Capitoli riguardanti i mulini della “dela canosa e delle copati” presso Roccabernarda (1592)
“Capitoli fatti tra la Ducal Corte et Gio Ferrante Mendolara per li molina dela canosa e delle copati novamente comperati dalla Ducal Corte a cominciando dal mese di settembre l’anno 1592.
Item Idio guardante il fiume di tacina venesse pieno et levassi li molina d’abascio divissate o cascassero per qualsivoglia cagione detta Ducal Corte l’habia di fabricare et mitterli in farina a sue dispese et lo tempo vacheranno l’habia di scomputar pro rata sopra l’affitto et similmente dele molina de suso cascassero la corte a sua dispesa l’habia di fabricare et il tempo vacheranno l’habia di scomputar pro rata. Si concede per lo tempo vacheranno e la corte li rifaccia a sua dispesa.
Item venendo lo fiume pieno e levasse la presa la Corte a sue dispese habia di poner l’acqua in detti molina e lo tempo vacheranno detta Ducal Corte se habia di scomputar sopra l’affitto pro rata temporis. Concede elassi tre di et habbiano da notificar il decrotto in tutto all’erario di Cutro e circa la dispesa che sera si concede conforme alli capitoli passati per la metà che possiede.
Item che non sia nisciuno franco in detti molina di macinatura nela corte ne nisciuno officiale
Item che la stroppa seu molitura in giusta deli quattordici conforme il solito si concede giusta l’antiquissimo solito.
Item che per le pietre e ferri bisognano in detti molina la detta ducal corte e per essa il m.co erario di detta terra di Cutro l’habia da pagare et consignare d.ti 40 del mese di /bre di ciascheduno anno senza altro ordine ma con la recevuta de dito affittatore li siano fatti boni a soi conti e questo sarà mentre durera ditto affitto. Si concedeno d.ti 30 per li ferri e pietre bisognano e si ordina all’erarii futuri che li debiano consignare intendendosi l’aconcio delli aquidotti preservata la presa che si intende lo cap.lo di sopra.
Item che la ducal corte una volta l’anno del mese d’aprile habia a sue dispese fare annettare e spurgare l’aquedotti di detti molina: si concede detto capitolo atteso dice il m.co erario esser stato così solito.
Item che detta ducal corte habia d’improntare a esso affittatore grano t.la 50 del mese di maggio et quelli restituire detto affittatore il mese d’augusto della nova raccolta. Si concede.
Item che detto affittatore possa tenere dui para di bovi prer servitio di d.i molina per portar le petre e per acconcio di deti molina senza pagare fida ne disfida al baglio dela Rocca Bern.da et che detti bovi possano pascolare a terreni dove pascolano altre bestiame della canosa. Si concede et che nel territorio dela Rocca mentre ne sarà …
Item che detta Ducal Corte habia da dar prato per possir pascolare tutti l’animali anderanno a macinare tanti quanto sarà necessario per tutti li molina e che siano franchi detti animali di fida e disfida del baglio della Rocca B.da ma fando danno detti animali non siano tenuti ad altro che al danno faranno e similmente ..
Item che detto affittatore portassi alcuno molinaro ad habitare in detta terra di Cutro sia franco d’allogiamenti comorandi e fida. Si concede per uno anno tantum di fida alli baglivi e che non siano tenuti a servitu personali tanto di detta corte come universale et allogiamenti.
Item che la Ducal Corte a sue dispese s’habia a pigliar lo grano dentro detti molina et quelli consignarli a volta di mezarolo al conservatore et s’habia di pigliar detti grani ogni settimana accio non perdessi in detti molina per l’altri. Si concede a volte stroppa et che lo affittatore habia di pagare per rata detto affitto mese per mese.
Item non sia nisciuno prosumere pigliarsi l’acqua e rompere l’aquedotto di d.ti molina per abeverare hortura di cipolle e cauli e virge e quello lo rompera et si pigliera detta acqua habia di pagare docati dece di pena salta da detta Ducal Corte et metà a esso affittatore per lo danno patito per detta acqua pigliatasi et hanno vacato li detti molina per difetto di detta acqua, si concede.
Item mancando in detti molina saitta et stramoni detta Ducal Corte a sue dispesa l’habia di comperare e far condurre in detti molina et non comperandoli dopo che di detto affittatore sarà richiesto lo m.co erario di d.a terra vacheranno li molina per tal difetto lo tempo vacheranno li sia scomputato sopra l’affitto per rata temporis. Si concede da maggio per tutto augusto e che mancando il molinaro l’habia di trovare con intervento dell’erario.” ASCZ, Busta 60, anno 1595, ff. 218-219.
Creato il 10 Febbraio 2015. Ultima modifica: 7 Maggio 2024.