Un contratto relativo alla torre di Tacina

La “T. di Tacina” evidenziata nel particolare di una carta della Calabria Ulteriore di Tommaso Aceti (1687-1749).

Contratto di lavoro stipulato in Cutro il 26 agosto 1603, tra il partitario Ascanio Fayilla ed il lavorante Francesco Surdano di Nicastro, abitante in Mesoraca. Quest’ultimo in presenza di Ascanio Fayilla, partitario della fabbrica della nuova regia torre di Tacina, afferma che “locò la sua persona e si accordò di servire a detto m.o Ascanio per lo spacio di uno anno cominciando dal primo di settembre p.o futuro insin allo ultimo di agosto dell’anno intrante 1604 sotto li patti e conditioni”:

“… che esso Francisco s’obbligò servire a spese vitto vestito et / calsamenti soi di servire fidelmente et con diligenza al detto m.o / Ascanio, tanto alli servitii di fabrica di detta regia torre, / cioè di fabricare, cosere calcare, acconzare petra, come anco di / fare altri ammaniamenti di petra, frasca et ogn’altro servitio / pertinente a detta fabrica et così di mastro come di manipolo et / operario et in ogn’altro servitio di fabrica tanto in detta torre / come altrove, et servire fidelmente et lealmente di giorno et di / notte et nelle hore solite et consuete et da ditti servitii non / partirsi per qualsivoglia raggione et mancando o desistendo da / detti servitii per colpa et defetto di esso Francesco dumodum sia / per occasione di infirmita esso m.o Ascanio per l’enteresse si / possi scomputare dal salario di d.o Francesco tre carlini per / giorno che mancasse o cessasse di servire quia sic. / Promettendo anco con giuramento di non commeter inganno o frode, / ne di far commeter inganno o frode, ne di far comettere nelle / robbe di d.o m.o Ascanio altramente sia tenuto a tutti danni spese / et interesse. / Viceversa esso m.o Ascanio promese per salario di detto anno al / detto Francesco presente ducati quaranta quattro consignandi hoc / modo: docati cinqui al di primo di settembre ut supra che / entrerà detto Francisco a servire et li restanti pagarli mese per / mese pro rata dicti salarii. / Et anco promese di seminare con soi boi dui tumula di grano del / grano di esso Ascanio nel territorio di Mesoraca, quale grano ci / lo dona franco et circa la cultura sia a spese di d.o Francesco. / Nec non promise di non amover a detto Francesco intra detto / tempo da sua compagnia et servitii et amovendolo sia tenuto / pagarli il salario predetto et in ogni caso che fosse renitente a / pagar detto salario fra delli casi ut s.a espressi sia obligato a / tutti danni et così si convennero.” ASCZ, Busta 61, anno 1603, ff. 53-54.


Creato il 16 Febbraio 2015. Ultima modifica: 18 Aprile 2024.

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