ed in benef(ici)o del publico, e per essi Ill.mi Signori Sindici fu proposto, e detto: La congregat(ion)e di loro Sig.ri si è per farl’intendere, come pretendendosi da questa università la buonatenenza del territorio detto Nao comprato anni sono dal q.m Gio. Pietro Gerace di d(ett)a Città dal Sig.r duca di Monte Sardo, non ostante, che da d(ett)o Ill.e duca si fè comparire l’istrumento di compra in nome del Sig.r Abbate Caracciolo suo figlio cl(eri)co fondandosi la vague di d(ett)a Università nelli decreti generali della R(egi)a Cam(er)a. All’incontro d(ett)o Sig.r duca ha preteso detto territorio essere esente di d(ett)o peso, come assignatoli à titolo di Patrim(oni)o, e consideratosi l’incertezza, e dispendii per d(ett)e liti, così dall’una, come dall’altra parte, doppo molte diligenze, e consulte fatte per parte del Sig.r D. Francesco Lucifero nostro avvocato in Napoli, si convenne con d(ett)o Sig.r duca rimettersi d(ett)a differenza, seu controversia all’arbitrio, e decisione de Sig.ri D. Dom.co Bruni, e D. Dom.co Merenda Avvocati in d(ett)a Città di Napoli, da quali intese le parti, si è finalmente concluso, e determinato, di pagare per l’attrasso docati cento cinquanta, e per il corrente ann. docati trenta; onde per potersi istrumentare d(ett)o accordio; come ancora quello dovrà farsi col d(ett)o Sig.r Nicola Gerace, dà cui si pretende il ius della buonatenenza, così per l’attrasso, come per il corrente per li magazzeni, che tiene in questa Città che per quanto si è deciso dal Sig.r Vitale de Vitale Avvocato nella Città di Napoli, ad arbitrio del quale si è compromessa la controversia, giacche si pretende da d(ett)o Sig.r Gerace l’esentione di d(ett)o peso, come Napolitano, che è docati quaranta per l’attrasso, et annui docati otto per il corrente, e però per potere perfezionare d(ett)i accordii, così col d(ett)o Sig.r duca di Monte Sardo, come col Sig.r Nicola Gerace, di darsi facoltà a d(ett)o Sig.r Fran.co nostro Patrizio ed Avvocato di poter stipulare istrumento in forma valida, e di spedire il R(egi)o Assenso, come ancora di fare istanza, per il decreto d’expedit in Regia Cam(er)a, e di fare qual(sivogli)a atto necessario ad istanza di d(ett)a Università in qual.a tribunale con darseli amplissima facoltà, di restringere, o dilatare d(ett)o pagamento, conforme potrà convenirsi col d(ett)o Sig.r duca di Monte Sardo, e d(ett)o Sig.r Gerace, affinchè su il riflesso dell’esperimentata puntualità, ed integrità di d(ett)o Sig.r Francesco Lucifero, potesse questa Univ(ersi)tà godere de vantaggi, che ha havuto in tutto il tempo del Patrocinio del med(esim)o. E per essi Sig.ri Eletti inteso quanto loro è stato proposto da d(ett)i Ill.mi Sig.ri Sindici intesosi quanto si è proposto sopra esser beneficio, e convenienza di questo publico, unanumiter, et pari voto, ac nemine penitus discrepante, fu concluso, e determinato, che si dasse, come in virtù di questa conclusione si dà, amplissima facoltà a d(ett)o Sig.r D. Francesco Lucifero nostro Patrizio di poter stipulare qualsivoglia scrittura, ed istrum(en)to per l’aggiustamento con li sud(ett)i Sig.r Duca di Monte Sardo, e d(ett)o Nicolò Gerace, ed impetrar il R(egi)o Assenso, decreto d’expedit, come per ogn’altra cosa, che si stimerà necessaria per la conclusione di d(ett)i due aggiustamenti, et sic fuit conclusum per modum, ut supra.

Diego della Guardia.

Il Barone Fabritio Lucifero Sindico/ Giuseppe de Vite Sindico/ Pietro Pipino eletto de Nobili/ Francesco Ant.o Suriano eletto/ Carlo Cesare Scarnera eletto/ Tirioli Secretario.”

***

“Noi Sottoscritti Esattore, et Ordinario di questa Città di Cotrone, nel corr(ent)e anno facciamo fede, à chi questa sarà presentata, ò spetterà vedere, così in giudizio/ Come havendo perquisito il Catasto Un.le formato dal Sig.r D. Gaetano Forte, fu capo di rota di questa Prov.a , delegato dalla R(egi)a Cam(er)a, à tal effetto ritroviamo al foglio venti sei a tergo, che il q.m Gio. Pietro Gerace pagava a questa Università per li suoi beni stabili possedea in territorio della med(esim)a loco detto li Piani di Nao docati quarant’uno, dalli quali se ne deducono docati cinque, tt.(tari) 2 redditizie al V(enerabi)le Convento di S. Francesco di Paola di questa città.

Terre a Nao dette il Tenimento salmate 45 d(oca)ti 16:1 =/ Terre in detto luogo d(ett)e la Casazza salm(ate) 18 d(oca)ti 6:2:8=/ Terre in d(ett)o luogo dette la Gabelluccia Salm(ate) 15 d(oca)ti 5:2=/ Terre in d(ett)o luogo dette li Chianchi e Zappaturo salm(ate) 12 d(oca)ti 4:1:12=/ Terre in d(ett)o Luogo d(ett)e Scifo nuovo salm(ate) 10 d(oca)ti 3:3=/ Terre in d(ett)o luogo dette la Rocchetta salm(ate) 4 d(oca)ti 1:2:4=/ Terre in d(ett)o luogo d(ett)e li Chianchi salm(ate) 10 d(oca)ti 3:3=

Quali terre ut s(upr)a dette furono vendute dal q.m Gio. Pietro Gerace al sig.r D. Fabio Caracciolo, circa anni diece otto, et a fede ci habbiamo fatto scrivere la presente sottoscritta di nostre proprie mani, presenti li sottoscritti testimonii, e notaro.

Cotrone li 17 7bre 1722.

Io Francesco Cirilli esattore faccio fede, ut supra./ Io Gregorio Gerace Cancell(ier)e faccio fede, come sopra./ In mei presentia ita est ego Pelius Tirioli Crotonem; adest signum in forma.”[xvi]

***

“Ecc.mo Sig.re

Don Francesco Antonio Suriano Sindico de Nobili della Città di Cotrone supplicando espone à V.ra Em.a, come dovendosi fra giorni procedere alla nuova elezione del sindaco, et altri officiali del Regimento di detta Città, si suppone da alcuni mal’intenzionati vers’il serviggio del Pubblico, che sia d’impedimento al supplicante à non poter’esser confermato nel pubblico Parlamento nella carica di Sindico il ritrovarsi il Supplicante con mandato ingiontoli dall’Illustre Preside, e dall’Uditore della Regia Udienza per Civitatem per cagione d’un informazione presa ora trasmessa nella Gran Corte della Vicaria d’ordine di V.ra Em.a, ad istanzia di Notar Stefano Lipari, e del di lui fratello Provinciale de’ Minori Osservanti, per causa d’una rissa col medemo notar Lipari, e con Fra Gio. Battista di San Nicandro di dett’ordine. E perchè, Signore Em(inentissim)o , non può esser ciò il pretesto, e motivo per impedirlo, quante volte il Pubblico lo desiderasse à poter’essere confermato, non riguardando, nè concernendo dett’Informazione cos’attinente al Pubblico, ma ad una rissa e differenza particolare. Perciò ricorre da V.ra Em.a, e la supplica che qualora venisse confermato more solito, et juris ordine servato non se l’impedisce sul detto pretesto la detta conferma con commettersi l’osservanza di tutto ciò al Regio Governatore, et al Regio Giudice di detta Città di Cotrone in solidum, e il tutto lo riceverà a singolar grazia dall’Em.a V.ra.”[xvii]

***

“Ecc.mo Sig.re

L’Uni(versi)tà della Città di Cotrone sup(lican)do espone a V. E., come ha conceduto a Girolamo Camposano cittadino d’essa Città certo luoco per potere edificare due magazeni fuori le mura della med.ma; e proprio fra il magazeno del q.m Gio. Batt(ist)a Barricellis hoggi posseduto da Ciccio Barricellis, e di quello dell’Ill.e Marchese Lucifero, via publica, e altri fini, di lunghezza palmi cento, e di larghezza altri palmi cento, riconosciuto prima il detto luoco, che non apporta pregiuditio al publico, per essere luoco, che non produce nessun herba, ne frutto, anzi con le d(ett)e fabriche si rende più cospicua d(ett)a Città, con conditione però, che affittandosi da d(ett)o Girolamo ad altri, ne debbia pagare a beneficio di d(ett)a Città il dovuto fiscale, come si legge dalla conclusione, che presenta a V. E., per convalidazione della quale la sup(li)ca si degni concedere il suo beneplacito e R(egi)o assenso ut Deus.”[xviii]

***

“Ecc.mo Sig.re

D. Gregorio Montalcini nobile patrizio della Città di Cotrone in Prov(inci)a di Calabria Ultra supp(licvan)do espone a V. E., come dovendosi à dì quindici del corrente mese servata la forma dell’antico solito procedere alla nuova elezione di quei del governo et Amministratori dell’Università di essa Città, ave il supplicante prainteso che l’elezione del sindaco di nobili d’essa città possa cadere nella di lui persona. E perchè come quello, che non ancora ave vacato l’intero quinquennio dell’amministrazione da esso supplicante tenuta nella stessa carica, giacchè quattro anni sono è stato il supplicante medesimo sindaco di essa Un(iversi)ta e parim(en)te il triennio del dì dell’esercizio et amministraz(io)ne di uffizio diverso; e come tale verrebbe ad incontrare lo impedimento della Reg(i)a Pramm(ati)ca per lo intero quinquennio e triennio respettivam(en)te non ancora vacato. Perciò ricorre a piedi di V. E. e la supplica nel caso che d(ett)a elez(io)ne venisse a cadere in persona del supplicante degnarsi dispensare a d(ett)o impedimento di quinquennio e triennio non ancora vacato et abilitarlo all’esercizio della carica sud(ett)a di sindaco qualora in quella venisse legittimamente eletto, che il tutto ut Deus.”

***

“Ecc.mo Sig.re

D. Gregorio Montalcini Sindaco de Nobili della Città di Cotrone supplicando espone a V. E. come essendosi congregato il publico Parlamento nel dì 15 del corrente mese di Agosto more solito et consueto nella d(ett)a Città di Cotrone, et servatis servandis per doversi procedere alla nuova elezzione di Sindaci, et altri ufficiali del Regimento di essa Città, e ciò con l’intervento delli Regii Governatore e Giudice, e precedenti li publici banni à tale effetto nella maniera consueta publicati, restò concordemente da tutti i vocali eletto per Sindaco de Nobbili il supplicante; nella carica di M(ast)rogiurato D. Giovanni Pipino; per Sindaco della 2a Piazza Gio. Bartolo Galasso; per primo e secondo eletto de Nobbili D. Gio. Battista Amalfitano e D. Mirtillo Barricellis; per 1° eletto della 2a

Piazza il D.r Carlo Venturi; e per 2° eletto restò confirmato Giuseppe di Vita, nemine discrepante; e terminata la d(ett)a elezzione con quiete e senza discrepanza furono tanto il supplicante, quanto li sud(ett)i altri del Governo immessi nel quieto e pacifico possesso delle loro respective cariche. Perciò ricorre da V. E. e presentando la copia in f.a valida della publica conchiusione la supplica restar servita ordinare, che tanto il supp(lican)te, come gli altri sud(ett)i del Regimento siano mantenuti nel lor pacifico posesso, e non turbati s.a f.a della detta conclusione, et il tutto ut Deus.”[xix]

Note

[i] ASN, Prov. Caut. Vol. 305, ff. 141-144 (1701).

[ii] ASN, Prov. Caut. Vol. 315, f. 320 (1705).

[iii] ASN, Prov. Caut. Vol. 328, ff. 62-63 (1709).

[iv] ASN, Prov. Caut. Vol. 329, f. 96, (1709).

[v] ASN, Prov. Caut. Vol. 338, f. 65, (1713).

[vi] ASN, Prov. Caut. Vol. 349, ff. 7-8, (1718).

[vii] ASN, Prov. Caut. Vol. 350, ff. 37-38 (1718).

[viii] ASN, Prov. Caut. Vol. 351, ff. 102-103 (1719).

[ix] ASN, Prov. Caut. Vol. 351, ff. 114-115 (1719).

[x] ASN, Prov. Caut. Vol. 103, f. 7 (1720).

[xi] ASN, Prov. Caut. Vol. 103, ff. 15-16 (1720).

[xii] ASN, Prov. Caut. Vol. 354, ff. 255- 256 (1720).

[xiii] ASN, Prov. Caut. Vol. 356, ff. 37 -38 (1721).

[xiv] ASN, Prov. Caut. Vol. 356, f. 69 (1721).

[xv] ASN, Prov. Caut. Vol. 359, ff. 81-83 (1722).

[xvi] ASN, Prov. Caut. Vol. 362, ff.74 -76 (1723).

[xvii] ASN, Prov. Caut. Vol. 365, f. 135 (1725).

[xviii] ASN, Prov. Caut. Vol. 369, f. 13 (1728).

[xix] ASN, Prov. Caut. Vol. 378, ff. 168, 196 (a. 1733).


Creato il 10 Febbraio 2015. Ultima modifica: 30 Novembre 2022.

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